LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24594/2015 R.G. proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Varì, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Piemonte, 39;
– ricorrente –
contro
D.T., S.G. e S.C., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Taverna e Anna Serafini, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viale Regina Margherita, 262/264;
– controricorrenti –
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1441/4/15, depositata l’11 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
CHE:
– la Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’11 marzo 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Europa International Services EIS s.r.l. per l’annullamento di un’intimazione di pagamento avente ad oggetto l’importo indicato in una cartella di pagamento emessa per mancato pagamento di imposte relativa all’anno 1998;
– il giudice di appello ha rilevato che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso sul fondamento della mancata dimostrazione da parte dell’agente della riscossione di aver provveduto alla notifica della prodromica cartella di pagamento;
– ha, quindi, confermando tale decisione evidenziando che non era stato provato l’invio della raccomandata di avviso del contribuente del deposito dell’atto notificato presso la casa comunale;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resistono, con un unico controricorso, D.T., S.G. e S.C., nella qualità di ex soci della cessata Europa International Services EIS s.r.l.;
– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
– i controricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
– con l’unico motivo di ricorso l’agente della riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 26 e 60, artt. 140,143 e 145 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, per aver la sentenza impugnata ritenuto che, ai fini della validità della notifica della cartella di pagamento, fosse necessario l’invio della raccomandata di avviso dell’avvenuto deposito dell’atto notificato presso la casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., benché nel caso in esame si fosse in presenza di una situazione di irreperibilità assoluta e non di irreperibilità relativa;
– evidenzia, in ogni caso, che, ai sensi della disciplina vigente al momento della notifica, nella formulazione antecedente all’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 258 del 22 dicembre 2012, non prevedeva la comunicazione del deposito dell’atto presso la casa comunale;
– il ricorso è infondato;
– giova rammentare che, nelle ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., occorrendo il deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario e la comunicazione con raccomandata A.R. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto, con la prova della sua ricezione;
– per converso, nelle ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, ricorrenti in caso di trasferimento del contribuente in comune diverso da quello in cui aveva il domicilio fiscale, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), richiede, oltre al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione;
– tuttavia, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore prima di procedere alla notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del medesimo, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, pur non potendo richiedersi all’amministrazione un’opera di investigazione che vada oltre le risultanze dei registri pubblici (cfr. Cass., ord., 28 luglio 2017, n. 18804; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27677; Cass. 3 luglio 2013, n. 16696);
– nel caso in esame, la ricorrente si è limitata ad allegare la mera circostanza rappresentata dal trasferimento della società dal luogo indicato quale suo domicilio fiscale, come appreso dalla dichiarazione del portiere dello stabile riportata nell’avviso di ricevimento, senza nulla dedurre in merito allo svolgimento di ricerche in ambito comunale e al loro eventuale esito, per cui non vi è evidenza della sussistenza degli elementi di fatto propri della diversa fattispecie invocata;
– quanto, poi, all’invocata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, nella formulazione anteriore all’intervento operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 258 del 2012 – che ha uniformato le modalità di notifica degli atti di accertamento e della cartelle di pagamento restringendo la sfera di applicazione del predetto art. 26, comma 3, alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile -, si osserva che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito;
– tale situazione ricorre nel caso in esame nella quale nel momento in cui viene in rilievo la questione relativa alla validità della notifica della cartella di pagamento, veicolata attraverso l’impugnazione del primo atto utile (l’avviso di intimazione), non risulta definita, per cui la valutazione della sua conformità alla disposizione va effettuata avendo riguardo alla modificazione conseguente alla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (cfr., in tal senso, Cass., ord., 18 dicembre 2019, n. 33610, relativa ad una vicenda analoga concernente l’impugnazione di avviso di intimazione sul fondamento della mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, nella formulazione modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale);
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021