Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37383 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24267/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Beniamino Pancaro, elettivamente domiciliato in Ottaviano, viale della Rinascita 6, domicilio in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3882/28/15, depositata il 27 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento per Ires ed Iva emessi dall’agenzia delle entrate nei confronti di R.F., indicato “come socio “occulto” di una Srl, come tale soggetto sussidiariamente e alternativamente (all’adempimento) dell’obbligazione tributaria facente capo ad una società “cartiera”;

– la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello del contribuente;

– i giudici di appello hanno ritenuto che, “pur assunta la regolarità della notifica in quanto potrebbe leggersi una correlazione tra il contenuto dell’atto e la sua notificazione” eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c., come ritenuto dal giudice di primo grado per altri avvisi di accertamento, non vi erano prove adeguate per attribuire al contribuente la qualifica di socio di fatto, non potendo a rigore una società di capitali avere questa categoria dei soci; peraltro, “qualora fosse stato possibile configurare una posizione di detenzione di quote, il risultato fiscale dell’operazione avrebbe dovuto condurre ad un accertamento per violazione del reddito afferente la detta posizione, mentre, se, come pare, l’amministrazione avesse voluto imputargli l’attività quale “amministratore occulto”, pur astrattamente compatibile con l’impostazione del verbale della GTS, avrebbe diversamente dovuto provare l’ingerenza e la sovraordinazione all’amministratore di diritto, facendone derivare ogni conseguenza di legge”; nella fattispecie, concludono, “mancano gli elementi di fatto idonei a riscontrare la bontà dell’accertamento tributario impegnato”;

– l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza sulla base di due motivi, illustrato con successiva memoria;

– il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

– preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto, l’atto in esame contiene specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni, idonee a delineare tutte le questioni su cui il Collegio è chiamato a pronunciare e motivatamente censurare le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, anche evidenziandone la contrarietà con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità;

– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 124 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, sull’assunto che la Commissione regionale avrebbe travalicato i limiti della domanda, emettendo “una decisione che ha investito un oggetto ben più ampio di quello che costituiva il contenuto dell’originaria domanda”: si afferma in primo luogo che con il ricorso di primo grado il contribuente aveva dedotto esclusivamente “vizi relativi alle modalità di notifica” degli avvisi di accertamento; si prosegue affermando che nell’atto di appello la contestazione riguardasse la legittimazione passiva in relazione alla pretesa tributaria e non la regolarità della notificazione; si conclude che il punto relativo alla correttezza della notifica è passato in giudicato; in secondo luogo, subordinatamente, si ritiene che il contribuente abbia fatto valere “l’insussistenza della pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. Nessuna contestazione è stata mossa in ordine al contenuto di tale pretesa”; si contesta quindi che la CTR abbia annullato integralmente gli avvisi di accertamento, anziché dichiarare la mancanza di legittimazione passiva del contribuente, senza pregiudicare la validità degli accertamenti che si sono resi definitivi nei confronti della società e per i quali pende giudizio a seguito dell’impugnazione di un altro destinatario degli avvisi;

– la censura, di non agevole comprensione, è inammissibile;

– la CTR, dopo aver dato atto della regolarità della notifica, ha esposto che sostanzialmente la doglianza del contribuente concerneva il ruolo di “gestore di fatto” attribuitogli e ha ritenuto non esservi prove adeguate per attribuirgli detta qualifica, indicando le ragioni, riportate nel “Ritenuto”, di questo convincimento;

– non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente precisato il principio di corrispondenza, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. riguarda il petitum “che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto” (21863/15; 19389/15; 19424/13);

– evidentemente, la sentenza emessa, per i noti principi, fa stato tra le parti e non estende la sua efficacia nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al giudizio;

– con il secondo motivo, l’agenzia deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; art. 2697 c.c.; D.P.R. n. 100 del 1973, artt. 39 e 41 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, sull’assunto che la CTR avrebbe apoditticamente escluso, la qualifica di socio di fatto del contribuente, senza considerare gli elementi ed indizi univoci desunti dal PVC redatto dalla Guardia di finanza (trascritti alle pagine 13-14 del ricorso);

– la censura è inammissibile;

– per il vero, la giurisprudenza, civile e penale, della Corte non dubita della rilevanza del dato sostanziale nella gestione delle attività societarie, come criterio d’imputazione della responsabilità, penale, civile e tributaria, pure al cospetto di altri soggetti che, formalmente, ricoprano le cariche sociali da cui discendono i poteri di gestione e di amministrazione delle persone giuridiche. Difatti, va rimarcato, la fonte dei poteri e dei doveri degli amministratori non sta in un preteso contratto di amministrazione, formato dalla nomina assembleare e dall’accettazione del nominato, bensì nello stesso contratto di società, all’esecuzione del quale devono necessariamente concorrere, per valutazione legislativa, oltre alle parti del contratto, altri soggetti, gli amministratori, appunto. La responsabilità degli amministratori di fatto per conseguenza, è pur sempre responsabilità da inadempimento degli obblighi che derivano dal contratto di società, a nulla rilevando la circostanza che l’amministratore sia stato investito degli obblighi per nomina assembleare, o altrimenti.

– particolarmente significativa al riguardo, in seno alla giurisprudenza penale, è Cass. pen., 5 luglio 2012/29 agosto 2012, n. 33385, secondo cui risponde del delitto di omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, ai fini del pagamento delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, colui che abbia svolto mansioni di amministratore di fatto, anche se risulti l’attribuzione ad altro soggetto della qualifica di legale rappresentante della società obbligata agli adempimenti fiscali. E ciò in quanto l’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma di doveri ai quali è soggetto l’amministratore di diritto, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di comportamenti a quest’ultimo.

– tuttavia, nel caso in esame, la CTR con un giudizio di merito, ha compiuto un apprezzamento delle prove e, con motivazione adeguata, non apparente, ha ritenuto che le circostanze indicate dall’ufficio (essere il R. un fidato collaboratore di altro soggetto e avesse intrattenuto rapporti con i fornitori e i clienti), non fossero dimostrativi né del ruolo di socio di fatto del contribuente, né di quello di amministratore occulto, non essendone stata provata “l’ingerenza e la sovraordinazione all’amministratore di diritto”;

– marginale è la notazione della CTR, riportata in sentenza, che altri accertamenti siano stati annullati, atteso che “L’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento”. (Sez. 5, Sentenza n. 20257 del 09/10/2015, Rv. 636593 – 01), condizione che non risulta essersi verificata nella fattispecie;

– conclusivamente il ricorso va respinto;

– le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 6.000, otre Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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