Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37276 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9028-2021 proposto da:

V.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORMIDA, N. 1, presso lo studio dell’avvocato FABIO GIUSEPPE LUCCHESI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TAVAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 521/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

che:

L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna aveva depositato controricorso avverso il ricorso di V.F., notificato, con cui quest’ultimo aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 521/2020.

Il ricorso relativo all’impugnazione non era depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio.

CONSIDERATO

che:

1) Parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato improcedibile in continuità con il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui sussiste “Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso” (Cass. n. 26529/17).

Le spese sostenute dal controricorrente seguono la soccombenza.

Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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