Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37294 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3823-2021 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2198/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 7.9.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, G.F., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

il ricorrente aveva riferito di essere nato a Lagos da una famiglia proveniente dall’Abia State, villaggio di Ikwanu; di aver abbandonato la Nigeria per sottrarsi alla reazione dei membri di un culto locale; che costoro lo minacciavano perché lui aveva rifiutato di prendere il posto del padre, che pur essendo di fede cristiano pentecostale, aveva svolto la funzione di sciamano per un culto animista, come già il nonno, prima di lui; che secondo la tradizione alla morte del padre e del fratello maggiore, ucciso perché non aveva voluto aderire lui pure al culto animista, toccava a lui assumere la carica paterna;

con ordinanza del 2.3.2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

l’appello proposto da G.F. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 7.9.2020;

avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso G.F., con atto notificato il 5.2.2021, svolgendo cinque motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 16.3.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in Camera di Consiglio non partecipata;

ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 35 bis, n. 9 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, con riferimento al tema della non credibilità, il ricorrente lamenta omesso esame di informazioni specifiche sul culto animista dedicato a Kamalu e Ahanjoju nel villaggio di Ikwanu e sul ricorso a pratiche di adesione forzata o per successione patrilineare nel ruolo di sciamano o native doctor;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia motivazione apparente, sempre con riferimento al tema della non credibilità del ricorrente;

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, n. 4, art. 5, lett. c), art. 8, comma 1, lett. b), e art. 14, lett. b), con riferimento al tema della ritenuta irrilevanza della vicenda personale;

i primi tre motivi di ricorso, inerenti l’omessa cooperazione istruttoria e la motivazione apparente circa la non credibilità del racconto personale, esaminati e affrontati congiuntamente, appaiono nel complesso manifestamente fondati;

infatti, la Corte veneziana, dopo aver riassunto nelle pagine da 4 a 6 il contenuto della narrazione del richiedente asilo circa la sua vicenda personale e le ragioni dei suoi timori, nel p. 8 di pagina 6 ha dapprima affermato che la serie di circostanze riferite “non giustifichi la protezione richiesta”; al successivo p. 9 ha “sospesa” la valutazione sulla verosimiglianza del racconto, assumendo che essa fosse “tutta da verificare”; ha quindi osservato che si trattava di una “vicenda personale, riguardante le pratiche dei culti tradizionali della Nigeria”; ha infine richiamato ai fini della “irrilevanza di situazioni analoghe a quella in discussione (quali p.es. la successione a capo della setta o culto animista dopo la morte del capo o re precedente, i riti di iniziazioni praticati nella foresta, ecc.)” una serie di sentenze di rigetto dell’appello della stessa Corte lagunare;

l’inverosimiglianza della vicenda è stata prospettata in termini totalmente perplessi con la sospensione del giudizio sul punto e comunque, a tutto concedere, è stata formulata dalla Corte di appello in termini puramente assertivi;

la Corte di Venezia infatti non ha proceduto alla necessaria verifica, mediante assunzione di idonee informazioni da fonti qualificate (COI) del contesto sociale, culturale e religioso in cui il racconto personale del richiedente doveva essere considerato;

in tema di rischio di danno grave “individualizzato”, occorre distinguere il giudizio di credibilità sulla vicenda personale del richiedente nelle sue componenti “intrinseca” ed “estrinseca” (Sez. 1, n. 24575 del 04.11.2020, Rv. 659573 – 01);

una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo per la gravità delle riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca, che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito, poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilita astratta di eventi non provati e riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente; al contrario, la necessità della cooperazione istruttoria permane intatta quando la consultazione delle fonti informative circa il contesto culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza assume rilievo proprio per convalidare o meno sotto il profilo estrinseco le dichiarazioni del richiedente;

in tal senso milita l’affermazione della necessità dell’approfondimento istruttorio officioso quando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub-statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: e ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali (Sez. 1, n. 11175 del 10.06.2020, Rv. 658032 – 01);

da ultimo, e persuasivamente, questa Corte ha puntualizzato che il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Sez. 1, n. 6738 del 10.3.2021, Rv. 660736 – 01);

nella specie, come si è osservato, la Corte di appello, non ha valutato la credibilità o lo ha fatto in modo del tutto apparente, totalmente inidoneo ad esprimere il percorso logico giuridico seguito e ha ritenuto apoditticamente irrilevante la vicenda personale, senza alcun chiarimento capace di illuminare l’iter logico del ragionamento del giudice;

la motivazione per relationem circa la ritenuta irrilevanza della vicenda personale (e quindi circa un fatto storico dedotto in giudizio) espressa solo con riferimento a precedenti provvedimenti della stessa Corte risulta del tutto inidonea a far comprendere le ragioni della decisione, visto che quei provvedimenti non potevano riferirsi e comunque non si riferivano (come indica la stessa sentenza) alla stessa vicenda personale;

e’ stato recentemente ribadito che il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa della sentenza adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali (Sez. 1, n. 26593 del 30.9.2021, Rv. 662399 – 01);

non giova certo a un recupero di effettività della motivazione solo apparente il disposto dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che consente il richiamo di precedenti conformi ai soli fini di surrogare l’esposizione delle “ragioni giuridiche” della decisione e non ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto della decisione;

gli ultimi due motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi tre;

con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia motivazione apparente, con riferimento al tema della protezione umanitaria non riconosciuta;

con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata valutazione della situazione di pericolo e discriminazione in cui il richiedente si verrebbe e a trovare in caso di rimpatrio e alla mancata effettuazione del giudizio di bilanciamento con riguardo alla sua attuale situazione in Italia;

debbono quindi essere accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli ultimi due, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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