LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 1349/2021 sollevato dal Tribunale di Palermo con ordinanza n. 2356/2020 depositata il 15/12/2020, nel procedimento vertente tra:
F.I., da una parte, S.P. dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ANNA MARIA SOLDI che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che competente a conoscere della controversia e’ il Tribunale di Palermo.
RILEVATO
– che il Tribunale Ordinario di Palermo – presso cui pende il giudizio di separazione tra i signori F.I. e S.P. – ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza in relazione al provvedimento del 14 ottobre 2020, con cui il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto, ai sensi dell’art. 333 c.c., il collocamento in comunità delle minori F.A., F.G., Fa.Al. e F.E., con divieto di prelevamento e con diritto di visita dei genitori unicamente alla presenza degli operatori;
che il Tribunale Ordinario di Palermo, dopo aver (correttamente) riportato la giurisprudenza di questa Corte che consente di sollevare il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c. anche quando vi sia un conflitto positivo di competenza nonché le circostanze fattuali da cui era scaturita l’iniziativa del Pubblico Ministero Minorile di richiesta al Tribunale per i Minorenni dell’adozione dei provvedimenti a tutela delle minori, ha evidenziato che quest’ultimo Ufficio si era sovrapposto al Giudice Ordinario, e ciò in violazione dell’art. 38 disp att. c.c., atteso che il giudizio di separazione era stato incardinato in data anteriore all’apertura del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, così determinandosi un inevitabile conflitto di competenza;
che non era neppure configurabile, nel caso di specie, una “situazione di criticità” non dettata da un conflitto genitoriale, tale da determinare l’apertura di un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità o a misure minori quali l’affido eterofamiliare e da radicare necessariamente la competenza del giudice specializzato (alla luce di quanto illustrato da Cass. n. 1349/2015);
– che, infatti, nel caso in esame, la situazione di criticità trovava la propria fonte e causa proprio nella conflittualità esasperata, malsana ed allarmante esistente tra i coniugi, con effetti fortemente pregiudizievoli nei confronti delle minori;
– che entrambi i coniugi non hanno ritenuto di costituirsi nel presente procedimento;
– che il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
– che è pacifico in causa che il giudizio di separazione tra i coniugi di cui è causa è stato incardinato in epoca antecedente rispetto al procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 38 disp. att. c.c., secondo cui “per i procedimenti di cui all’art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”;
– che, come evidenziato dal provvedimento del Tribunale ordinario di Palermo, la situazione di criticità oggetto di causa trova la propria fonte proprio nell’aspro conflitto tra i coniugi, con la conseguenza che sussiste la fattispecie già contemplata da questa Corte nella sentenza n. 1349/2015 (e provvedimenti successivi conformi) in cui la competenza del Tribunale ordinario, se preventivamente adito, non può comunque essere derogata;
che, infine, come evidenziato dal Tribunale ordinario di Palermo (e condiviso dal Procuratore Generale nella propria requisitoria scritta) il requisito delle “stesse parti” richiesto per l’applicazione dell’art. 38 disp. att. c.c. non viene meno ove – come nel caso di specie – l’iniziativa per l’adozione del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale sia stata intrapreso dal Pubblico Ministero Minorile, essendo comunque prevista anche nel procedimento pendente innanzi al Tribunale ordinario la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero (vedi sempre Cass. n. 1349/2015);
– che quindi correttamente il Tribunale di Palermo ha sollevato d’ufficio il conflitto di competenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Palermo, cui rinvia le parti per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021