LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26442/2015 R.G. proposto da:
C.G., C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Paolo Galleri, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Sassari, n. 117/2015 depositata il r-2, marzo 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Corte d’Appello di Sassari tributaria regionale della Lombardia, veniva rigettato l’appello proposto da C.G. e dalla società C. S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 40/2014 depositata il 15.1.2014 con cui era stata rigettata la querela di falso proposta avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata n. ***** riguardante la notifica dell’avviso di accertamento n. ***** relativo all’anno di imposta 1998.
2. Il giudice d’appello dava atto dell’errore in cui era incorso il giudice di prime cure, facendo riferimento alla cartolina di ricevimento in data 31.3.2005 dell’avviso di accertamento n. ***** relativo all’anno di imposta 1998, mentre in realtà la querela di falso era proposta contro l’avviso di ricevimento della raccomandata n. ***** inviata ex art. 140 c.p.c. dal messo notificatore dopo aver tentato la notifica a mani dell’avviso di accertamento summenzionato, non riuscita per temporanea assenza del destinatario.
3. La Corte d’Appello nondimeno accertava in fatto che la notifica oggetto di impugnazione si era regolarmente perfezionata e, avverso tale decisione, propongono ricorso i contribuenti per due motivi.
Memoria depositata.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – i contribuenti deducono la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 145 c.p.c., nella parte in cui il giudice d’appello ha statuito che “oltre a rilevare che gli appellanti non contestano di aver rinvenuto l’avviso del deposito affisso alla porta della sede legale della società, è dirimente constatare che l’accertamento della non riferibilità della scritta ” C.” a C.G. e alla di lui moglie non è dirimente ai fini dell’accoglimento della querela di falso, posto che chi ha ritirato il plico ha sottoscritto “x C.” e gli appellanti non hanno mai affermato che gli unici soggetti presenti il giorno 31.3.2005 presso il domicilio di *****, sono C.G. e L.E.A.M., e, dunque, alcuna notifica risulta effettuata nella sede della società il giorno predetto.”. In particolare i contribuenti lamentano che, in presenza di società di capitali, l’unico soggetto legittimato a ricevere la notifica è il legale rappresentante C.G. e, pertanto, la notifica deve essere eseguita presso la sede legale della società ovvero la residenza di C.G., entrambe site in *****, ovvero, presso la sede operativa della società in Sassari, circostanza omessa dal notificatore.
5. Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – i contribuenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, quanto all’interpretazione offerta dal giudice d’appello sulla dichiarazione dell’agente postale contenuta all’ultimo capoverso della sentenza impugnata.
6. Come eccepito in controricorso, il ricorso è inammissibile. In disparte dal fatto che la controversia non è di natura tributaria, ma relativa alla querela di falso disattesa in primo grado con decisione confermata in appello, con le due censure sopra riportate i contribuenti mirano ad ottenere una diversa valutazione della fattispecie concreta, preclusa al giudice di legittimità nei termini proposti.
7. Nello specifico, la Corte d’appello ha accertato in fatto a pag.2 della parte motiva della sentenza che “nell’avviso di accertamento consegnato al messo notificatore è indicata sia la sede della società C. S.r.l. che quella del domicilio fiscale del legale rappresentante C.G. – entrambe in ***** – correttamente il messo notificatore, preso atto dell’assenza temporanea non solo del legale rappresentante della società ma di alcuno dei soggetti indicati negli artt. 139 e 145 c.p.c. ha provveduto ad affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione e dell’ufficio della società destinataria, nonché ad inviare raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo di *****.”
La decisione è conforme alla giurisprudenza della S.C., secondo cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5374 del 18/03/2015; conforme a Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013). Ne’ il contribuente ha fornito alcun elemento per ritenere che la sede operativa della società in Sassari fosse posta in un indirizzo diverso da quello della sede e della residenza del legale rappresentante, con conseguente carenza di decisività della censura in parte qua.
8. Inammissibile è anche l’ulteriore e collegata censura in cui i ricorrenti contestano l’interpretazione offerta dal giudice d’appello circa le dichiarazioni dell’agente postale, in presenza di un esame del fatto certamente operato dalla CTR all’ultimo capoverso della sentenza impugnata, istanza del ricorrente che si risolve nuovamente in una richiesta di rivalutazione del fatto oggetto di accertamento adeguatamente motivato dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 25332 del 28/11/2014), attività sottratta allo scrutinio della Corte di cassazione. 9. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’Agenzia in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021