Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37340 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17687-2017 proposto da:

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO BERTAGGIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2017 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino chiedeva al Comune di Romentino il rimborso dell’IMU versata (Euro 3.915,00) nel 2012 sugli immobili di proprietà presenti nel Comune e destinati all’edilizia popolare.

Il Comune respingeva l’istanza di rimborso e l’A.T.C. ricorreva avverso il diniego, richiamando il D.M. n. 200 del 2011, artt. 3 e 4 ed il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 e sostenendo di trovarsi nelle condizioni previste per essere esentata dall’imposta.

La C.T.P. di Novara, con sentenza 1573/6/2017, respingeva il ricorso. Proponeva appello l’ATC contestando la legittimità della decisione dei primi giudici, eccependo che l’ATC era un ente pubblico di servizio, ausiliario della Regione che non aveva, ad oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali e precisava, sotto l’aspetto sostanziale, che gli alloggi erano assegnati con un canone modestissimo ed i proventi delle locazioni, al netto dei costi, erano destinati alla riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico. Lamentava la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 e D.M. delle Finanze n. 200 del 2012.

La CTR di Torino con sentenza n. 77/6/17, confermava la decisione di primo grado ritenendo ostativo il mancato utilizzo diretto degli immobili ed affermando come, anche alla luce della normativa speciale successiva, detti enti fossero destinatari della sola detrazione dell’imposta di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4 e non della piena estensione.

Avverso la sentenza indicata proponeva impugnazione l’A.T.C. Piemonte Centrale deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con il D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, con il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. con modificazioni in L. n. 214 del 2011, con il D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. con modificazioni in L. n. 27 del 2012, e con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200/2012, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso la spettanza del diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU in capo alla ricorrente Agenzia Territoriale per la Casa, ritenendo ostativo il mancato “utilizzo diretto” da parte dell’ATC degli immobili regolarmente assegnati in adempimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

2. Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con il D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, con il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. con modificazioni in L. n. 214 del 2011, con il D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. con modificazioni in L. n. 27 del 2012, e con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200/2012, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso la spettanza del diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU in capo alla ricorrente ATC, ritenendo il riconoscimento della piena esenzione dall’imposta incompatibile con la previsione di una semplice detrazione di imposta di Euro 200,00 contenuta nel D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, conv. con modificazioni in L. n. 214 del 2011.

Violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., comma 1, e del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., da parte della normativa regolatrice dell’IMU 2012, nella misura in cui soltanto alle ATC era stato riconosciuto il solo diritto alla detrazione, in luogo della completa esenzione dall’imposta, pur ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in combinato disposto con il D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. con modificazioni in L. n. 27 del 2012, e con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 2012.

3. Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, conv. con modificazioni in L. n. 126 del 2008, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), con il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con il D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, con il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. con modificazioni in L. n. 214/2011, con il D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. con modificazioni in L. n. 27 del 2012, e con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 2012, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso la spettanza del diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU in capo alla ricorrente ATC, sul presupposto del superamento dell’esclusione dal pagamento dell’ICI (divenuta IMU) operato dal D.L. n. 93 del 2008 per la generalità degli immobili adibiti ad abitazione principale.

Il Comune di Romentino si costituiva con controricorso. L’ATC depositava memoria.

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo, viene sollevata la questione relativa al mancato “utilizzo diretto” da parte dell’ATC degli immobili regolarmente assegnati in adempimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ritenuto ostativo ai fini del riconoscimento dell’esenzione e dal pagamento dell’IMU in capo alla ricorrente Agenzia Territoriale per la Casa.

Con il secondo motivo, si deduce violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., comma 1 e del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., da parte della normativa regolatrice dell’IMU 2012, nella misura in cui soltanto alle ATC era stato riconosciuto il solo diritto alla detrazione, in luogo della completa esenzione dall’imposta, pur ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); in combinato disposto con il D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. con modificazioni in L. n. 27 del 2012, e con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 2012.

Con il terzo si eccepisce la violazione di legge contenuta nella sentenza della CTR nella parte in cui aveva escluso la spettanza del diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU in capo alla ricorrente ATC, sul presupposto del superamento dell’esclusione dal pagamento dell’ICI (divenuta IMU) operato dal D.L. n. 93 del 2008 per la generalità degli immobili adibiti ad abitazione principale.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

Va premesso che, nella specie, si controverte dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in tema di ICI, applicabile anche all’imposta IMU per l’anno 2012, oggetto di causa, in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, in combinato disposto con il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011.

Tale esenzione, nella versione modificata, ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, conv. dalla L. n. 27 del 12, applicabile ratione temporis, opera per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a).”

Si tratta, con tutta evidenza, di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce il tributo e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 preleggi (cfr. con riferimento ad altre fattispecie, ma sempre in materia di ICI, Cass., Sez. 5, n. 10646 del 2005 e Cass., Sez. 6-5, n. 15407 del 2017).

Trovando applicazione gli stessi principi elaborati in tema di ICI, questo Collegio, dando continuità a quanto già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoga, ritiene che l’esenzione riconosciuta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, non spetta alle Agenzie Territoriali per la Casa, istituite con L.R. Piemonte n. 11 del 1993, enti pubblici non economici che esercitano nell’ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari. Non e’, infatti, sufficiente la pretesa destinazione “esclusiva” allo svolgimento di attività assistenziale, ma occorre la destinazione diretta e immediata dell’immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente; aspetto non ravvisabile in caso di utilizzazione indiretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in godimento a cittadini assegnatari e, comunque, assoggettati al pagamento di pigioni – sia pure inferiori a quelle di mercato – remunerative del capitale investito. (Vedi Cass. n. 34601 del 2019).

Le Agenzie Territoriali per la Casa, istituite con la L.R. Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, esercitano nell’ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, essendo subentrate nei rapporti attivi e passivi di questi, e sono qualificate dalla L. cit., art. 3, comma 2, enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione.

Provvedono all’amministrazione e gestione del proprio patrimonio e di quello ad esse affidato da altri enti pubblici ed all’attuazione di interventi, diretti o indiretti, finalizzati all’incremento ed alla conservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi.

L’espressa qualificazione delle Agenzie quali enti pubblici non economici conferma come esse abbiano natura analoga a quella riconosciuta agli I.A.C.P. (cfr.: Cass. n. 18549 del 2003; Cass. SU n. 11052 del 1994; Cons. St., sez. VI, dec. 11 giugno 1990, n. 596), per i quali si è già ritenuto (tenuto conto delle finalità sociali e degli scopi di pubblico interesse da questi perseguiti nel costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti o bisognosi), il permanere dell’obbligo degli assegnatari inquilini degli alloggi di corrispondere pigioni inferiori a quelle di mercato, in quanto calcolate senza intenti speculativi o di lucro. E ciò risulta coerente con natura e funzione di detti enti. (cfr.: Corte Cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 169; Corte Cost. sent. 28 luglio 1976, n. 193).

Nonostante le finalità sociali e gli scopi di pubblico interesse e l’esclusione di un profitto d’impresa, tali enti hanno però il dovere di retribuire con il monte delle pigioni il capitale immobilizzato, realizzando il corrispondente reddito. (cfr. art. 21 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165); circostanza che esclude la natura meramente assistenziale dell’attività.

Con riferimento ai profili dedotti, si rileva come, innanzi tutto, sia stato ribadito con la tenuità e modestia del canone corrisposto non esclude il carattere economico dell’attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso. Inoltre, questa Corte, di recente ha avuto modo di puntualizzare, che, per le case popolari concesse in locazione dagli enti di edilizia residenziale pubblica, la sussistenza del requisito oggettivo dell’utilizzazione diretta continua ad essere presupposto necessario della applicazione della esenzione in parola (Cass. 1083/2016).

In particolare è stato affermato che “in materia di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr. Cass. S.U. n. 28160/2008, e anche Cass. n. 7385/2012, n. 12313/2017 e n. 20135 del 2019).

Inoltre, le finalità di carattere sociale svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale pubblica non escludono che la attività di concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato (in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario), debba considerarsi un’attività di carattere economico ai sensi di legge (Cass. 20135/2019).

Infine, non può ritenersi l’equivalenza, ai fini che qui interessano, del concetto di corrispettivo simbolico con quello di corrispettivo inferiore, anche rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona. Infatti, il corrispettivo puramente simbolico non è il corrispettivo tenue o modesto, ma quello che escludendo completamente il rapporto sinallagmatico equivale all’assenza di corrispettivo. In termini da ultimo Cass. n. 8964/20 (Cass. 392/1986; cfr. in tema di esenzione ICI anche Cass. N. 4066/2019).

Non si ravvisa, quindi, alcun vizio di costituzionalità, sia con riferimento a principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., comma 1, che al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., in quanto dall’interpretazione prospettata si giustifica l’esclusione della totale esenzione.

Conclusivamente questa Corte, dando continuità ai principi sopra indicati, ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il terzo motivo è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, e condanna la ricorrente a pagare all’ente impositore le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 1.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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