Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37357 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26812/2011 R.G. proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 262/264, presso lo studio dell’avv. Cataldo D’Andria, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 69/04/10, depositata il 3 agosto 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 69/04/10 del 03/08/2010 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP) n. 166/07/08, la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento era stata contestata la deducibilità dei costi relativi a tre fatture emesse dalla ditta C.L. per prestazioni tecniche (calcoli strutturali, contabilità lavori) rese in favore del contribuente nell’ambito dell’attività di ristrutturazione immobiliare da lui svolta in Foligno;

1.2. la CTR respingeva l’appello di M.F. evidenziando che: a) il contribuente non aveva fornito la prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di fattura, non potendo ritenersi tale la scrittura inter partes, priva di data certa; b) sussistevano numerosi elementi indiziari che deponevano nel senso della inesistenza delle operazioni fatturate (mancato compimento di lavori per i tre anni precedenti al 27/12/2006; data di cancellazione d’ufficio della ditta C.; pagamento in contanti di importo ingente; saldo ridotto del conto corrente della società contribuente); c) la documentazione prodotta in appello riguardava attività svolta da altri soggetti, peraltro in violazione di quanto stabilito dalla scrittura privata inter partes che escludeva il subappalto;

2. avverso la sentenza della CTR M.F. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo complesso motivo di ricorso M.F. contesta: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che gli elementi indiziari forniti dall’Agenzia delle entrate non avevano i requisiti della gravità, precisione e concordanza necessari al fine di determinare l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente e, comunque, la CTR non avrebbe correttamente valutato le prove prodotte dal ricorrente, in primo luogo la scrittura privata regolante il rapporto inter partes e la documentazione concernente l’effettivo svolgimento delle prestazioni; 2) insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la CTR tenuto debitamente conto degli elementi probatori forniti dal contribuente;

2. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e s.s. e 2697 c.c., comma 2" (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010;

2.2. come si evince dallo stesso ricorso introduttivo (pag. 6), l’accertamento condotto dall’Amministrazione finanziaria è proprio un accertamento analitico induttivo, e, a fronte dell’impugnazione dello stesso da parte della contribuente, la CTR, sia pure con passaggi motivazionali spesso sintetici, ha legittimamente svolto il compito alla stessa affidato;

2.2.1. in particolare, la sentenza impugnata: a) ha valorizzato gli elementi presuntivi dedotti in sede di avviso di accertamento in ordine alla inesistenza delle operazioni contestate, così ritenendo assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria; b) ha correttamente ritenuto che, alla luce di tali elementi presuntivi, la prova della effettiva esistenza delle operazioni gravi sul contribuente; c) ha escluso che l’onere probatorio sia stato da quest’ultimo assolto;

2.3. M.F., contesta: 1) sotto il profilo della violazione di legge, che le presunzioni fornite dall’Ufficio siano gravi precise e concordanti e, conseguentemente, l’esistenza di un onere probatorio a suo carico, che comunque sarebbe stato da lui assolto ove la CTR avesse correttamente valutato le prove dallo stesso allegate; 2) sotto il profilo del vizio di motivazione, l’omessa valutazione di elementi probatori decisivi;

2.4. orbene, “una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia” (Cass. n. 17619 del 05/07/2018; conf. Cass. n. 27554 del 30/10/2018; si veda anche Cass. n. 25778 del 05/12/2014);

2.5. nel caso di specie, a fronte degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, tutti deponenti nel senso della oggettiva inesistenza delle prestazioni fornite da C., il contribuente, che ha l’onere di fornire la prova della esistenza delle prestazioni, si limita: a) a svalutare la rilevanza dei predetti elementi indiziari singolarmente considerati (indizi già positivamente valutati nel loro complesso dal giudice di appello); b) a chiedere una nuova e diversa valutazione di una documentazione della quale non viene specificato il momento processuale di produzione (il riferimento al deposito “fin dal primo grado del giudizio”- pag. 29, sub 1.1. del ricorso – e’, infatti, del tutto generico) e di cui, in ogni caso, la CTR ha dimostrato di avere globalmente già tenuto conto (quanto meno con riferimento ai documenti prodotti in appello: “né in senso contrario può concludersi in base alla documentazione prodotta dal contribuente in grado di appello, in quanto relativa a presunta attività svolta da altri soggetti (…)”);

2.5.1. del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 19547 del 04/08/2017);

2.6. in buona sostanza, le richieste del contribuente sono volte essenzialmente ad ottenere, in sede di legittimità, una inammissibile rivalutazione nel merito (Cass. n. 29404 del 07/12/2017) del complessivo accertamento compiuto dalla sentenza impugnata;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla esclusione della deducibilità dei costi;

4. il motivo è infondato;

4.1. la sentenza della CTR, aderendo all’impostazione dell’avviso di accertamento, è chiara nel ritenere la oggettiva inesistenza delle prestazioni rese dalla ditta C. ed il successivo riferimento alla documentazione prodotta dal contribuente in sede di appello è idoneo unicamente ad escluderne la rilevanza ai fini del giudizio;

4.2. orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi” (Cass. n. 33915 del 19/12/2019);

4.3. ne consegue che correttamente la CTR ha ritenuto non deducibili i costi afferenti ad operazioni inesistenti, senza che venga in rilievo lo ius superveniens costituito dalla previsione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, che riguarda la possibilità, per il contribuente, di provare la natura fittizia dei ricavi direttamente afferenti a costi ritenuti non deducibili (cfr. Cass. n. 33915 del 2019, cit.; Cass. n. 21189 del 08/10/2014; Cass. n. 25967 del 20/11/2013); il diritto sopravvenuto è difatti inapplicabile proprio in base alla prospettazione del ricorrente, il quale assume, si è visto in maniera in parte inammissibile e in parte infondata, che le operazioni siano state effettivamente espletate;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 127.000,00.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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