Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37338 del 29/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6094-2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23817/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata, n. 23817/2019, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dal C. avverso la sentenza n. 29794/2018 del Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dal C. avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per totali Euro 2.705,75, con condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del primo grado, liquidate in Euro 425 di cui Euro 125 per spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.M., affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato proposta di accoglimento dell’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Con esso, il ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari, da parte del giudice di merito, nel governo delle spese.

Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare pertanto il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in pubblica udienza, unitamente a quello oggetto dell’ordinanza interlocutoria di cui anzidetto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 17812/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 28552/2021, depositata il 18.10.2021.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472