LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30763-2020 proposto da:
PARACAR DI M.M. & C SNC, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà, 20, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Bruni, rappresentata e difesa dall’avvocato Ruggero Castelletti;
– ricorrente –
contro
BEVANDE VERONA SPA, elettivamente domiciliata in Verona via Gian Matteo Giberti 7 presso lo studio dell’avvocato Romanato Marco che la rappresentata e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2453/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 21/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la sentenza oggi impugnata conferma la decisione del Tribunale di Verona di rigetto dell’opposizione a precetto proposta da Paracar (opposizione con cui si chiedeva l’accertamento dell’inefficacia del titolo esecutivo, un vaglia cambiario del valore di Euro 12.000,00 posto dalla società Bevande Verona s.p.a. a fondamento dell’intimazione);
– l’opponente allegava che detta cambiale era stata emessa a garanzia di un’obbligazione mai sorta riguardante la restituzione di uno sconto anticipato riconosciutole dalla Bevande Verona per l’acquisto da parte della Paracar di bevande per un importo superiore a Euro 100.000,00, poiché l’acquisto concretamente effettuato era stato effettivamente superiore al minimo contrattale fissato nel contratto di somministrazione di bevande in esclusiva intervenuto fra le parti nel 2007;
– l’opposta negava l’adempimento degli accordi come successivamente aggiornati dalle parti con contratto del 31 maggio 2012 sia con riguardo ai quantitativi minimi sia con riguardo all’obbligazione dell’esclusiva e di avere in considerazione di ciò receduto dal contratto ed azionato la cambiale per il pagamento del proprio credito;
– il tribunale respingeva l’opposizione e Paracar proponeva appello;
– la Corte d’appello ha respinto il gravame considerato provata la stipula del contratto del 31/5/2012, il mancato pagamento delle fatture allegato dall’appellata e giustificato il recesso della medesima dal contratto nonché la violazione dell’obbligo di esclusiva;
– al contempo la corte d’appello ha ritenuto non provato l’errore di calcolo nella quantificazione del fatturato raggiunto ed eccepito dalla Paracar, così come la data di consegna della cambiale azionata e l’eccepito abusivo riempimento;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Paracar con ricorso propone affidato ad un unico motivo (omesso esame circa un fatto decisivo), cui resiste con controricorso la Bevande Verona;
– il relatore ha formulato proposta ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza.
RILEVATO
che:
– il collegio condivide la proposta di rigetto;
– non vi e’, infatti, il dedotto esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– la Corte ha ormai chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. Un. 8053/2014; Cass.9253/2017; id. 27415/2018);
– è stato pure chiarito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 8053/2014);
– ciò posto, nel presente caso la ricorrente non indica di quali fatti storici specificamente allegati siano stato omesso l’esame, ma contesta la motivazione con cui la corte territoriale ha argomentato la rilevanza attribuita alle deposizioni testimoniali sulla data di rilascio della cambiale su cui si fonda il precetto opposto, così in sostanza chiedendo alla Corte un’inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie;
– atteso l’esito del ricorso ed in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso e dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021