LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 31528-2020 proposto da:
O.A., F.G., rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Mittica del Foro di Locri;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO S.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 541/2020 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 22/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dalla consigliera Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– i signori O.A. e F.G. impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria con la quale è stato respinto l’appello dai medesimi proposto avverso la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla ditta di S.F.;
– quest’ultima aveva infatti ingiunto il pagamento di Euro 13.327,08 oltre interessi a titolo di saldo del residuo prezzo di lavori edili oggetto di appalto;
– con l’opposizione i committenti O. e F. contestavano la spettanza dell’importo ingiunto assumendo che esso si riferiva a opere non richieste e che avevano già provveduto a saldare tutte le opere realizzate;
– si costituiva la ditta negando di avere eseguito opere non concordate e richiamando il verbale redatto dal direttore lavori e sottoscritto dagli opponenti con cui erano state accettate senza riserve le opere realizzate secondo il contratto il cui prezzo era stato convenuto a misura e non a corpo;
– l’adito tribunale respingeva l’opposizione e i soccombenti impugnavano la decisione lamentando la violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio per non avere l’appellato provato non solo l’effettiva esecuzione dei lavori ma anche la qualità e quantità delle opere medesime con specificazione dell’ammontare a misura;
– la corte d’appello ha respinto il gravame essendo stata fornita la prova del credito sia a mezzo della fattura n. ***** del *****, prodotta in sede monitoria, sia mediante il “verbale visita di controllo” del *****, ove si dava atto del gradimento e della consegna delle opere eseguite;
– la cassazione è chiesta dagli O. e F. sulla base di due motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Fallimento S.F..
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, è infondato poiché, come rilevato dalla Corte d’Appello (v. pag. 4), l’appaltatore ha integrato la prova del credito costituita non solo dalla fattura accettata senza riserve ma anche dal verbale della visita di controllo che dà conto dell’assenza di contestazioni in ordine ai lavori eseguiti, in conformità al consolidato orientamento della Corte in materia di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 17371/2003; 5071/2009; id.5915/2011);
– il secondo motivo, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeee), con riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici a corpo ed a misura e’, infondato dal momento che nel caso in esame si verte in materia di appalto privato, escluso dalla disciplina del codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 1);
– il ricorso va dunque rigettato;
– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione, civile-2, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021