LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23810/2015 R.G. proposto da:
V.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma dell’avvocato Astolfo Pellegrini, viale Angelico, 163;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2002/01/15, depositata il 2 marzo 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
CHE:
– la controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle entrate nei confronti di V.V., titolare di ditta operante nel settore dell’edilizia, con cui veniva recuperato a tassazione ai fini Irpef, Irap ed Iva, l’importo delle fatture emesse dalla ditta C.A. – esercente l’attività di commercio all’ingrosso di materiali di costruzioni -, ritenute afferenti ad operazioni inesistenti; sono state applicate le sanzioni;
– la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso;
– la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR), accogliendo l’appello proposto dall’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado;
– i giudici di appello hanno ritenuto che: – il primo giudice, nel dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del PVC, non aveva considerato che il detto processo verbale era stato prodotto dall’ufficio con la memoria di costituzione in primo grado ed era stato riprodotto, nel suo contenuto essenziale, nell’avviso di accertamento; – da una stampa del sistema informatico delle commissioni tributarie, si era accertato che il ricorso proposto da C. era stato rigettato; concludevano che l’ufficio aveva assolto il proprio onere probatorio, mentre altrettanto non aveva fatto il contribuente “che avrebbe potuto facilmente confutare l’omessa registrazione di fatture provenienti dalla ditta C. esibendo le relative scritture contabili”;
– il contribuente ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza sulla base di quattro motivi;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
– con il primo motivo, il contribuente deduce “Nullità della sentenza per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 – Inconciliabile ed apparente motivazione della decisione”, sul rilievo che, per effetto della mancata allegazione e notificazione della “segnalazione” dell’ufficio di Caserta, richiamata nell’avviso di accertamento, che aveva innescato la verifica nei suoi confronti, egli non era stato messo in grado di verificare le contestazioni sollevate dall’ufficio, prive sia di ogni riferimento alle fatture ritenute oggettivamente inesistenti che alle ragioni della presunzione di inesistenza; diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione regionale, la motivazione dell’avviso di accertamento non riproduceva il contenuto essenziale della segnalazione o anche del PVC; solo in sede di costituzione, l’ufficio aveva depositato la segnalazione mancante nell’accertamento, così ritenendo di avere sanato in sede processuale la motivazione dell’atto;
– con il secondo motivo si eccepisce la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Nullità della sentenza per illegittimità derivata dal difetto di motivazione dell’atto impugnato, mancata notifica/allegazione dell’atto presupposto – difetto di motivazione per relationem”, sul rilievo della mancata allegazione della “segnalazione” e del PVC redatto nei confronti del terzo;
– le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili;
– il contribuente ha omesso di riportare sia il contenuto del PVC sia quello della “segnalazione”, la cui mancata allegazione avrebbe in tesi pregiudicato il suo diritto di difesa, così impedendo alla Corte di valutare la sua decisività per il giudizio;
– sul punto, infatti, la CTR ha affermato, con giudizio di fatto, che l’avviso di accertamento riproduceva il contenuto essenziale del PVC, dal quale si ricavava la natura di cartiera della ditta C.: la valutazione del giudice di appello è congrua e logica laddove, richiamando il contenuto del PVC, ha indicato gli elementi fattuali dai quali ha desunto l’inesistenza delle fatture emesse;
– la completezza dell’esame esclude che si sia in presenza di motivazione inconciliabile o apparente;
– quanto all’affermazione secondo cui non sarebbe stato allegato il PVC emesso nei confronti della ditta C., è sufficiente rilevare che, al contrario, la CTR ha dato atto che l’agenzia, costituendosi in giudizio, “produceva copia del PVC emesso dalla D.P. di Caserta in data 24.10.11 nei confronti della ditta C., con allegato elenco dei beneficiari delle fatture emesse per operazioni inesistenti, tra i quali V.V.”.
– Con il terzo motivo si censura la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 illegittimità della sentenza per errata valutazione delle prove”, per aver la CTR argomentato la decisione richiamando la sentenza emessa nei confronti di C., trattandosi di soggetto che non era parte del giudizio; inoltre, si sostiene che, anche ad ammettere la natura di “cartiera” della ditta C., ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare che anche le fatture emesse nei confronti del contribuente fossero inesistenti; erroneamente quindi la CTR aveva concluso che l’ufficio aveva adempiuto al proprio onere probatorio;
– con il quarto motivo si censura la “Nullità della sentenza per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 – Mancato utilizzo delle fatture ritenute inesistenti – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione dell’onere probatorio incombente sull’ufficio Assenza di responsabilità oggettiva – Assenza di elementi oggettivi comprovanti l’inesistenza delle operazioni di acquisto”, per non aver l’ufficio indicato le fatture che il contribuente avrebbe omesso di registrare nelle proprie scritture contabili, avendo peraltro questi sempre negato nel corso del giudizio di aver avuto rapporti con l’apparente cedente, né dimostrato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la connivenza nella frode del cessionario; la responsabilità del contribuente era stata affermata presuntivamente a titolo di “responsabilità oggettiva”;
– le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate, avendo la CTR fatto corretta applicazione dei principi che regolano il riparto dell’onere probatorio in tema di fatture per operazioni inesistenti, come recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01);
– è superfluo precisare, trattandosi di principi generali, che la prova dell’inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012, cit.);
– pertanto, nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno o siano intercorse tra soggetti che non siano le genuine controparti, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera”, quali ad es. la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, l’omesso versamento delle imposte) o è stata emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate;
– sul punto, il giudice a quo ha formulato il proprio giudizio dopo aver accuratamente scrutinato gli indizi idonei ad avvalorare la natura di “cartiera” della ditta C., come ricostruito nel PVC, “stante l’assenza di locali aziendali, di un deposito, di attrezzature, di personale e di un impianto contabile”, correttamente poi valutando che l’utilizzo delle fatture da parte del contribuente era dimostrato dalla sua presenza nell’elenco clienti/fornitori del C. del sistema informativo dell’anagrafe tributaria;
– era quindi onere del contribuente, non assolto, dimostrare di aver registrato le fatture, ed è da tale mancanza che deriva la sua responsabilità, per il che si è al di fuori di qualsiasi forma di “responsabilità oggettiva”, impropriamente evocata;
– correttamente infine è stata utilizzata, come aggiuntivo elemento sintomatico dell’inesistenza delle operazioni, la circostanza oggettiva della definitività della sentenza di rigetto emessa sul ricorso presentato dal C.;
– conclusivamente il ricorso va respinto;
– le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 5600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021