LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4066-2021 proposto da:
O.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1697/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 2.7.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16.11.2021 dal Presidente Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, O.C., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
il ricorrente aveva riferito di aver lasciato la Nigeria in seguito ad un episodio occorso a gennaio del 2014, quando aveva sorpreso in casa il padre mentre stava cercando di uccidere la moglie, madre del richiedente, soffocandola; di aver colpito il padre alla testa con una sedia di metallo, nel tentativo di difendere la madre, uccidendolo involontariamente; di essere fuggito sia per timore della vendetta dei membri della setta a cui apparteneva il padre, sia per la paura di essere imprigionato nelle terribili carceri nigeriane se non condannato alla pena di morte, legale in Nigeria; con ordinanza del 2.3.2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
l’appello proposto da O.C. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 2.7.2020;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso O.C., con atto notificato il 28.1.2021, svolgendo unico motivo;
l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 10.3.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in Camera di Consiglio non partecipata;
ritenuto che:
con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;
il motivo, afferente la pretesa violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è inammissibile;
la censura è infatti del tutto generica quanto alla pretesa insufficiente attualità delle fonti informative consultate dalla Corte territoriale, risalenti anche al 2018, a cui il ricorrente contrappone fonti dello stesso periodo;
il ricorrente fa riferimento, evidentemente inammissibile, a eventi successivi alla chiusura del contraddittorio nel giudizio di merito e comunque non documentati;
il ricorrente inoltre prospetta una nozione di conflitto armato interno non conforme a quella elaborata dalla Corte di Giustizia UE e recepita dalla giurisprudenza di questa Corte;
infatti in tema di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento. (Sez. 1, n. 5675 del 02/03/2021, Rv. 660734 – 01):
i riferimenti, comunque assolutamente generici, del ricorrente alla pandemia Covid 19 attengono a una questione nuova in quanto non accompagnata dalla indicazione di quando e come sia stata proposta nel giudizio di merito;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.06.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.04.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.04.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 – 3, n. 16921 del 07.07.2017, Rv. 644947 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021