LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 342-2021 proposto da:
S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO CORSIERO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4284/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che viene proposto da S.A., cittadino del Pakistan, affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4284/20 del 3.12.2020, che ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 20.12.2018 che aveva riconosciuto all’odierno ricorrente la protezione internazionale;
– che il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.
CONSIDERATO
1. che è stata dedotta dal ricorrente la violazione o erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul rilievo che la Corte d’Appello, dopo aver accolto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno con riferimento alla concessa protezione sussidiaria da parte del giudice di primo grado, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di protezione umanitaria, avanzata dal richiedente già nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e, successivamente reiterata in grado di appello;
2. che il ricorso è manifestamente fondato;
– che va, preliminarmente, osservato che questa Corte (Cass., Sez. U., 11799/2017; vedi recentemente Cass. n. 13721/2020) ha già enunciato il principio di diritto, secondo cui la necessità di proporre appello incidentale sorge solo ove una domanda o un’eccezione sia stata espressamente rigettata in prime cure, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, mentre è sufficiente, invece, la mera, ma espressa, riproposizione della questione, ex art. 346 c.p.c., ove la domanda non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado;
che, nel caso di specie, premesso che la domanda subordinata di protezione umanitaria non era stata in alcun modo esaminata dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta assorbita in conseguenza dell’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ha dimostrato (pag. 5 del ricorso) di aver riproposto anche in grado di appello la domanda subordinata di protezione umanitaria svolta in primo grado; che, in particolare, il ricorrente, alla pag. 10 dell’atto di appello e nelle conclusioni inserite nella nota di trattazione scritta depositata il 4 settembre 2020, dopo aver evidenziato il suo elevatissimo grado di integrazione raggiunto in Italia, aveva chiesto “l’accoglimento di tutte le conclusioni come spiegate nell’atto introduttivo del giudizio, con il rigetto dell’impugnazione proposta”;
che, in proposito, anche il giudice d’appello, nella sentenza impugnata, aveva dato atto che il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva specificamente impugnato il provvedimento della Commissione territoriale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale “ed anche di un permesso di soggiorno per motivi umanitari” (pag. 2 sentenza impugnata);
– che, pertanto, la Corte d’Appello è effettivamente incorsa nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria;
che deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021