LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3207-2021 proposto da:
B.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA PAESANTE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2013/2020 della COR11, D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21.8.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che:
con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, B.B., alias K.B., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese per il timore di essere ucciso dallo zio, dopo aver venduto le vacche ereditate dal padre e che tuttavia lo zio aveva rivendicato per sé;
con ordinanza del 20.9.2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
l’appello proposto da B.B. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con aggravio di spese, con sentenza del 21.8.2020;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso B.B. con atto notificato il 16.1.2021, svolgendo un solo motivo;
l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria dell’1.3.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
ritenuto che:
con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2;
secondo il ricorrente, la statuizione della Corte di appello non era provvista di una logica motivazione; spettava inoltre al ricorrente il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in presenza di un conflitto armato interno e di una situazione di violenza generalizzata;
il predetto unico motivo è assolutamente generico e riversato nel merito, sia con riferimento all’apodittica contestazione del giudizio di non credibilità e rilevanza della storia personale, formulato dalla Corte lagunare, sia con riferimento al pericolo di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, esclusa dalla Corte di appello con debita consultazione e citazione delle fonti informative (COI);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese, in difetto di costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.06.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.04.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.04.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 – 3, n. 16921 del 07.07.2017, Rv. 644947 – 01).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021