Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37315 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28415/2020 proposto da:

C.B., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Antonio Melidoro, elettivamente domiciliato in Roma al Largo Michele Unia n. 11, presso lo studio dell’avv. Rosa Bonomo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso il decreto n. 2150/20, depositato in data 22 settembre 2020, del tribunale di Potenza;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Potenza, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 22 settembre 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari in ordine alla istanza avanzata da C.B., nato a ***** (Oundoung nella regione di East, Gambia) il *****, volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il tribunale, in particolare, rigettava la domanda rilevando che il racconto non era credibile: il richiedente, infatti, non aveva spiegato le ragioni per le quali non si era rivolto alle forze di polizia per denunciare il contegno dello zio, così come era inverosimile che la madre avesse lasciato la casa familiare, abbandonando i figli minori. Al di là di tali aspetti, proseguiva il tribunale, non ricorrevano i presupposti per ritenere sussistente una persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, o il pericolo che in caso di ritorno in patria il ricorrente potesse subire un danno grave. Sulla scorta di tali argomentazioni, il tribunale negava sia il riconoscimento dello status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Quanto alla condizione prevista dalla lett. c) della stessa norma, osservava che in Gambia non esiste alcun conflitto armato, ponendo a fondamento di tale assunto la consultazione di fonti informative risalenti al 2018. Infine, quanto alla protezione umanitaria, evidenziava che il ricorrente non aveva allegato alcuna situazione idonea a dimostrare, secondo la casistica giurisprudenziale, che, in caso di rientro in patria, sarebbe stato esposto ad un pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, venendosi così a trovare in una situazione di vulnerabilità.

Avverso tale decreto C.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), evidenzia il travisamento, da parte del tribunale, di un aspetto fondamentale riguardante la cittadinanza del ricorrente, proveniente dal Mali e non dal Gambia come erroneamente ritenuto dal giudice di merito. Poiché pertanto le fonti informative più aggiornate evidenziano una situazione di conflitto armato e di violenza indiscriminata su tutto il territorio del reale Paese di origine del richiedente, ove il tribunale avesse correttamente individuato la nazionalità di provenienza del ricorrente, avrebbe diversamente valutato quantomeno il presupposto di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Quello denunciato dal ricorrente e’, in realtà, un errore revocatorio che non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

1.3. Come condivisibilmente affermato da Cass. n. 24395 del 2020, infatti, “L’errore determinato dall’inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non “controverso” tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

1.4. Ne’ giova al ricorrente l’aver poi riconosciuto, nelle memorie depositate in prossimità dell’adunanza, che la corretta cittadinanza è quella gambiana: com’e’ noto nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., o con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (cfr. Cass. n. 3471 del 22/02/2016 e Sez. U. n. 11097 del 15/05/2006), con la conseguenza che nel provvedimento conclusivo del giudizio la Corte è tenuta a decidere sulla censura così come formulata nel ricorso, senza tenere conto delle specificazioni o integrazioni contenute nella memoria.

2. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 2,3 e 10 Cost., dell’art. 3Cedu e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32: in particolare, il tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, avrebbe omesso di valutare tra le situazioni di vulnerabilità quelle afferenti alla situazione socio politica del Mali e, tra i diritti fondamentali, mancherebbe, poi, l’analisi del diritto alla salute, stante la pandemia da Covid-19.

2.1. Il motivo è inammissibile, anche a prescindere dal riferimento inapprezzabile alla situazione del Mali.

2.2. Il tribunale, infatti, dopo aver dato atto che il ricorrente aveva documentato la propria integrazione sociale e lavorativa in Italia, producendo il contratto di lavoro ed alcuni attestati di frequentazione di corsi formativi, ha poi osservato che egli non aveva allegato alcuna ulteriore situazione che, secondo la nota casistica giurisprudenziale, potesse considerarsi idonea a dimostrare che, in caso di ritorno in patria, si sarebbe trovato esposto ad un pregiudizio significativo nei suoi diritti fondamentali.

2.3. Il ricorrente, dal proprio canto, nel formulare la censura in esame, insiste in modo del tutto generico sulla situazione di pericolosità del Paese di origine, senza indicare alcuna circostanza, allegata tempestivamente nel giudizio di merito, che consenta di operare una valutazione individualizzata, idonea a consentire la concreta comparazione tra i due contesti di vita da parte dello straniero ed affermare la deprivazione nel godimento dei diritti fondamentali a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

2.4. Come condivisibilmente evidenziato da Cass. n. 22274 del 2021 (in parte motiva) “nel giudizio comparativo da svolgersi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, può rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, fatti quest’ultimi da valutarsi comparativamente in rapporto all’integrazione del richiedente nel paese di accoglienza. L’allegazione da parte del richiedente della situazione generale del paese di provenienza dovrà, tuttavia, proiettare per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa tra integrazione nel paese di accoglienza e la situazione del paese di provenienza – un riflesso individualizzante rispetto alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata tutela protettiva umanitaria, non potendosi ritenere pertinenti né rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente”.

2.5. Tale ultima situazione è proprio quella che si ravvisa nella censura in esame, ove il richiedente opera un riferimento del tutto generico alla situazione del Paese di origine, senza minimamente evidenziare quelle condizioni soggettive di vulnerabilità necessarie per operare la richiesta valutazione comparativa.

2.6. Ugualmente generico, poi, si appalesa il riferimento alla situazione di pandemia generata dal Covid-19, circostanza che del resto non risulta essere stata allegata nel giudizio di merito.

3. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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