LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24009-2015 proposto da:
AUTOSHOP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA, 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2936/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 25/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
La D.P. di Salerno – sulla base di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Salerno in data 6.7.2011 a seguito di verifica generale – notificò ad Autoshop s.r.l. cinque avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni, in relazione agli anni 2007, 2008 e 2009, recuperando a tassazione IVA indebitamente detratta, perché relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, nonché rideterminando il dovuto per IRES ed IRAP, a seguito del disconoscimento della deducibilità dei relativi costi. Impugnati detti avvisi dalla società con autonomi ricorsi, la C.T.P. di Salerno – previa loro riunione – con sentenza n. 414/13/13 li accolse limitatamente al recupero a tassazione, ai fini IRES e IRAP, dei costi correlati alle fatture in discorso, respingendoli nel resto. La C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, con sentenza n. 2936/15 del 25.3.2015, respinse l’appello proposto dalla società. Osservò in particolare il giudice d’appello, quanto alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti, che esse erano rimaste debitamente provate nel corso del giudizio, essendo emerso che i soggetti interposti considerati non avevano mai versato l’IVA, non avevano locali idonei allo svolgimento dell’attività (difettando qualsiasi organizzazione imprenditoriale), e non avevano presentato le relative dichiarazioni fiscali. Ancora, non poteva ritenersi credibile la posizione di buona fede invocata dalla società contribuente, tenuto conto della circostanza che in precedenza i rapporti con la società olandese, da cui formalmente le società “cartiere” acquistavano la merce, erano intrattenuti proprio dalla contribuente in via diretta e che il vettore che provvedeva alla consegna era sempre rimasto il medesimo, irrilevanti comunque essendo le risultanze della perizia di parte prodotta in giudizio.
Autoshop s.r.l. in liquidazione ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 2697 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 60-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver la C.T.R. tenuto conto del fatto che, riguardo alla contestata “frode carosello”, essa ricorrente aveva fornito la piena prova della propria buona fede e della propria estraneità, stante la totale inidoneità degli argomenti valutati dal giudice d’appello e il mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante interamente sull’Ufficio, sia sul piano della dimostrazione della condotta fraudolenta, sia della sua riferibilità al contribuente. E ciò tanto più che, con la produzione della consulenza tecnica di parte versata in atti, essa aveva dimostrato di aver goduto di effettivi benefici finanziari per effetto dell’intromissione dei soggetti italiani nella catena commerciale (riguardo ai termini di pagamento, più lunghi rispetto al rapporto diretto con il medesimo fornitore olandese) e di acquistare a prezzi normali di mercato.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ai precedenti giurisprudenziali ed al principio di neutralità dell’IVA”.
2.1 – In disparte l’improprietà della formulazione dei motivi (riferiti a pretese violazioni dell’art. 360 c.p.c.), essi possono essere trattati congiuntamente e sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
La C.T.R. ha adeguatamente esposto, nella motivazione, le ragioni su cui è fondato il proprio convincimento circa il carattere fraudolento delle operazioni e la consapevolezza della partecipazione della ricorrente alle stesse, ritenendo idonee le prove offerte dall’Ufficio, in adempimento dell’onere sullo stesso gravante (v. Cass. n. 27566/2018).
Le censure si rivelano, dunque, inammissibili nella parte in cui mirano a mettere in discussione, sotto il profilo di una pretesa violazione di norma di diritto (o del principio comunitario della neutralità), l’accertamento di merito al riguardo adottato dal giudice d’appello (censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio motivazionale, qui non invocato), ma sono comunque infondate, avendo la stessa C.T.R. specificamente indicato le ragioni per le quali la società odierna ricorrente è da considerare consapevolmente partecipe delle operazioni contestate.
Infatti, nel complesso quadro indiziario accertato (e riportato supra), la C.T.R. ha del tutto congruamente ritenuto che, per le concrete modalità di svolgimento delle transazioni, la società contribuente si era comunque discostata dal comportamento diligente esigibile da un accorto operatore, non potendo non rappresentarsi la natura fraudolenta e fittizia dell’interposizione delle società cartiere (prive della benché minima forma di organizzazione), e ciò tanto più che il trasporto degli pneumatici dalla società olandese fino al destino aveva continuato ad essere operato dal medesimo vettore di sempre (ossia, quello di cui Autoshop già si avvaleva al tempo in cui operava direttamente con lo stesso fornitore olandese), senza alcun passaggio delle merce presso la sede o il deposito delle società interposte.
Del tutto condivisibile, infine, si palesa l’ulteriore considerazione per cui il teorico beneficio finanziario risultante dalle triangolazioni (rispetto allo standard precedente, stante la maggiore dilazione di pagamento delle forniture), per come emergente dalla perizia di parte versata in atti, avrebbe potuto rendersi rilevante solo in un contesto in cui la contribuente avesse fornito idonea dimostrazione della natura non fittizia delle operazioni e delle stesse società coinvolte, non potendo di per sé costituire la riprova di tanto.
3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 17.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021