LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10667-2020 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
J.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO VILLANOVA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 2236/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 12/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.
RILEVATO
– che viene proposto dal Ministero dell’Interno ricorso avverso il decreto del Tribunale di Bari del 12 marzo 2020, con il quale è stata riconosciuta all’istante J.A., cittadino del Gambia, la protezione sussidiaria;
– che il sig. J. si è costituito in giudizio con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con un unico motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in considerazione dell’inverosimiglianza del racconto del richiedente; che il Ministero ricorrente ha, inoltre, evidenziato come il richiedente non fosse stato ritenuto credibile né dalla Commissione Territoriale, né dallo stesso Tribunale di Napoli con il precedente decreto del 28/06/2018, il quale era stato poi annullato dalla Corte di cassazione (con ordinanza n. 17745/2019), per non essere stata fissata dal giudice di primo grado l’udienza di comparizione delle parti, pur in mancanza della videoregistrazione;
che, pertanto, la Corte di cassazione nulla aveva disposto sul merito della vicenda e il Tribunale, nel decreto impugnato, pur effettuando una disamina puntuale sulla fattispecie della violenza sessuale prevista dal codice penale gambiano, non aveva spiegato in nessuna parte del provvedimento gli elementi in base ai quali aveva ritenuto credibile che il richiedente potesse essere accusato del reato di violenza sessuale ai danni di minore;
2. che il ricorso è inammissibile;
che, in primo luogo, il giudice di merito ha espressamente evidenziato di aver ritenuto credibile che il ricorrente avesse lasciato il Gambia per sottrarsi al processo ed alla condanna per il reato di violenza sessuale in danno di minorenne, sul rilievo che tale circostanza emergeva sia dalle sue dichiarazioni, sia dall’ordine di arresto depositato in giudizio, da cui poteva apprendersi che il ricorrente era “ricercato per il reato di cui all’art. 127 del codice penale e che sua sorella si era sottratta agli oneri derivanti dall’aver garantito il fratello, obbligandosi a pagare una cauzione” (pagg. 9 e 10 decreto impugnato);
che il Ministero ricorrente, nel contestare la verosimiglianza del racconto del richiedente, non fa che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare inammissibilmente una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito;
che, in particolare, il Ministero, nell’affermare che neppure il richiedente avrebbe riferito di essere stato accusato di violenza sessuale ai danni della minore e nel mettere in dubbio la stessa esistenza di un procedimento giudiziario a carico del ricorrente, non si è minimamente confrontato con il contenuto dell’ordine di arresto a carico di quest’ultimo depositato in giudizio, la cui autenticità non è stata neppure contestata dall’amministrazione ricorrente; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021