LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 803/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate-Riscossione, con domicilio eletto in Roma, V.le Regina Margherita n. 192, presso lo studio dell’avv. Rocco Mele, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Normanno;
– ricorrente –
contro
S.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2630/2017, depositata l’11 settembre 2017 e notificata il 10 ottobre 2017, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 2630/2017, depositata l’11 settembre 2017 e notificata il 10 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia, – pronunciando sull’appello principale di Equitalia Sud S.p.a., e su quello spiegato in via incidentale da S.F., – ha rigettato il primo gravame, ed ha accolto il secondo, così riformando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto (solo) parzialmente l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria, rilevando l’omessa notifica di dieci cartelle esattoriali presupposte dall’atto impugnato oltreché il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente a cartelle esattoriali recanti iscrizione a ruolo di crediti di natura non tributaria;
1.1 – a fondamento del decisum il giudice del gravame ha ritenuto che:
– l’appello principale andava disatteso in quanto le dieci cartelle esattoriali, già oggetto di accertamento nella sentenza impugnata, non risultavano ritualmente notificate difettando, – per quelle cinque direttamente notificate a mezzo del servizio postale, dell’adempimento prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 b-bis), e, ad ogni modo, della raccomandata informativa prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, e, – per le ulteriori cinque cartelle di pagamento, – della sottoscrizione del destinatario dell’atto ovvero dell’attestazione del messo notificatore in ordine alle ragioni dell’omessa sottoscrizione;
– andava, per converso, accolto l’appello incidentale della contribuente perché, – una volta esclusa la legittimità del rilievo dei primi giudici in ordine all’applicazione del termine decennale di prescrizione dei crediti tributari in ragione dell’omessa impugnazione delle cartelle esattoriali, – tutti i crediti iscritti a ruolo, – seppur divenuti irretrattabilì in difetto di impugnazione delle ridette cartelle, – rimanevano soggetti alla prescrizione breve quinquennale che, nella fattispecie, si era perfezionata, avuto riguardo alle date di notificazione delle cartelle esattoriali ed a quella (2 dicembre 2014) di notifica dell’atto interruttivo costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
2. – l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi;
– S.F. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. – il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 b-bis, ed alla L. n. 890 del 1982, art. 7; premesso che, nella fattispecie, – e diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, – venivano in considerazione sei cartelle di pagamento notificate direttamente a mezzo del servizio postale (id est le cartelle recanti le seguenti numerazioni: *****; *****; *****; *****; *****; *****), – assume la ricorrente che, ai fini della rituale notificazione di dette cartelle, rilevava l’adempimento delle (sole) formalità previste dal regolamento postale (D.M. 9 aprile 2001), e senz’alcuna necessità di invio di una raccomandata informativa diversamente prescritta nei casi di notifica eseguita per il tramite di ufficiale giudiziario o del messo di riscossione;
– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, con riferimento alle (restanti) quattro cartelle di pagamento (recanti le seguenti numerazioni: *****; *****; *****; *****) che, nella fattispecie, erano state notificate con l’intervento di messo notificatore; assume, quindi, la ricorrente che, come reso esplicito dal contenuto degli atti di notifica, – dette cartelle erano state notificate con consegna del plico direttamente a mani della contribuente, non essendo prescritta, così come erroneamente rilevato dal giudice del gravame, alcuna sottoscrizione dell’originale dell’atto da parte del suo consegnatario;
– col terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. nonché omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla rilevata prescrizione dei crediti tributari iscritti a ruolo, deducendo, in sintesi, che la gravata sentenza, per un verso, aveva ritenuto applicabile, nella fattispecie, il termine di prescrizione breve (quinquennale) senz’alcuna considerazione della natura del credito stesso, – onde desumerne il conseguente regime prescrizionale, – e, per il restante, aveva pronunciato sul punto prescindendo, del tutto, dalla prodotta documentazione, avuto riguardo, dunque, alle date di effettiva notifica (comunque infraquinquennale, rispetto al rilevato dies ad quem del *****) sia di tre cartelle di pagamento (nn.: *****; *****; *****) sia degli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalla comunicazione di un fermo amministrativo (in data *****), per dieci cartelle (di cui ai nn.: *****; *****; *****; *****; *****; *****; *****; *****; *****; *****), e dalla notifica di avvisi di intimazione di pagamento (per le altre dieci cartelle di cui ai nn.: *****; *****; *****; *****; *****; *****; *****; *****; *****; *****);
– col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1 bis, deducendo, in sintesi, che la gravata sentenza aveva annullato l’iscrizione ipotecaria erroneamente rilevando che, in esito all’accertata prescrizione dei crediti tributari, non risultava raggiunto il limite di soglia (Euro 20.000,00) che ne legittimava l’esecuzione seppur dando atto, – in contraddizione con la stessa statuizione di annullamento, – che residuava, a fondamento della misura, un credito di Euro 102.463,16 per iscrizioni a ruolo correlate a crediti di natura previdenziale e contributiva;
2. – i primi tre motivi di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento del quarto motivo, – sono fondati e vanno accolti;
3. – con riferimento alla notifica della cartella esattoriale direttamente eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la Corte ha avuto modo di rilevare che viene, così, in considerazione una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, difatti, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n..6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327);
3.1 – in particolare, si e’, poi, precisato che nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083) né, a maggior ragione, le disposizioni (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione;
– conclusioni, queste, cui è pervenuto (anche) il Giudice delle leggi che (ripetutamente) ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi del citato art. 26, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, e dalla L. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104);
3.2 – in relazione al primo motivo di ricorso, si pone, pertanto, in contrasto col ripercorso assetto della disciplina dettata dal citato art. 26, il rilievo del giudice del gravame in ordine alla nullità delle notifiche eseguite in difetto dell’adempimento prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 b-bis), ovvero della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7;
4. – quanto, ora, al secondo motivo, e sempre con riferimento alla disciplina posta dall’art. 26, cit., la Corte ha già condivisibilmente statuito che la notifica della cartella esattoriale, qualora eseguita con consegna dell’atto a mani proprie del destinatario, – così come nella fattispecie la ricorrente prospetta trascrivendo in ricorso, dietro fotoriproduzione, le relate di notifica compilate dal messo, – non necessita della sottoscrizione dell’atto da parte del destinatario (così come prescrive il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b)) in quanto, così, viene in rilievo una disposizione a carattere speciale rispetto all’art. 60, cit., che, pertanto, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, “senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo” (così Cass., 26 ottobre 2000, n. 14105 cui adde Cass., 10 dicembre 2013, n. 27578);
– del pari insussistente risulta, quindi, l’ulteriore profilo di nullità rilevato dal giudice del gravame quanto al difetto di sottoscrizione dell’atto notificato ovvero dell’attestazione del messo notificatore in ordine alle ragioni dell’omessa sottoscrizione;
5. – del pari fondato è il terzo motivo;
5.1 – il giudice del gravame, difatti, ha, innanzitutto, ritenuto (indistintamente) applicabile, nella fattispecie, il termine di prescrizione quinquennale senza dar conto, come assume la ricorrente, della natura giuridica, e della tipologia, dei tributi per i quali l’agente della riscossione procedeva, essendosi più volte rimarcato che detto termine (art. 2948 c.c., n. 4) può riguardare (solo) quei tributi che si configurino alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata (Cass., 3 luglio 2020, n. 13683; Cass., 10 dicembre 2014 n. 26013; Cass., 23 novembre 2011, n. 24679; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4283), diversamente trovando applicazione, – così come per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro), – il più lungo termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., (Cass., 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., 15 aprile 2019, n. 10547);
5.2 – del pari fondata e’, poi, la prospettazione di omesso esame di fatto decisivo, posto che la ricorrente, – assolvendo all’onere di autosufficienza del ricorso, – ha specificamente dato conto di atti interruttivi della prescrizione correlati all’esercizio, in executivis, della pretesa tributaria e, dunque, di atti idonei ad interrompere la prescrizione in quanto manifestazione della richiesta di adempimento dell’obbligazione tributaria;
– la gravata sentenza, poi, ha risolto, sul punto, la lite contestata facendo riferimento alle date di notifica delle cartelle di pagamento, date, peraltro, nemmeno specificamente indicate, – e, quale dies ad quem, alla sola notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dunque prendere in considerazione quegli atti interruttivi della prescrizione dei quali il motivo di ricorso dà specificamente conto;
– come, poi, rilevato dalla Corte, l’idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all’art. 2943 c.c., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la intimazione ad adempiere, – come l’avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46, nel testo anteriore
– alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, o come l’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nel testo vigente, – ma anche a quegli atti che, come l’avviso di liquidazione, contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora (così Cass., 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1658; v., altresì, Cass., 17 aprile 2009, n. 9120; Cass., 18 aprile 1997, n. 3338);
6. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Puglia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
PQM
La Corte, accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021