Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37295 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3708-2021 proposto da:

E.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, SEZIONE DI VICENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2184/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 7.9.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16.11.2021 dal Presidente Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, E.L., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

il ricorrente aveva riferito di essere cittadino della Nigeria, proveniente dall'***** e dalla città di *****, di etnia benin e religione cristiana; di aver vissuto colà fino alla partenza con i genitori e i fratelli e sorelle; di essere partito nel febbraio 2016 alla ricerca di migliori prospettive di vita e per paura di rimanere vittima di scontri in conseguenza della violenza delle sette religiose; di aver soggiornato in Libia circa due mesi da marzo a maggio del 2016 e di essere entrato clandestinamente in Italia a maggio del 2016;

con ordinanza del 12.4.2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

l’appello proposto da E.L. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 7.9.2020;

avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso E.L., con atto notificato il 17.1.2021, svolgendo due motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 26.2.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a)) per quanto attiene allo svolgimento della fase istruttoria, con violazione dei principi in tema di onere della prova esistenti in materia, laddove è prevista una notevole attenuazione di tale onere a favore del richiedente asilo e un correlativo obbligo di cooperazione in via ufficiosa a carico del giudice;

il motivo, tutto incentrato sulla doglianza di omessa cooperazione istruttoria e di violazione dell’onere probatorio attenuato, appare privo della necessaria specificità e pertinenza rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che è basata sulla mancata allegazione da parte del ricorrente di un rischio persecutorio o di un danno grave individualizzato e personale;

la giurisprudenza di questa Corte è granitica nel distinguere fra onere di allegazione ed onere di prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della cooperazione istruttoria coerentemente con la ratio dell’istituto;

infatti le difficoltà dell’esule, frettolosamente fuoriuscito dal suo Paese nel procurarsi le prove di quanto gli è accaduto non si propagano alla narrazione della vicenda e alla sua proiezione processuale che si concreta nell’allegazione dei fatti costitutivi della sua pretesa, che egli propone con il ministero di un difensore tecnico, eventualmente remunerato dallo Stato;

e’ stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale e, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa, di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (Sez. 1, n. 28780 del 16.12.2020, Rv. 660006 – 01);

il richiedente è tenuto perciò ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti non provati, soltanto qualora il richiedente, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Sez. 2, n. 17185 del 14.08.2020, Rv. 658956 – 01; Sez. 1, n. 15794 del 12.06.2019, Rv. 654624 – 01; Sez. 1, n. 11096 del 19.04.2019, Rv. 656870 – 01; Sez. 1, n. 13403 del 17.05.2019, Rv. 654166 -01; Sez. 1, n. 3016 del 31.01.2019, Rv. 652422 – 01);

in definitiva la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilita per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Sez. 6 – 1, n. 27336 del 29/10/2018 Rv. 651146 – 01; Sez. 6 – 1, n. 19197 del 28.09.2015, Rv. 637125 – 01; Sez.1, 28.2.2019, n. 5973);

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto agli effetti della richiesta di protezione umanitaria, con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 U TUI, comma 1, secondo la nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/2020, e lamenta inoltre la mancata effettuazione del necessario giudizio di comparazione;

il motivo, dedotto in tema di protezione umanitaria, appare del tutto generico e riversato nel merito, privo com’e’ di riferimenti individualizzanti alla situazione personale del ricorrente;

la produzione di documenti nuovi in sede di legittimità (documento sub 36, contratto di lavoro a tempo determinato dell’ottobre del 2020 con Agenzia Staff s.p.a.) è evidentemente inammissibile ex art. 372 c.p.c.;

le disposizioni di cui al D.L. n. 130 del 2020, richiamate dal ricorrente, non sono invocabili ratione temporis nel presente giudizio di legittimità, neppure quale puntello interpretativo, come puntualmente chiarito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 9.9.2021;

anche volendo considerare le puntualizzazioni introdotte dalla ricordata sentenza in tema di protezione umanitaria in regime transitorio circa la possibilità di una “comparazione attenuata” in presenza di un forte radicamento sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, meritevole di tutela sotto il profilo della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, appare assorbente il rilievo che in sede di merito il ricorrente non risulta aver né allegato, né dimostrato, un significativo di tasso di integrazione nella realtà italiana;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.06.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.04.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.04.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 – 3, n. 16921 del 07.07.2017, Rv. 644947 – 01).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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