LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25774-2020 proposto da:
COMECO SRL, COMECO TECH SRL, COMECO MACCHINE TRATTAMENTO ACQUE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RADICOFANI 140, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA LOVELLO, rappresentate e difese dall’avvocato ENRICO SANTILLI;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA ***** costituita da TECNOIND IMPIANTI SRL, COMECO TECH SRL, COMECO SRL, COMECO MACCHINE TRATTAMENTO ACQUE SRL IN LIQUIDAZIONE, CURATELA DEL FALLIMENTO DI CIASCUNA DI TALI SOCIETA’ SOCIE DELLA *****, tutte in persona dell’unico Curatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 40, presso lo studio dell’avvocato MARCO TOCCI, rappresentate e difese dall’avvocato ANTONIO CONTESSA;
– controricorrenti –
ALFA LAVAL SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4080/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che viene proposto da Comeco Tech s.r.l., Comeco s.r.l. e Comeco Macchine Trattamento Acque s.r.l. in liquidazione, affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza n. 4080/2020, depositata il 7.9.2020, con cui la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza n. 13/2019 con cui il Tribunale di Rieti, in estensione, ai sensi dell’art. 147 L. Fall., del fallimento della ***** s.r.l., ne ha dichiarato il fallimento;
– che la curatela dei fallimenti della ***** costituita da ***** s.r.l., Comeco Tech s.r.l., Comeco s.r.l., Comeco Macchine Trattamento Acque s.r.l. in liquidazione nonché la curatela delle singole società sopra indicate hanno resistito in giudizio con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
– che la curatela ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 147 L. Fall., comma 5, in relazione agli artt. 2247 e 2697 c.c. per insussistenza dell’elemento oggettivo dell’esistenza di un fondo comune e dell’elemento soggettivo dell’affectio societatis nella ritenuta supersocietà di fatto;
– che, in particolare, ad avviso delle ricorrenti, difetta la prova sia del requisito oggettivo rappresentato dal fondo comune (elemento non preso in considerazione dalla Corte d’Appello nonostante fosse stato oggetto di specifica censura nel motivo di reclamo), sia dell’elemento soggettivo (sul rilievo che la società fallita non avrebbe svolto la propria attività unitamente ai soggetti ritenuti soci di fatto, avendo le singole società svolto la loro specifica attività in tempi diversi);
2. che il motivo è inammissibile;
che, in particolare, la Corte d’Appello, con una motivazione congrua e immune da vizi logici (vedi pagg. 6, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata), anche con ampi richiami alla sentenza di primo grado, ha accertato la sussistenza sia dei profilo oggettivo che soggettivo della società di fatto; così, con riferimento all’elemento patrimoniale sono state valorizzate, in primo luogo, una serie di operazioni commerciali, quali la reciproca fornitura di beni e servizi, l’affitto di azienda senza il pagamento del corrispettivo, la cessione di beni strumentali, oltre all’utilizzo contemporaneo del medesimo personale, del medesimo “nome a dominio” e delle medesime utenze, all’esistenza di un un’unica sede sociale e di un’unica certificazione ISO, al rilascio di fideiussioni, etc., tutti elementi denotanti l’esercizio in comune di un’unica attività di impresa;
– che con tale percorso argomentativo le ricorrenti non si sono seriamente confrontate, limitandosi a dedurre in astratto il mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 2247 c.c. e a contestare in modo superficiale ed apodittico gli elementi valorizzati dal giudice di secondo grado con censure che, comunque, si configurano come di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dai giudici di merito, cui solo è demandata l’individuazione e la scelta delle fonti del proprio convincimento;
– che, peraltro, le ricorrenti non hanno neppure inteso denunciare l’eventuale vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello, tenuto conto, peraltro, che, in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello che rileverebbe sarebbe soltanto il vizio costituzionalmente rilevante che si tramuta in una motivazione omessa o apparente o perplessa o frutto del contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili e come tali incomprensibili (secondo i principi di cui alla sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014);
3. che con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
che, in particolare, le ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni con cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della supersocietà, senza tenere in alcuna considerazione le prove documentali dalle stesse prodotte che confutavano le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado;
4. che il motivo è inammissibile per genericità, non avendo le ricorrenti indicato neppure sommariamente quali prove documentali avrebbero prodotto in giudizio per dimostrare l’insussistenza della supersocietà;
5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 147 L. Fall. in relazione all’art. 5 legge, sul rilievo che i giudici di merito avrebbero omesso di accertare l’autonoma insolvenza della supersocietà, la quale non può derivare dalla mera circostanza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento dei singoli soci;
6. che il motivo è inammissibile;
– che, infatti, le ricorrenti non si sono minimamente confrontate con il preciso rilievo della Corte d’Appello che, a pag. 9 della sentenza impugnata, si è specificamente occupata dello stato d’insolvenza della supersocietà di fatto, attraverso la valorizzazione di una pluralità di elementi di cui ha valutato gravità, precisione e concordanza, quali a) la situazione debitoria della fallita *****, superiore a cinque milioni di Euro, come da crediti ammessi al passivo; b) la consistenza patrimoniale delle singole società socie, che presentavano un attivo patrimoniale che, pur complessivamente considerato, era notevolmente inferiore al passivo della *****; c) il mancato deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci relativi agli ultimi esercizi della Comeco, Comeco Tech e Comeco Macchine Trattamento Acque, ritenuto indicativo della precisa volontà di sottrarsi all’esame della propria situazione patrimoniale;
7. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021