LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27304/2016 proposto da:
D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MOVIEPLEX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268A, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MASI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILOMENA ALAIA;
GLOBALCINEMA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268A, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MASI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILOMENA ALAIA;
GLOBALMEDIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N. 72, presso lo studio dell’avvocato SIGISMONDO MEYER VON SCHAUENSEE, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1960/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/05/2016 R.G.N. 88/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda con la quale D.M.L., dipendente di Globalmedia s.r.l., addetta alla sede del Cineplex Irpinia, aveva chiesto, con le connesse conseguenze economiche, retributive e risarcitorie: a) l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c., con Globalcinema s.r.l. e/o Movieplex s.r.l.; b) in subordine, l’accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro con Globalmedia s.r.l. in assenza di valido atto di dimissioni; c) in ogni caso, l’annullamento del trasferimento disposto da Globalmedia presso la sede di lavoro di *****; d) l’accertamento della nullità/illegittimità inefficacia del licenziamento ove individuato nella comunicazione datoriale del 5.8.2009;
2. la Corte distrettuale, per quel che ancora rileva, ha ritenuto che dall’accordo intervenuto tra Globalcinema s.r.l., locatrice del complesso immobiliare in cui Globalmedia s.r.l. esercitava la propria attività, e la conduttrice Globalmedia – accordo che prevedeva il rilascio da parte di quest’ultima dell’immobile e delle relative strutture con rinunzia della locatrice al pagamento dei canoni scaduti – si evinceva chiaramente che tra le due società non era intervenuta alcuna cessione di azienda, come confermato dal fatto che successivamente la struttura era rimasta chiusa, né subentro nei rapporti di lavoro o gestione dell’attività aziendale; in ogni caso, andava ribadita la estraneità al giudizio della convenuta Movieplex s.r.l. in quanto dalle visure camerali risultava che la sala Cineplex era stata dalla Globalcinema in seguito ceduta in locazione non alla Movieplex s.r.l. ma ad altra società – la Moviegest s.r.l. – non evocata in giudizio; ai sensi dell’art. 65 c.c.n.l. applicabile, correttamente la datrice di lavoro aveva configurato quale dimissioni il rifiuto della D.M. a recarsi presso la sede di *****;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.M.L. sulla base di quattro motivi illustrati con memoria; Globalmedia s.r.l. in liquidazione, Globalcinema s.r.l. e Movieplex s.r.l. hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2555 c.c., art. 1362 c.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; censura la sentenza impugnata per avere escluso in relazione all’atto transattivo intervenuto tra Globalmedia s.r.l. e Globalcinema s.r.l. la configurabilità di una cessione di azienda; deduce, inoltre, non essere provato che il soggetto subentrato alla Globalcinema fosse la Moviegest anziché la Movieplex, unica evocata in giudizio a tale titolo; prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omesso esame della circostanza che il trasferimento di azienda aveva determinato, come diretta ed inevitabile conseguenza, la prosecuzione del rapporto di lavoro Globalcinema s.r.l. e/o Movieplex s.r.l.;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione alla lettera in data 24.7.2009 della D.M., dell’art. 65 c.c.n.l. applicabile, degli artt. 2103, 2697, 2077 e 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; contesta, in sintesi, che la lettera del 24.7.2009 inviata alla società potesse costituire manifestazione unilaterale di recesso; assume, inoltre, che Globalmedia non aveva offerto la prova, della quale era onerata, circa le ragioni che giustificavano il trasferimento della lavoratrice presso la sede di *****; si duole, infine, della mancata considerazione del contenuto del contratto individuale ove era contemplata la possibilità di distacco presso altri siti Multiplex in presenza dei relativi presupposti;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione alla lettera del 5 agosto 2009; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., in relazione agli artt. 2118 e 2119 c.c., nonché della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. n. 604 del 1966; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; censura la sentenza impugnata in punto di interpretazione della lettera con la quale la società datrice di lavoro aveva preso atto del rifiuto di trasferimento presso la sede di ***** e delle conseguenti dimissioni; sostiene che tale lettera configurava in realtà un atto di recesso datoriale, recesso illegittimo ed inefficace per plurimi profili;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 6, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziare sulle richieste risarcitorie e per non avere motivato a riguardo;
5. la censura, formulata con il primo motivo, relativa all’interpretazione dell’atto transattivo come non prevedente un trasferimento di azienda è inammissibile in quanto si sostanzia nella mera contrapposizione di una diversa lettura del contenuto dell’atto rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito; la relativa articolazione non e’, pertanto conforme al condivisibile indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In questa prospettiva è stato puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 03/09/2010 n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007", in motivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010);
5.1. il motivo non evidenzia alcuna illogicità o implausibilità delle conclusioni attinte dalla Corte distrettuale, conclusioni che appaiono coerenti con il chiaro dato letterale del testo dell’accordo che individua quale oggetto di cessione (solo) le attrezzature e gli arredi della Cineplex e non un complesso organizzato di beni come richiesto al fine della configurabilità di una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c. (Cass. n. 26808/2018, Cass. n. 29422/2017, Cass. n. 11918/2013), dovendosi ulteriormente evidenziare che parte ricorrente non contrasta l’ulteriore affermazione del giudice di merito circa il fatto che successivamente all’accordo la struttura era rimasta chiusa;
5.2. da tanto consegue che non è configurabile alcuna violazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 2555 c.c., per non essersi verificato alcun trasferimento di azienda; parimenti da respingere è la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla domanda proposta nei confronti della società Moviplex s.r.l.; ciò sia perché, con accertamento non validamente censurato, la Corte di merito ha escluso la configurabilità di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., tra Globalmedia s.r.l. e Globalcinema s.r.l., presupposto indispensabile al fine della pretesa azionata nei confronti del soggetto identificato come ulteriore cessionario, sia perché, con accertamento anche in tal caso non validamente contrastato, il giudice di appello ha ritenuto non essere detta società la successiva conduttrice dei locali Cineplex bensì altra società individuata nella Moviegest s.r.l., non evocata in giudizio;
6. il secondo motivo di ricorso è da respingere alla, luce di quanto osservato al paragrafo 5 in tema di corretta modalità deduzione della violazione dei criteri legali di interpretazione, anche nello specifico non osservata dalla ricorrente nel contestare la interpretazione della lettera del 24.7.2009 inviata alla società quale lettera di dimissioni; neppure coglie nel segno la critica relativa alla violazione dell’art. 2103 c.c., avendo la Corte di merito fondato la valutazione di legittimità del trasferimento sull’avvenuta chiusura dell’attività presso la sala Cineplex, affermazione questa rimasta incontestata;
6.1. la censura incentrata sull’eventuale contrasto con l’art. 2077 c.c., della norma collettiva (art. 65 c.c.nl. applicabile) è inammissibile per novità della questione. Tale profilo non risulta effettivamente trattato in sentenza, ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della parte ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, n. 15430/2018, n. 23675/2013), come viceversa non è avvenuto.
6.2. la ulteriore doglianza con la quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è parimenti inammissibile posto che secondo quanto si evince dalla illustrazione del motivo in esame parte ricorrente si duole, in realtà, dell’erronea valutazione del materiale probatorio con particolare riferimento al disposto trasferimento in relazione alle varie unità operative che asserisce nella disponibilità della Globalmedia;
6.3. trova quindi applicazione il condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una pretesa erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229/2019, Cass. 27000/2016);
7. l’esame del terzo motivo di ricorso è assorbito dal rigetto del secondo motivo che ha confermato la statuizione relativa all’esistenza di un valido atto di dimissione della D.M. rendendo ultronea ogni indagine sulla esistenza di un successivo licenziamento della stessa;
8. il quarto motivo di ricorso è infondato; non sussiste omessa pronunzia sulle domande di risarcimento del danno, da ritenersi implicitamente respinte dall’assenza di profili di illiceità nella condotta delle società convenute, ritenuta dalla Corte distrettuale con statuizione confermata dal rigetto dei motivi precedenti;
9. nelle conclusioni del ricorso di primo grado (ricorso per cassazione, pag. 3) risulta avanzata domanda risarcitoria “in relazione alla accertata responsabilità delle società in relazione ai comportamenti ed agli eventi di cui al presente ricorso” ma manca la trascrizione della parte relativa alle allegazioni alla base di siffatta pretesa risarcitoria, indispensabile al fine di individuare profili di responsabilità delle convenute, ulteriori rispetto a quelli scaturenti dalle condotte datoriali relative al trasferimento ex art. 2103 c.c., ed alla cessazione del rapporto di lavoro nonché alla prospettata vicenda traslativa ex art. 2112 c.c., per le quali tali responsabilità, come visto, è stata implicitamente negata;
10. al rigetto del ricorso consegue la liquidazione secondo soccombenza delle spese di lite;
11. sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. Sez. Un. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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