LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1242-2020 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANZO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale Dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2154/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’
ROBERTO.
RITENUTO
che:
1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da C.E. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ed ha quindi confermato la reiezione della domanda con la quale la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire l’assegno di invalidità ai sensi della L. n. 118 del 1971;
2. la Corte territoriale decideva richiamando gli esiti della c.t.u. svolta in sede di appello e rilevava quindi che la ricorrente era invalida al 68 % dalla data della domanda amministrativa e che solo dal luglio 2010 la sua invalidità era salita al 78 % e avrebbe quindi giustificato il riconoscimento dell’assegno di invalidità, a quel punto non più attribuibile perché il 26.6.2010 la medesima aveva compiuto i 65 anni;
3. la C. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dall’ente previdenziale con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alle carenze di indagine ed approfondimento rispetto alla effettiva decorrenza dell’invalidità, oltre che rispetto alle note controdeduttive elaborate dal consulente tecnico di parte;
2. il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, afferma la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, adducendo la natura apparente della motivazione, in quanto sviluppata omettendo di valutare il momento in cui si sarebbe avuto il superamento della soglia invalidante ed attraverso una acritica adesione alle conclusioni del c.t.u.;
3. il terzo motivo denuncia invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, per avere la Corte territoriale respinto la domanda sulla base di una valutazione fattuale, inerente il momento di superamento del 75 % di invalidità, in sé giuridicamente irrilevante, in quanto ciò che conta – ed in ciò starebbe l’errore di diritto – è il momento, secondo quanto previsto dalla citata norma sostanziale, in cui l’invalidità è divenuta pari o superiore al 74 %;
4. quest’ultimo motivo è fondato e va esaminato per primo, in quanto assorbente rispetto agli altri due;
5. la Corte territoriale afferma che, nel luglio 2010, la ricorrente aveva un’invalidità del 78 % e rinvia alle argomentazioni tecniche del c.t.u., secondo cui solo nel luglio 2010 le patologie coesistenti avevano comportato il superamento della soglia del 75 %;
6. è tuttavia corretto il rilievo della ricorrente secondo cui, in disparte l’ormai incontestata insussistenza dei presupposti invalidanti al momento della domanda amministrativa, sussiste il suo interesse a stabilire quando sia stata raggiunta la soglia del 74 % perché questa S.C. ha già ritenuto che, nel caso in cui gli elementi costitutivi dei diritti previsti dalla L. n. 118 del 1974, “siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data” la sostituzione della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità con l’assegno sociale “opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo e si debba corrispondere direttamente l’assegno sociale” (Cass., S.U. 15 dicembre 2015, n. 25204), in tal modo potendo l’interessato fruire della trasformazione ex lege (L. n. 118 del 1971, art. 19) e senza che l’accesso alla prestazione sia subordinato ai parzialmente meno favorevoli requisiti reddituali previsti per esso;
7. il rigetto della domanda sulla base del superamento dal luglio 2010 della soglia del 75 % trascura tale interesse e valorizza un dato (appunto, il superamento della soglia del 75 %) che non è quello rilevante secondo diritto;
8. infatti, giuridicamente, l’accertamento deve riguardare il raggiungimento (già in sé sufficiente) o il superamento della soglia del 74%, circostanza in sé tutt’altro che da escludere, visto che il 65m anno è stato compiuto dalla ricorrente il 26.6.2010 e quindi solo pochi giorni prima del momento in cui si è accertato che le sue condizioni invalidanti superavano il 75 % e, nel corso di luglio 2010, sono state fissate nella misura del 78 %;
9. tutto ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché verifichi a quanto ammontasse l’invalidità della C. alla data del compimento da parte della stessa del 65m anno, accogliendo la domanda se tale grado a quella data fosse già pari o superiore al 74 % e respingendola in caso contrario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021