Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37274 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3078-2020 proposto da:

A.F., D.M.S., M.F., S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA CENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2710/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’

ROBERTO.

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di accoglimento resa dal Tribunale della stessa città, ha disatteso la domanda di risarcimento del danno proposta dagli odierni ricorrenti, quali dipendenti I.S.P.R.A. (di seguito, ISPRA) per abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti;

2. la medesima sentenza respingeva altresì la domanda con cui, sulla base del principio di non discriminazione, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento degli incrementi retribuitivi in ragione dell’anzianità di servizio nel periodo di precariato e ciò sul presupposto – ritenuto dalla Corte territoriale – secondo cui era mancata una precisa deduzione nel ricorso introduttivo delle diversità di trattamento che si sarebbe avuta se i contratti fossero stati ab origine a tempo indeterminato;

3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha opposto difese ISPRA con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) delle norme di legge in tema di rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato rispetto all’ISPRA, per non essersi ritenuta necessaria la procura speciale ex art. 83 c.p.c.;

2. il motivo non è fondato;

3. l’ISPRA non rientra nell’ambito delle Amministrazioni per le quali il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato abbia carattere c.d. obbligatorio (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. da 1 a 11), ma è soggetta a patrocinio c.d. autorizzato, ovverosia previsto da speciali norme in tal senso (R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 e R.D. cit., art. 45), nel caso di specie da individuare nella L. n. 133 del 2008, art. 28, comma 6-bis, con i più limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera (Cass., S.U., 10 maggio 2006, n. 10700);

4. non essendo necessario mandato, va da sé che la proposizione dell’appello ad opera dell’Avvocatura non può essere ritenuta irrituale;

5. il secondo motivo afferma la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di risarcimento del danno secondo i principi affermati da Cass. S.U. 5072/2016 per l’ipotesi dell’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, nonché violazione della clausola 5, punto 1 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dei principi di equivalenza ed effettività della tutela, sostenendo che la stabilizzazione non può essere considerata misura satisfattiva allorquando essa avvenga sulla base di procedura selettive pubbliche, cioè al di fuori di un processo normativo finalizzato a sanzionare l’abuso della contrattazione a termine;

6. questa S.C., in progressivo sviluppo di precedenti arresti in cui si è ritenuto che la stabilizzazione di chi abbia lavorato a tempo determinato comporta il venire meno del danno da precarizzazione eventualmente riconnesso all’abuso pregresso della contrattazione a termine, soltanto allorquando la immissione in ruolo sia “ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto” (Cass. 15353/2020; Cass. 6315/2021), ha recentemente affermato, in modo ancora più diretto, che “nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine” (Cass. 15240/2021);

7. ciò comporta la necessità di valutare, per ogni singolo caso, se la stabilizzazione abbia avuto portata automatica o se sia derivata dal superamento di selezioni e concorsi fondati sul merito e tali dunque da interrompere quel nesso causale tra contrattazione a termine ed assunzione a tempo indeterminato che soltanto consente di ritenere, in mancanza di concreta prova di pregiudizi diversi, la sanatoria del danno c.d. Eurounitario attraverso il beneficio strettamente consequenziale ai medesimi fatti;

8. ciò è quanto, seppure sinteticamente, censurato dal motivo in esame e dunque la sentenza va cassata e la causa rimessa alla sede di rinvio onde svolgere le predette verifiche rispetto ai casi di ciascuno dei ricorrenti;

9. il terzo motivo riguarda invece il diverso tema della retribuzione di anzianità e con esso si afferma, richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione ed erronea interpretazione delle prove in merito alla discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato, di cui alla clausola 5, punto 1 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla Direttiva 1999/70/CE;

10. il motivo è inammissibile;

11. la Corte d’Appello ha ritenuto che, anche a fronte dell’assunto di ISPRA secondo cui le retribuzioni versate sono uguali per i lavoratori a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, senza distinzioni in base all’anzianità, i ricorrenti, non deducendo le specifiche ragioni di discriminazione economica sussistenti, in concreto non avessero provato il loro interesse ad agire;

12. la censura non contiene alcuna indicazione di uno o più specifici fatti il cui omesso esame abbia sviato il ragionamento probatorio svolto, come richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, evocato a fondamento della critica, né a ben vedere il motivo colma in alcun modo, attraverso il richiamo a specifici passaggi del ricorso introduttivo del giudizio, l’argomento motivazionale addotto dalla Corte territoriale, secondo cui gli stessi ricorrenti non avevano evidenziato “come si sia concretizzata” la asserita discriminazione economica in ragione della svalutazione dell’anzianità di servizio di cui essi si dolevano del tutto genericamente;

13. in definitiva resta accolto soltanto il secondo motivo, che comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata ed il rinvio per le verifiche istruttorie di cui si è detto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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