Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37343 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23720-2017 proposto da:

COMUNE VITERBO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI 18, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VENETTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GESUALDO ANTONIO PALA;

– ricorrente –

contro

R.G., S.P., N.P., SA.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BRENCIAGLIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE COSTA;

– controricorrenti –

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1849/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RILEVATO

CHE:

Con distinti ricorsi S.P., SA.Pa., N.P., S.A. e R.G., impugnavano gli avvisi di accertamento ICI-2009 per omesso versamento del relativo tributo, oltre sanzioni ed interessi. I ricorrenti precisavano di essere comproprietari pro-indiviso di un unico fabbricato ad uso abitativo dove essi avevano la propria residenza-abitazione principale e sostenevano, quindi, che spettava loro totalmente la esenzione “prima casa” prevista dalla L. n. 126 del 2007.

La C.T.P. di Viterbo ritenendo non corrette le valutazioni del Comune, secondo cui l’esenzione non spettava in quanto la proprietà era indivisa, accoglieva i ricorsi, in quanto tutti i soggetti passivi avevano adibito ad abitazione principale l’immobile di cui erano comproprietari e, pertanto, l’esenzione spettava a tutti.

Proponeva appello il Comune di Viterbo mentre i contribuenti proponevano appello incidentale, in relazione alla mancata condanna alle spese di lite del Comune soccombente.

La CTR di Roma, con sentenza 1849/16/2017 rigettava l’appello principale e quello incidentale. Con riferimento all’appello principale, la CTR riteneva palesemente infondata la tesi del Comune secondo cui un immobile, composto da più appartamenti in comproprietà indivisa, non potesse fruire dell’esenzione IVA prevista per l’abitazione principale, nonostante la dimostrazione dell’utilizzazione da parte di ciascun comproprietario di ogni appartamento in via esclusiva.

Avverso detta sentenza propone ricorso il Comune di Viterbo sulla based i unico motivo.

I contribuenti si costituivano con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed l’infondatezza del predetto ricorso. I contribuenti depositavano, altresì, memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 – Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, commi 1 e 2 (convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126) -D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2 e art. 10”; il ricorrente evidenzia come il contenuto della motivazione si presenti incongrua sia per la quantità, che per la qualità delle argomentazioni, anche a fronte delle questioni sollevate dall’ente appellante.

Sussiste pertanto un vizio di motivazione in quanto la decisione impugnata ha concluso apoditticamente ed assertivamente che l’appello non era fondato senza sviluppare un minimo di argomentazione/ragionamento da cui poter dedurre le ragioni per cui la tesi del Comune era stata ritenuta palesemente infondata.

In particolare, il Comune di Viterbo faceva presente che i giudici di primo grado avevano confuso la situazione relativa ad una pluralità di immobili, posti ad uno stesso indirizzo e numero civico, con la fattispecie in giudizio che era quella di tre diversi immobili, ciascuno posseduto -pro quota- da cinque soggetti passivi ICI, distintamente utilizzati in concreto, quale abitazione principale, da singoli nuclei familiari a se stanti. In effetti, il dato giuridico della comproprietà dei tre immobili tra i vari nuclei familiari non esplicava alcuna incidenza sul fatto che ciascuno dei nuclei familiari avesse destinato a propria residenza principale uno solo di quegli immobili.

L’ente ricorrente censura il fatto che il giudice di appello non abbia motivato in alcun modo su alcuna delle argomentazioni esposte, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 111 Cost., in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; sotto altro profilo, deduce come la decisione violi le disposizioni di cui all’art. 112 c.p.c., non avendo il giudice di merito motivato in ordine alle censure dedotte, non rinvenendosi neppure una motivazione “per relationem”.

Peraltro, sempre ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione delle disposizioni cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, commi 1 e 2 (conv. in L. n. 126 del 2008) – del D.Lgs, n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e art. 10, comma 1, in quanto il Comune di Viterbo aveva chiaramente ed adeguatamente evidenziato, nel corso del giudizio, in ordine alla concreta fattispecie all’esame del giudice, e dimostrato mediante apposite visure catastali depositate presso la CTR, che gli appartamenti di cui è causa, pur facendo parte di un unico fabbricato e, quindi, ubicati tutti al medesimo indirizzo, costituivano unità edilizie autonome tra loro, realizzate in maniera tale da risultare separati e ben individuati; forniti, ciascuno, di un proprio ingresso distinto dagli altri e di suoi propri servizi, tanto da essere censiti catastalmente mediante propri identificativi.

Nel costituirsi in giudizio, i contribuenti deducono l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio della c.d. “doppia conforme”, di cui all’art. 348 ter c.p.c..

In ordine alla asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., deducevano l’inammissibilità della stessa in quanto l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello integrava una violazione che andava fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, mentre non poteva essere dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con riferimento alla violazione della L. n. 126 del 2008 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, i contribuenti confermavano l’esistenza di tre distinte unità abitative autonome. Precisavano ancora che il legislatore aveva inteso accordare il regime agevolato avendo come obbiettivo la destinazione concreta dell’immobile ad abitazione principale.

Occorre esaminare peliminarmente la censura mossa dalla resistente che ha eccepito la inammissibilità del primo motivo di censura in ragione del principio della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348 ter c.p.c., in ragione del quale, a seguito di sentenza di appello confermativa di quella di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere articolato con riguardo al motivo di censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (vale a dire con riguardo al vizio di motivazione).

Ed invero, seppure il Comune di Viterbo citato il disposto di cui all’art. 111 Cost., per sussumere l’asserito vizio in esame nell’ambito della violazione di legge, quest’ultimo è stato dedotto come “nella deduzione di un erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicava necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa era, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e ineriva alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura era possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Tale censura nella specie era, tuttavia, preclusa a controparte per effetto della c.d. “doppia conforme”.

Pertanto, sempre secondo i contribuenti, nel caso in esame, la prospettazione del ricorrente realizzava un tentativo di aggirare il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c. in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), inerente la inammissibilità nella specie della censura relativa al difetto di motivazione, che rendeva il motivo di ricorso del tutto inammissibile, anche perché il medesimo vizio avrebbe dovuto essere sollevato solo sotto tale ultimo profilo.

L’eccezione è destituita di fondamento, avendo il comune censurato la decisione impugnata sotto il profilo della violazione di legge.

La censura mossa è infondata.

Il ricorso è fondato.

Come disposto dal D.Lgs. n.. 504 del 1992, art. 3 (richiamato dal D.Lgs. n. 594 del 1992, art. 10, comma 1) soggetti passivi ICI sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie). Il D.L. n. 93 del 2008, art. 1, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126, dispone, poi, al comma 1 che “e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” e al comma 2 che “Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504…ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9…”. Infine il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 comma 2, primo periodo, chiarisce che per “‘..unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica..”

Dal combinato disposto delle citate disposizioni risulta che l’esenzione ICI spetta a condizione che il proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento, abbia destinato l’immobile, ove risiede anagraficamente, ad abitazione principale.

Nella fattispecie in esame, ciascuno dei soggetti passivi destinatari degli atti di accertamento ICI e’, parimenti, proprietario pro quota, dell’appartamento destinato a propria abitazione principale e, contemporaneamente, proprietario pro quota di altri appartamenti non destinati a propria abitazione principale, ne consegue che ogni comproprietario può usufruire pro quota e non per intero dell’esenzione dall’imposta comunale, in quanto la restante quota del tributo, dovuta per la stessa unità immobiliare in comproprietà indivisa, è imputata al comproprietario che non l’ha destinata a propria abitazione principale e non vi risiede.

La stessa risoluzione 5 giugno 2008, n. 12/DF del Ministero delle Finanze, richiamata dai contribuenti, chiarisce, diversamente da quanto da questi sostenuto, che solo qualora l’immobile, di proprietà di più soggetti, “sia adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi”..

Va rimarcato che i dati di fatto esaminati risultano pacifici.

Infatti, si tratta di tre appartamenti, tutti ubicati in unico fabbricato al medesimo indirizzo, di cui gli odierni ricorrenti risultano comproprietari. In questi tre appartamenti (tre unità abitative separate e distinte) vivono tre nuclei familiari ed il Comune di Viterbo ha differenziato le posizioni dei comproprietari. Il nucleo familiare che possedeva l’appartamento destinato ad abitazione principale/residenza era esente (per detta unità immobiliare) dal pagamento dell’ICI; detta imposta, invece, andava pagata, sempre pro quota, per gli altri appartamenti non destinati ad abitazione di quel nucleo. E così per tutti i nuclei familiari. Il Comune ricorrente ha anche supportato le proprie ragioni allegando, presso l’adita C.T.R., le visure catastali dell’immobile in questione.

La distinzione operata dal Comune di Viterbo appare corretta ed aderente alla situazione di fatto in cui si sono trovati gli odierni contribuenti.

Con riferimento al tema dell’esenzione ICI, questa Corte ha avuto modo in più occasioni di precisare (da ultimo Cass. n. 21873/2020) che: ” Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, così come modificato della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dal 10 gennaio 2007 (primo anno delle annualità d’imposta oggetto di accertamento nella fattispecie in esame), perché possa farsi luogo alla detrazione occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo “intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”. Si precisa nell’ultimo periodo del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (…) e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

La norma richiede quindi il requisito della dimora e quello della residenza anagrafica, non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare. Il concetto di “abitazione principale” richiama quello tradizionale di “residenza della famiglia”. Va sul punto ribadito il principio consolidato da questa Corte secondo cui, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 (come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dall’uno gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (Cass. 5314/2019; Cass. 15444/ 2017; Cass. 13062/2017; Cass. 14389/2010).

E’ stato altresì affermato che sussiste la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare, non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. n. 4166/2020; cfr. Cass. n. 18096/2019; 13335/2016). Ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242).

Nel caso esaminato non vi è dubbio che la detrazione debba essere riconosciuta solo a chi abbia dimora e residenza anagrafica, unitamente al suo nucleo familiare in un determinato appartamento dell’immobile. E che non possa farsi luogo a detto beneficio per le altre unità immobiliari in cui difetti, come visto, questa specifica relazione tra il proprietario l’unità immobiliare stessa.

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la casa va decisa con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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