LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3132/2016 proposto da:
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore ex lege della CROCE ROSSA ITALIANA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE PAGLIARO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1889/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/07/2015 R.G.N. 720/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto dalla Croce Rossa Italiana avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda R.C. ed aveva condannato l’ente al pagamento del saldo del compenso incentivante relativo all’anno 2005 nonché delle differenze maturate in relazione alla stessa voce del trattamento accessorio nel periodo 2006/2010;
2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la Croce Rossa, a seguito di rilievi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato, aveva emanato la Det. Direttoriale n. 86 del 2007, che prevedeva il recupero, a carico di tutti i dipendenti, delle somme erroneamente stanziate e destinate al fondo incentivante, sicché l’appellato, oltre a non percepire il saldo dell’anno 2005, si era visto ridurre anche gli importi per le annualità successive;
3. il giudice d’appello ha ritenuto che la mancanza di copertura finanziaria costituiva un vizio di natura contabile interno all’ente, sicché la stessa non era sufficiente a far venir meno il diritto, già maturato, del dipendente;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, successore ex lege della Croce Rossa Italiana, sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese R.C..
CONSIDERATO
Che:
1. con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40, 40 bis e 60, degli artt. 31 e 32 del CCNL 1998/2001 per il personale del comparto enti pubblici non economici, degli artt. 2103 e 2033 c.c., art. 36 Cost., L. n. 488 del 1999, art. 20, comma 1, lett. e) e sostiene, in sintesi, di avere agito nel rispetto delle disposizioni legali e contrattuali indicate in rubrica che imponevano all’ente di ripianare il disavanzo verificatosi a seguito della corresponsione di somme in eccesso negli anni 2003/2004;
1.1. aggiunge che il recupero non ha leso alcun diritto soggettivo dei dipendenti perché è stata salvaguardata la funzione alimentare della retribuzione e non si è proceduto ad alcun recupero ma solo alla rimodulazione dei compensi accessori non ancora corrisposti, rispetto ai quali il personale non poteva vantare un diritto soggettivo;
2. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente sul rilievo che, a seguito della privatizzazione della Croce Rossa Italiana disposta dal D.Lgs. n. 178 del 2012, ha cessato di produrre effetti dal 1 gennaio 2016 lo Statuto dell’ente che all’art. 49, comma 2, prevedeva la possibilità per l’Associazione di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;
2.1. il legislatore, infatti, con il D.L. n. 210 del 2015, art. 10, comma 7-bis, convertito dalla L. n. 21 del 2016, ha previsto espressamente che “la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Ente strumentale alla Croce rossa italiana, di cui al D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, art. 2, continuano a essere assicurati dall’avvocatura dello Stato ai sensi del Testo Unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello statuto dell’Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”;
3. il ricorso è parzialmente fondato perché la sentenza impugnata, di accoglimento integrale della domanda formulata da R.C., non è conforme all’orientamento espresso da questa Corte che, a partire da Cass. n. 24834/2015, ha ritenuto maturato il diritto solo limitatamente alla quota residua relativa all’anno 2005 (cfr. Cass. n. 32261/2021; Cass. n. 15817/2017; Cass. n. 7838/2017 e le pronunce ivi richiamate);
4. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., è stato innanzitutto precisato che l’assunto secondo cui l’Ente ricorrente avrebbe operato una ripetizione di indebito regolata dall’art. 2033 c.c., come pure prospettato dalla difesa dei lavoratori, non corrisponde all’esatta qualificazione giuridica dei fatti, i quali non sono sussumibili nell’alveo di tale fattispecie;
4.1. la Croce Rossa, infatti, non ha proceduto ad un vero e proprio recupero per ricalcolo del compenso incentivante erogato a ciascun lavoratore negli anni interessati dalla verifica ispettiva, pur avendo costoro percepito l’incentivo in misura superiore a quanto sarebbe spettato ove la parte datoriale avesse correttamente operato, in esatta applicazione delle regole della contrattazione nazionale e in osservanza dei vincoli di bilancio;
4.2. l’Ente, proprio ritenendo (sulla base di un parere reso dall’Avvocatura generale) che non potesse ricorrere un’ipotesi di erogazione sine titulo, a fronte di una prestazione lavorativa già resa, ha proceduto al recupero delle eccedenze indebitamente erogate per il passato attraverso la rimodulazione dei compensi accessori dovuti per gli anni dal 2006 al 2010;
4.3. tale riduzione e il conseguente recupero del compenso incentivante di cui all’art. 28, comma 1, lett. e) del c.c.n.l. 1998-2001, in relazione agli anni 2006 e 2007 e agli anni successivi, sono stati ritenuti legittimi in considerazione del fatto che il relativo diritto non si era perfezionato nei suoi elementi costitutivi, integrati dalla prestazione lavorativa, dalla compiuta verifica del raggiungimento degli obiettivi e dalla ripartizione dell’apposito fondo a seguito di accordo sindacale;
4.4. in relazione al Fondo 2005, per il quale l’Ente aveva versato degli acconti sospendendo, a seguito dell’intimazione del Collegio dei Revisori, il pagamento del saldo (che sarebbe dovuto avvenire nel maggio 2006), è stato, invece, ritenuto che non potesse essere negata la quota residua, giacché il diritto al compenso si era già perfezionato in tutti gli elementi costitutivi;
5. il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, condiviso dal Collegio ed al quale va data continuità, sicché il ricorso deve essere accolto, limitatamente alle pretese relative alle annualità successive al 2005;
6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
7. non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021