LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30974/2020 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in Roma, in via del Casale Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, rappres.
e difesa dall’avvocato Tartini Francesco, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata il 4/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Con sentenza emessa il 4.3.2020, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da D.B., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, confermativa del provvedimento della Commissione territoriale di diniego delle protezioni internazionale, sussidiaria ed umanitaria richieste. Al riguardo, il Tribunale aveva osservato che le dichiarazioni del ricorrente, pur essendo verosimili (a differenza di quanto invece ritenuto dalla Commissione), non afferivano ad una fattispecie legittimante lo status di rifugiato, avendo lo stesso ricorrente dichiarato in udienza che, dopo essere stato arruolato forzosamente da un gruppo di ribelli ed essere fuggito, aveva portato la moglie in salvo in Guinea Bissau presso i parenti, sorvolando sulle ragioni che lo avevano indotto a continuare il viaggio in Libia per trovare lavoro, preferendo espatriare piuttosto che cercare un’occupazione in Senegal. Il Tribunale ha inoltre escluso la protezione sussidiaria e quella umanitaria, sul rilievo della mancanza di condizioni di vulnerabilità del ricorrente, e che non avrebbe potuto essere valorizzata un’eventuale integrazione sociale raggiunta, in quanto gli elementi addotti in ordine alle pregresse condizioni di vita personali erano ben pochi e privi di riscontro, tanto che non era possibile effettuare una valutazione comparativa tra le condizioni raggiunte in Italia e quelle del paese d’origine.
La Corte territoriale ha invece osservato che: era da confermare la decisione impugnata rilevando l’inattendibilità del ricorrente su alcuni punti della vicenda narrata (circa il lavoro che il ricorrente svolgeva in Senegal e l’omesso riferimento, innanzi al Tribunale, di alcuni particolari sull’arruolamento forzoso e sulla fuga successiva); a prescindere comunque dalla credibilità del ricorrente, non ricorrevano i presupposti dell’invocata protezione in quanto la domanda era carente di allegazione, avendo il ricorrente fatto riferimento al rischio di un danno grave legato alla pena di morte o alla tortura quali prospettate conseguenze della situazione d’instabilità della regione di provenienza; dalle fonti esaminate non si desumeva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Senegal e nella stessa regione del Casamance; non era riconoscibile il permesso umanitario per il solo fatto di svolgere attività lavorativa, che non dimostrava il raggiungimento di un grado d’integrazione sociale legittimante la protezione umanitaria.
D.B. ricorre in cassazione con cinque motivi.
Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo solleva la questione di legittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’Appello, in relazione agli artt. 3,25 Cost., art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost..
Il secondo motivo denunzia violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per la mancata cooperazione istruttoria, non avendo la Corte d’appello acquisito informazioni specifiche ed aggiornate sulla vicenda personale narrata, dal ricorrente con riferimento alla situazione interna del Senegal.
Il terzo motivo deduce la nullità della motivazione per mera apparenza.
Il quarto motivo denunzia erronea applicazione del D.Lgs. n. 261 del 2007, art. 5, lett. c), art. 14, lett. b), per aver la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria, ritenendo l’insussistenza nella regione del Casamance di un conflitto diffuso, pur avendo il ricorrente prodotto varie COI documentanti tale situazione.
Il quinto motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 2 Cost. e art. 8 Cedu, per non aver la Corte territoriale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, effettuato la comparazione tre il percorso d’integrazione in Italia del ricorrente e la possibile lesione del nucleo fondamentale dei suoi diritti nel caso di rimpatrio, escludendo il permesso umanitario anche perché l’attività lavorativa non rappresentava un forma d’integrazione sociale.
Il primo motivo è manifestamente infondato (e dunque inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.) in ordine alla dedotta questione di legittimità costituzionale in conformità della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 15045/21: E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 98 del 2013, artt. 62-72, in relazione all’art. 106 Cost., commi 1 e 2, nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d’appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la “temporanea tollerabilità costituzionale” per l’incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un g.a. per collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32).
Il secondo motivo è inammissibile.
Va osservato al proposito che la Corte territoriale ha affermato che, a prescindere dalla credibilità del ricorrente, non ricorrevano i presupposti della protezione internazionale e sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), in quanto la domanda era carente di allegazione, avendo il ricorrente fatto generico riferimento al rischio di un danno grave legato alla pena di morte o alla tortura quali prospettate conseguenze della situazione d’instabilità della regione di provenienza. Al riguardo, va evidenziato che il ricorrente non affronta e non confuta la ragione principale addotta dalla corte territoriale, e cioè la mancata allegazione di profili individualizzati di persecuzione e di rischio di danno grave; infatti, il ricorrente aveva descritto il rischio sulla base della violenza del paese di provenienza senza fattori di personalizzazione e, pertanto, bastava ad escluderlo la valutazione delle COI e l’esclusione del conflitto armato interno.
Inoltre, la Corte d’appello ha anche escluso, con motivazione esaustiva, la credibilità del ricorrente, per la vaghezza e la superficialità della sua narrazione, con riguardo agli specifici episodi concernenti l’asserito arruolamento forzoso.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto censura genericamente la sentenza impugnata per l’asserita apparenza della motivazione, avendo invece la Corte d’appello argomentato dall’irrilevanza della vicenda personale del ricorrente proprio perché basata sulla mancata allegazione di un rischio diverso da quello connesso al rischio-paese. Il quarto motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti accertati dai giudici di merito che hanno condotto ad affermare la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile.
La Corte d’appello ha escluso il permesso umanitario ritenendo che l’integrazione sociale non sia configurata dalla mera attività lavorativa, in mancanza dell’allegazione di altre specifiche condizioni personali di vulnerabilità. La doglianza proposta dal ricorrente è del tutto generica nell’invocare la comparazione tra la condizione attuale e quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio, poiché il ricorso non contiene alcun riferimento alle condizioni di vita in Italia e alla stessa integrazione sociale lavorativa e culturale del ricorrente.
Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021