LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8182-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1016/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’
ROBERTO.
RITENUTO
che:
1. la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR) al pagamento in favore di E.M.A., dipendente A.T.A., delle differenze stipendiali maturate in ragione dell’integrale considerazione dell’anzianità di servizio, anche nel periodo preruolo;
2. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la E. è rimasta intimata;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, come interpretato dalla sentenza 20.9.2018 C- 466/2017 della Corte di Giustizia, sostenendo che tra lavoratori A.T.A. assunti come supplenti e dipendenti A.T.A. di ruolo non vi sarebbero disparità di trattamento, in ragione del sistema di ricostruzione della carriera secondo i coefficienti e criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 569 e 570;
2. il motivo è infondato;
3. non è del tutto chiaro se la pronuncia della Corte territoriale riguardi solo l’adeguamento della retribuzione nel periodo preruolo in ragione dell’anzianità di servizio maturata o anche l’adeguamento, sempre in ragione della complessiva anzianità di servizio, per i periodi successivi all’immissione in ruolo;
4. tale distinguo, rispetto agli A.T.A., è tuttavia superfluo in quanto essi, come si dirà subito di seguito, hanno diritto all’integrale considerazione dell’anzianità a fini retributivi, anche se maturata nel periodo di precariato;
5. quanto al periodo preruolo vale infatti il principio per cui “al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminate, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria” (Cass. 23a68/7016);
6. quanto al periodo successivo all’eventuale immissione in ruolo vale invece il principio per cui “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dello stesso decreto, art. 570, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato” (Cass. 31150/2019);
7. in definitiva l’anzianità di servizio degli A.T.A. va sempre integralmente considerata a fini retributivi, sia prima che dopo l’immissione in ruolo, e ciò rende prive di rilievo le disquisizioni del motivo attorno alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 569 e 570, in quanto il regime riduttivo di cui a tale normativa va comunque disapplicato;
8. nulla spese, essendo la E. rimasta intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021