LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11336/2016 proposto da:
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell’avvocato Pungì Graziano, rappresentata e difesa dall’avvocato Naimo Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Costruzioni Generali s.r.l., già Ing. O.M. s.p.a., in proprio, nonché quale impresa mandataria dell’A.T.I. Ing. O.
M. s.p.a. – Italimpianti Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’avvocato Troiani Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiariello Carmela, giusta procura speciale per Notaio Dott. D.S. di ***** –
Rep. n. *****.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1019/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2021 dal Pres. Dott. Valitutti Antonio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e rigetto;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Naimo Giuseppe che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato Gargano Nicola, in sostituzione dell’avv. Chiariello con delega, che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. Con domanda notificata I 28 giugno 2005, la ing. O.M. s.p.a. (ora Costruzioni Generali s.r.l.), in proprio e quale mandataria dell’A.T.I., ing. O. M. Italimpianti sud, chiedeva che il collegio arbitrale accertasse la responsabilità della Regione Calabria per ritardata consegna dei lavori, in relazione al contratto di appalto in data 29 novembre 1985, e successivo atto transattivo del 24 settembre 1996, relativo alla progettazione, costruzione e manutenzione quinquennale della sede del Consiglio Regionale, nonché riconoscesse fondate le riserve iscritte dall’A.T.I. aggiudicataria, condannando la Regione al pagamento delle relative somme, oltre alle spese del collegio arbitrale.
Con il lodo arbitrale n. 98 dell’11 luglio 2007, gli arbitri – previa reiezione delle questioni preliminari avanzate dalla difesa dell’ente accoglieva parzialmente la domanda della società istante, ponendo il 70% delle spese di funzionamento del collegio e delle spese di c.t.u. a carico della Regione.
2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1019/2016, depositata il 17/02/2016 e notificata il 2 marzo 2016, rigettava il gravame proposto dalla Regione che condannava al pagamento delle spese del giudizio.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Calabria nei confronti di Costruzioni Generali s.r.l., affidato ad undici motivi. La resistente ha replicato con controricorso.
4. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 99,112,324,329,345,346,829,839 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia respinto il motivo di impugnazione con il quale l’ente aveva denunciato la violazione della L. n. 55 del 1990, art. 18, ritenendo che i Collegio arbitrale avesse correttamente motivato sull’eccezione, proposta dalla Regione Calabria, di pretesa carenza di legittimazione processuale dell’A.T.I., rappresentata dalla capogruppo M., per effetto dell’avvenuta estinzione della mandante Italimpianti Sud, diversa dall’originaria Italimpianti. E ciò – ad avviso della Corte territoriale – “sulla scorta di pertinenti argomentazioni relative alla successione a titolo universale della conferitaria del ramo di azienda Italimpianti Sud”, in quanto fusa per incorporazione con la Mecfond s.p.a., nonché “della ultrattività del mandato anche successivamente alle vicende estintive della mandante”. Ne’ la successione universale – a parere della Corte sarebbe ricompressa nella cessione del contratto vietata dalla suddetta legge.
1.2. E tuttavia – osserva la ricorrente – ciò che la Regione avrebbe dedotto con il motivo di impugnazione in questione sarebbe stata “la nullità L. n. 55 del 1990, ex art. 18, della cessione del contratto di appalto per cessione di ramo di azienda da Italimpianti ad Italimpianti Sud”. Per il che la Corte, si sarebbe pronunciata su questione diversa da quella effettivamente dedotta; di qui la denunciata violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.2.1. Premessa la totale irrilevanza, ai fini della censura, della deduzione relativa alla violazione di una serie di norme che non incidono in alcun modo sul vizio denunciato, va rilevato che tale vizio consiste – ad avviso dell’istante – nella violazione del principio della correlazione tra chiesto e pronunciato, che si traduce nell’omessa pronuncia sulla questione realmente dedotta: Orbene va rilevato che anche il vizio in parola è soggetto al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass., 20/08/2015. n. 17049; Cass., 17/08/2012, n. 14561; Cass., 02/12/2005, n. 26234).
1.2.2. Nel caso di specie, per contro, la ricorrente si è limitata a rinviare al punto 2 dell’atto di impugnazione – nel quale sarebbe stata dedotta la questione della nullità del contratto di appalto per cessione di ramo d’azienda – senza in alcun modo trascriverne, e neppure riassumerne nel ricorso, i passaggi decisivi, onde consentire a questa Corte di dedurne la rilevanza in ordine alla questione denunciata con il presente motivo. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione della L. n. 55 del 1990, art. 18, D.P.R. n. 554 del 2009, art. 150, artt. 1418 e 2504 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. La Corte avrebbe erroneamente qualificato la cessione del ramo di azienda da Italimpianti ad italimpianti Sud, avvenuta nel *****, come successione universale ritenendo, quindi, che il mandato sopravvivesse alle vicende della mandante originaria (Italimpianti), laddove la fusione per incorporazione di Italimpianti Sud in Nuova Mecfond sarebbe avvenuta solo nel *****. Sicché, non potendo la cessione del ***** essere sanata dalla fusione per incorporazione avvenuta nel *****, la denunciata violazione della L. n. 55 del 1990, art. 18, non poteva che afferire alla predetta cessione del ramo di azienda del *****, che avrebbe comportato che – alla data della notifica della domanda di arbitrato (2005) – la mandante della M., Italimpianti Sud s.p.a. cancellata dal registro delle imprese, non poteva più essere tale. Per cui – di qui l’eccezione di difetto di legittimazione – l’impresa M. non poteva agire per contro della Nuova Mecfond, incorporante un soggetto ormai estinto.
2.2. La censura è inammissibile.
2.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25/02/2004, n. 3741; Cass. 23/03/2005, n. 6219; Cass. 17/07/2007, n. 15952; Cass. 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. 10/08/2017, n. 19989).
2.2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato che il collegio arbitrale aveva correttamente motivato, non solo sulla successione a titolo universale della conferitaria, ma anche sulla “ultrattività del mandato anche successivamente alle vicende estintive della mandante”. Ed, a tal fine, il giudice del gravame ha, altresì, citato una pronuncia di questa Corte, secondo cui al mandatario di un’associazione temporanea d’impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto.
L’appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l’offerta delle imprese riunite in associazione (Cass., 28/11/2011, n. 25204; conf. Cass. 16/05/2018, n. 11949).
E tuttavia, su tali statuizioni la esponente non ha specificamente dedotto, neppure per contestarne la fondatezza.
3. Con terzo e quinto motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 112 e 156 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
3.1. Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello non si sia pronunciata sul motivo di gravame n. 12, sebbene avesse dato atto della sua proposizione. E comunque deduce che la motivazione sarebbe del tutto mancante.
3.2. Le doglianze sono inammissibili.
3.2.1. Come correttamente rileva la controricorrente, anche se non numericamente menzionato, il motivo di appello è stato esaminato insieme ai motivi 10 ed 11, tutti considerati inammissibili perché involgenti questioni nuove non espressamente dedotte nel giudizio arbitrale.
3.2.2. Orbene, è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. 20/08/2015, n. 17049; Cass., 17/08/2012, n. 14561; Cass., 02/12/2005, n. 26234), E ciò anche al fine di consentire alla Corte di verificare in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Cass. 5344/2013).
3.2.3. Nel caso concreto, né il motivo di impugnazione n. 12, né la eventuale deduzione della questione nel giudizio arbitrale, risultano dal motivo di ricorso in esame, che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, anche sotto i profilo del vizio di motivazione, non essendo la Corte di appello tenuta a motivare su di una questione non proponibile per la prima volta in sede di impugnazione.
4. Con il quarto e sesto motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 99,112,324,329,345,346,829,830 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
4.1. La ricorrente censura la pronuncia impugnata per avere “raggruppato ai fini della decisione i motivi da 5) ad 8) dell’atto di impugnazione, che denunciavano questioni diversissime tra loro”, ritenendo correttamente motivato il lodo per avere rigettato, per difetto di prova l’eccezione di decadenza proposta dalla Regione, e per avere ritenuto correttamente apposte le riserve in calce allo stato finale, atteso che il verbale di collaudo non sarebbe stato neppure comunicato all’appaltatore, e comunque in esso le riserve non andavano reiterate. La motivazione resa sul punto dalla Corte sarebbe, peraltro, sostanzialmente inesistente.
4.2. Il motivo è inammissibile.
4.2.1. Anche in questo invero, la censura – men che confrontarsi con il decisum della Corte d’appello, che ha motivatamente ritenuto la decisione degli arbitri sulle questioni in discorso giuridicamente corretta e pienamente logica, censurandone analiticamente e specificamente le statuizioni – ha sostanzialmente riproposto in estrema sintesi senza, peraltro, neppure trascriverli nei passi essenziali nel ricorso, i motivi di gravame avverso il lodo, con il corredo della citazione di una serie di norme processuali, la cui pertinenza con la censura non è stata neppure indicata.
4.2.2. Ebbene, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., 24/09/2018, n. 22478).
Per tali ragioni la censura non può trovare accoglimento.
5. Con il settimo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione del R.D. n. 350 del 1895, artt. 91 e 107, D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 191,194 e 199, artt. 823,828,829 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
5.1. Si duole la esponente del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’impresa non fosse decaduta dalle riserve, per non averle reiterate in sede di collaudo, e che non vi fosse prova della comunicazione o notificazione alla medesima del verbale di collaudo. Per contro, fermo restando l’obbligo di riproposizione in questione, la appaltatrice sarebbe stata convocata con raccomandata e non si sarebbe presentata, senza giustificare i motivi della sua assenza.
5.2. La doglianza è inammissibile.
5.2.1. Il motivo è generico e difetta di autosufficienza, quanto alla pretesa avvenuta comunicazione all’impresa, non essendo stata riprodotto nel ricorso il contenuto della suddetta raccomandata, né del fax che l’avrebbe anticipata e non si confronta con la decisione impugnata, che ha ritenuto di escludere la nullità del lodo, avendo gli arbitri motivato in conformità alle norme applicabili ratione temporis, e comunque in modo da rendere possibile ricostruire l’iter logico seguito dagli arbitri.
5.2. Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.
6. Con l’ottavo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 808,828,829,1362,1372,1418,2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
6.1. L’ente pubblico censura la decisione impugnata anche nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di impugnazione del lodo, con il quale (p. 3 della sentenza) la Regione aveva censurato “il lodo sotto il profilo del difetto di motivazione sulla eccezione di nullità della clausola arbitrale derivante dalla nullità dell’intero contratto per mancanza del potere da parte del sottoscrittore di stipulare il contratto di appalto”. Fermo restando – a parere della deducente che il difetto di potere rappresentativo in capo al sottoscrittore del contratto è stato pacificamente ritenuto dalla stessa Corte territoriale, l’autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto affermata dalla stessa decisione impugnata e avrebbe dovuto comportare che l’eventuale convalida dell’invalidità del contratto, derivante dalla sua avvenuta esecuzione, non avrebbe potuto incidere sulla della clausola arbitrale, da esso autonoma, per difetto di povere rappresentativo del suo sottoscrittore.
In ogni caso, ad avviso della Regione la Corte d’appello avrebbe errato anche nel considerare sanata la invalidità del contratto per effetto della sua esecuzione, come si desumerebbe anche da una decisione di questa Corte, la n. 17393/2015.
6.2. Il motivo è infondato.
6.2.1. Premesso che il precedente citato dalla ricorrente non si attaglia alla fattispecie concreta, trattandosi di un’ipotesi di nullità del contratto per violazione di norme imperative, va rilevato che il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità del contratto derivante dal fatto che l’amministrazione non poteva legittimamente stipulare il contratto, e perciò inserire nello stesso una clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa (Cass., 08/02/2005, n. 2529).
In tal senso va inteso il disposto dell’art. 808 c.p.c., comma 2, secondo cui “il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria”.
6.2.2. Se, tuttavia, la suindicata ragione di invalidità – esterna al negozio – si estende a quest’ultimo ed alla clausola in esso contenuta, è evidente che la medesima ragione di invalidità, quando inerisce ad un difetto di potere rappresentativo dell’ente, che può essere fatto valere solo dal medesimo, ben può essere sanato dal comportamento dell’ente stesso, volto a dare esecuzione al contratto, dimostrando di volerlo convalidare.
Al riguardo, questa Corte ha, invero affermato che, in tema di appalti pubblici, l’eccesso di potere dell’organo competente a concludere il contratto, la rappresentanza senza potere, ovvero la mancanza di deliberazione da parte dell’organo munito del potere a contrarre si traducono in difetti del consenso dell’ente medesimo, che, incidendo sulla validità ed efficacia del contratto privatistico, ne comportano l’annullabilità. Questa, peraltro, può essere fatta valere esclusivamente dall’ente, nel cui interesse sono poste le norme procedimentali violate, mentre il contratto può essere convalidato, ai sensi dell’art. 1444 c.c., tutte le volte in cui l’amministrazione, che conosceva o doveva conoscere la causa d’invalidità ed alla quale spettava l’azione di annullamento, vi abbia dato volontariamente esecuzione (Cass., 26/07/2012, n. 13296).
6.2.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, non merita censura la decisione impugnata, laddove ha affermato che gli arbitri hanno correttamente stabilito che la pacifica ed incontestata esecuzione del contratto valeva come rinuncia a far valere l’invalidità dello stesso per difetto di potere rappresentativo del sottoscrittore, con la conseguenza che anche la clausola compromissoria doveva considerarsi pienamente valida.
7. Con il nono motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, artt. 26, 54 e 64, D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 164 e 165, artt. 829 e 830 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
7.1. La censura ribadisce quanto già dedotto con il quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, incentrando la doglianza esclusivamente sulla mancata esibizione del registro di contabilità, in possesso della sola Amministrazione che – ad avviso della Corte d’appello – avrebbe fatto sì che la eccezione dell’ente, di decadenza dell’impresa dalle riserve, era rimasta sfornita di prova.
7.2. La doglianza è inammissibile anzitutto perché non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. E’ ben vero, infatti, che l’onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità grava sull’appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto, sempre che il committente abbia eccepito la decadenza (Cass., 03/11/2000, n. 14361). E tuttavia la Corte d’appello ha rilevato la piena correttezza del decisum degli arbitri, i quali avevano constatato che la Regione, che era l’unica titolare del registro di contabilità, non lo aveva esibito, sicché l’eccezione proposta era rimasta priva del supporto documentale idoneo a consentire la verifica di tempestività di detta iscrizione. Questa ratio decidendi non risulta specificamente impugnata dalla ricorrente.
Ne’ questa Corte potrebbe, in questa sede, rivalutare il giudizio fattuale già compiuto dagli arbitri, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., 07/02/2018, n. 2985).
7.3. Per quanto concerne, poi, la parte nella quale la censura fa riferimento all’atto di accesso dell’impresa agli arbitri, per dimostrare di avere utilizzato, ai fini della eccepita decadenza, gli stessi dati forniti dall’appaltatrice, deve rilevarsi un difetto palese di autosufficienza, essendosi la deducente limitata a frammentari e sintetici riferimenti, senza trascrivere, nella parte più rilevante, il suddetto atto di accesso, in relazione alla dedotta tardività di iscrizione delle riserve.
8. Con il decimo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 99,112,324,329,345,346,829 e 830 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
8.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione nn. 10 e 11, per la loro novità, ma li abbia poi dichiarati infondati, facendo riferimento alla pagina 73 del lodo “in ordine ad accordi transattivi delle parti ed alla loro portata”. La dichiarazione di infondatezza avrebbe, pertanto, reso un mero obiter dictum l’assunto dell’inammissibilità di tali motivi. La Corte sarebbe, peraltro, incorsa anche nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, “essendosi pronunciata su questioni diverse da quelle effettivamente dedotte in giudizio”.
8.2. Il motivo – anche qui corredato dalla denuncia della violazione di norme la cui inerenza alla censura non è stata evidenziata – è inammissibile per difetto di autosufficienza, in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stati riprodotti nel ricorso i passi salienti dell’atto di impugnazione.
8.3. Per quanto concerne la inammissibilità delle censure di cui ai motivi di impugnazione suindicati, il dictum della Corte d’appello sul punto non risulta specificamente impugnato, essendosi la istante limitata ad allegarne genericamente l’inconferenza, “essendo le censure sviluppate nel corpo dell’atto di impugnazione”, peraltro in alcun modo trascritto nel ricorso. Quanto al rilievo – operato dalla Corte territoriale – dell’infondatezza della questione, è evidente (“in ogni caso”) che si tratta di un argomento svolto ad abundantiam. Orbene, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima (Cass., 10/04/2018, n. 8755; Cass., 22/11/2010, n. 23635).
9. Con l’undicesimo motivo di ricorso, la Regione Calabria denuncia la violazione degli artt. 806-808, 810,829 e 830 c.p.c., artt. 1363,2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
9.1. La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di impugnativa, relativo alla dedotta estraneità della domanda di arricchimento senza causa alla competenza degli arbitri, che peraltro – comportando una deroga alla competenza giurisdizionale – deve essere interpretata restrittivamente.
9.2. Il motivo è infondato, ed in parte inammissibile.
9.2.1. Ai contrario dell’assunto dell’esponente, invero, rientra nella, competenza dell’arbitro – al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso – la cognizione anche della domanda fondata sull’arricchimento senza causa di una parte in danno dell’altra, ove questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell’esercizio della loro autonomia negoziale (Cass., 21/11/2011, n. 24542).
9.2.2. Peraltro la doglianza non si confronta appieno con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, avendo la Corte d’appello rilevato che tale domanda “e’ stata comunque ritenuta dagli arbitri assorbita dal parziale accoglimento della domanda principale”.
10. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna de ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, con attribuzione ai difensore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021