LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1660/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Frunzi e dall’Avv. Giuseppe Maria Frunzi, con domicilio eletto in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 71, presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Morichi;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1025/48/14 depositata il 4 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.
RILEVATO
che:
il concessionario della riscossione notificò a M.G. la cartella di pagamento n. *****, con l’iscrizione a ruolo di IRPEF, di ILOR e di contributo al servizio sanitario nazionale per gli anni 1992 e 1993 (per complessive L. 3.322.517.000), operata sulla base di due avvisi di accertamento (*****) divenuti definitivi per mancata impugnazione;
deducendo che tali avvisi di accertamento non gli erano mai stati notificati, M.G.impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (hinc anche: “CTP”), che accolse il ricorso del contribuente, “non avendo l’ufficio documentato l’esistenza degli avvisi di accertamento” (così la sentenza impugnata);
avverso tale pronuncia, l’Agenza delle entrate, Direzione provinciale II di Napoli, propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc anche: “CTR”), che lo rigettò con la motivazione che: a) “la cartella de quo non reca né l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo né la data di consegna del ruolo al Concessionario, per cui non è possibile verificare se è stato rispettato il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 2 comma 1. La cartella de quo risulta essere altresì nulla anche perché notificata in data *****, ovvero oltre il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, normativa che, secondo consolidata giurisprudenza, sancisce la decadenza del ruolo se nei termini previsti, oltre alla consegna del ruolo stesso alla D.R.E., non sia stata notificata la cartella al contribuente”; b) “(r)elativamente poi al comprovato vizio di notifica degli avvisi di rettifica originari, l’Ufficio stesso con memorie integrative depositate il 28/10/05, deposito tardivo perché contenente documenti allegati da depositare 20 gg. prima dell’udienza, erroneamente afferma di aver già provveduto a depositare gli avvisi di rettifica de quo. Invero il deposito di tali atti è avvenuto tardivamente, ovvero tali atti sono stati depositati come allegati alle citate memorie integrative del 27/10/05. Pertanto solo in tale data, quindi a termine abbondantemente scaduto, nonostante l’ordinanza di deposito della stessa Commissione adita datata 18/12/2003, l’appellato è venuto finalmente a conoscenza di questi atti di rettifica e relative relate di notifica”; c) “(a) parte la decadenza del termine per la notifica di atti impositivi, le notifiche depositate risultano essere nulle in quanto operate a nomi di persone sconosciute ed in luoghi non indicati per uno e sconosciuto per l’altro, considerato che, come si evince dal certificato storico di residenza del 12/11/2005, allegato, l’appellato risiede a far data dal 09/10/1991 da sempre al *****. La notifica di atti ad una persona fisica, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., va fatta nel domicilio del destinatario mediante consegna a mani proprie o di persone di famiglia convivente o infine a persone addette alla casa o all’ufficio. Nessuno dei casi citati ricorre nella relata de quo, per cui gli atti oggetto di notifica non sono mai esistiti o quanto meno venuti a conoscenza del legittimo destinatario, conoscenza che si è tardivamente verificata solo in data 28/10/05 a termine oramai da tempo scaduto. Infatti relativamente alle notifiche inerenti l’avviso di rettifica n. 5011026768 allegato in copia dall’Ufficio, nella relata di notifica non vi è indicato né l’ora, né la via, né il comune o la frazione dove il messo notificatore ha notificato l’atto al sig. E.S., persona sconosciuta. Inoltre, per quanto riguarda la relata di notifica inerente l’avviso di rettifica n. 5011024141, il messo notificatore oltre ad aver notificato l’atto ad una persona totalmente sconosciuta oltre che sbagliata, considerando che il M.G. è domiciliato da sempre in *****. Le suddette notifiche quindi risultano completamente nulle poiché in netto contrasto con quanto affermato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, il quale, rinviando all’art. 137 e seguenti del CPC, stabilisce che le notifiche devono essere eseguite in mani proprie del contribuente, e laddove la notifica non avvenga a mani proprie, la stessa deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario. La Corte di Cassazione (Vedi Cass. n. 1 131 del 04/02/98), in merito alla questione, ha più volte affermato che la successione preferenziale delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., è tassativa, con la conseguenza che la notifica è nulla quando nella relata non è specificamente indicata la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato allo stesso destinatario o ad alcune delle persone che nell’ordine tassativo lo seguono, così come stabilito dalla seguenti decisioni della CTC n. 6440 del 21/12/96, CTC n. 6425 del 10/10/90, CTC n. 1 188 del 10/11/1995. Per tutti questi motivi, quindi, nel caso di specie le suddette notifiche sono completamente errate”;
avverso tale decisione – depositata in segreteria il 4 febbraio 2014 e non notificata – ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 16 gennaio 2015, a sei motivi;
M.G. resiste con controricorso, notificato il 5 marzo 2015;
M.G. ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1, per avere la CTR omesso di dichiarare inammissibili, in quanto proposti per la prima volta solo nel giudizio di appello – segnatamente, “con le “note di memoria” depositate il 14 novembre 2005" – i motivi relativi alle nullità dell’impugnata cartella di pagamento perché priva dell’indicazione della data in cui il ruolo era divenuto esecutivo e della data di consegna dello stesso ruolo al concessionario nonché perché notificata oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (richiamato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17);
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame del fatto decisivo che gli avvisi di accertamento prodromici alle iscrizioni a ruolo erano stati prodotti in giudizio dall’Agenzia delle entrate già in allegato al ricorso in appello – come risultava: a) dallo stesso ricorso, là dove l’Ufficio, premesso di avere regolarmente notificato i suddetti avvisi, affermava di “esibi(rli) in copia conforme all’originale”; b) dall’ordinanza n. 43/48/06, depositata il 6 ottobre 2006, con la quale la CTR sospese il processo per l’avvenuta presentazione di querela di falso relativamente alle relazioni di notificazione degli avvisi, là dove, premesso che l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la sentenza della CTP, affermava che “(e)ntrambi (gli avvisi) venivano esibiti in copia conforme all’originale”; c) dalla stessa sentenza impugnata, là dove, premesso che l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la sentenza della CTP, afferma che “Ma documentazione veniva esibita in copia conforme all’originale”) – o, comunque, all’udienza del 18 dicembre 2003, come risultava sempre dalla sentenza impugnata (là dove afferma che “(i)n data 28/10/2005 l’ufficio depositava memorie aggiuntive da cui si dava atto all’ufficio di avere depositato gli avvisi di rettifica in data 18/12/2003, data in cui il ricorrente ne era venuto a conoscenza”), e non soltanto il 28 dicembre 2005, in allegato alla memoria depositata dall’Ufficio in tale data, come ritenuto dalla CTR;
con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 61 e 32, per avere la CTR affermato che la produzione dei presupposti avvisi di accertamento il 25 ottobre 2005 era tardiva, atteso che, premesso che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, richiamato dall’art. 61 stesso decreto, i documenti possono essere depositati fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, poiché questa era fissata per il 2 maggio 2013, il deposito dei predetti avvisi era ampiamente tempestivo;
con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame dei fatti decisivi che, come evidenziato nella propria memoria del 4 aprile 2006, le notifiche degli avvisi di accertamento presupposti “sono state effettuate nel comune di residenza (*****) all’indirizzo di *****” e che “tale indirizzo ha costituito il luogo di residenza del contribuente almeno fino al 1993 ed il luogo di esercizio dell’attività negli anni successivi, e certamente nei periodi di imposta (…) 1998/1999 (…), come dimostra il fatto che a tale indirizzo sono stati regolarmente notificati, in periodi precedenti, altri provvedimenti dell’amministrazione (come l’invito a comparire per esperire la procedura di accertamento per adesione”);
con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 stesso codice, “in relazione all’art. 148 c.p.c.”, per avere la CTR affermato la nullità della notificazione “di uno dei due atti di accertamento” per la mancata indicazione, nella relativa relazione di notificazione, del luogo e dell’ora in cui è avvenuta la consegna dell’atto;
con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 139 c.p.c., per avere la CTR affermato la nullità della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento in quanto consegnati non nella casa di abitazione (ubicata in *****, *****) e a persone sconosciute, nonché in quanto “nella relata non è specificamente indicata la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato allo stesso destinatario o ad alcune delle persone che nell’ordine tassativo lo seguono”;
preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), sollevata dal controricorrente nel controricorso;
contrariamente a quanto ritenuto dal controricorrente, il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate contiene infatti, nelle pagine dalla prima alla quarta, sotto il titolo “Fatto e svolgimento del processo”, una sintetica esposizione del fatto sostanziale e processuale pienamente idonea a soddisfare il requisito dell'”esposizione sommaria dei fatti della causa” prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3);
la riproduzione, nell’ambito dell’esposizione del primo motivo, del ricorso introduttivo del giudizio, nell’ambito dell’esposizione del quarto motivo, della memoria dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2006, e, nell’ambito dell’esposizione del sesto motivo, delle relazioni di notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento e dell’intestazione di uno di essi sono giustificate dall’esigenza del rispetto del principio di autosufficienza, codificato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (ex plurimis, Cass., 25/03/2013, n. 7455, 22/02/2016, n. 3385) e riguardante, appunto, la modalità di esposizione dei motivi, i quali, per essere idoneamente articolati come “domanda” rivolta alla Corte di cassazione, presuppongono “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi” su cui si fondano, onere che può essere adempiuto o mediante la riproduzione o trascrizione della parte rilevante o mediante l’indicazione dell’atto, documento, contratto o accordo collettivo;
da ciò consegue l’infondatezza dell’eccezione;
il primo motivo è fondato;
il processo tributario ha un oggetto che è rigidamente delimitato per quanto qui rileva – dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo prospettati nel ricorso introduttivo (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi dell’auspicato annullamento del medesimo atto (Cass., 24/06/2011, n. 13934);
questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, quando il contribuente, nel giudizio di appello, “introduce, al fine di ottenere l’eliminazione – o la riduzione delle conseguenze – dell’atto impugnato, una “causa petendi” diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine” (Cass., 30/07/2007, n. 16829);
nella specie, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio riprodotto dalla ricorrente nel ricorso (in ossequio, come si è detto, al principio di autosufficienza) – risulta che il contribuente, impugnando la cartella di pagamento, contestò che la stessa “e’ nulla per assenza del titolo giustificativo della relativa iscrizione a ruolo delle imposte de quo. Infatti gli avvisi di accertamento citati nel dettaglio degli addebiti (pag. 2 della cartella) non sono mai pervenuti al Ricorrente per completa assenza di notifica degli stessi al Ricorrente stesso. –
Mancando gli avvisi di accertamento posti a base della iscrizione a ruolo, la iscrizione stessa è nulla per assenza di titolo”;
con il ricorso introduttivo, il contribuente denunciò quindi la nullità della cartella di pagamento esclusivamente in quanto asseritamente non preceduta dalla notificazione dei prodromici avvisi di accertamento;
rispetto a siffatta censura, le doglianze con le quali il contribuente, solo nel giudizio di appello – segnatamente con la memoria depositata il 14 novembre 2005 (depositata dall’Agenzia delle entrate come allegato n. 11 al ricorso per cassazione) – denunciò la nullità della cartella di pagamento perché priva dell’indicazione della data in cui il ruolo era divenuto esecutivo e della data di consegna dello stesso ruolo al concessionario nonché perché notificata oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17) appaiono evidentemente nuove, giacché introducono delle causae petendi che sono palesemente diverse da quella della nullità della cartella di pagamento perché non preceduta dalla notificazione dei prodromici avvisi di accertamento;
ne consegue l’errore commesso dalla CTR col non dichiarare inammissibili d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, in quanto proposte solo nel giudizio di appello, le domande inerenti all’asserita nullità della cartella di pagamento impugnata perché priva dell’indicazione della data in cui il ruolo era divenuto esecutivo e della data di consegna dello stesso ruolo al concessionario nonché perché notificata oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43;
il secondo motivo non è fondato;
il controricorrente ha depositato, insieme con il controricorso (quarto allegato), copia del processo verbale dell’udienza del 18 dicembre 2003 contenente l’ordinanza con la quale la CTR – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, allora vigente comma 3 (comma successivamente abrogato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248) – “ordina(va) all’Ufficio di depositare entro i termini di legge copie conformi degli avvisi di accertamenti anno 1992 e 1993”, rinviando, allo scopo, all’udienza del 5 febbraio 2004;
risulta dunque evidente che, alla data del 18 dicembre 2003, tali prodromici avvisi di accertamento (con le relative relazioni di notificazione) non erano concretamente rinvenibili negli atti di causa e non erano stati perciò effettivamente prodotti dall’Ufficio;
ne consegue l’infondatezza del motivo in esame, con il quale l’Agenzia delle entrate ha denunciato l’omesso esame del fatto decisivo che i prodromici avvisi di accertamento sarebbero stati prodotti in allegato al ricorso in appello o, comunque, all’udienza del 18 dicembre 2003 e non, come ritenuto dalla CTR, solo in allegato alla memoria depositata dall’Ufficio il 28 dicembre 2005;
il terzo motivo è fondato, nei termini che seguono;
questa Corte, premesso che, nel processo tributario, non vige un rigoroso principio dispositivo in materia di prova – atteso che, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 1 e 3, l’iniziativa di parte non è un necessario e non surrogabile veicolo per l’acquisizione di documenti – ha affermato il principio, che è condiviso dal Collegio, secondo cui, in conseguenza di ciò, dalla scadenza del termine assegnato alla parte dall’ordinanza della commissione tributaria per la relativa produzione, e anche del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, non deriva alcuna conseguenza in ordine all’utilizzabilità dei documenti, una volta che questi siano stati, comunque, acquisiti (Cass., 23/12/2000, n. 16176);
da ciò consegue l’error in procedendo commesso dalla CTR col ritenere (implicitamente) l’inutilizzabilità dei prodromici avvisi di accertamento, con le relative relazioni di notificazione, in quanto prodotti, il 28 dicembre 2005 (in allegato alla memoria depositata dall’Ufficio in tale data), dopo la scadenza del termine di “20 gg. prima dell’udienza” previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32;
deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del quarto, quinto e sesto motivo sollevata dal controricorrente in quanto “”oggetto di discussione tra le parti” non è stato giammai la regolarità o meno delle notifiche degli avvisi, bensì la prodromica loro sussistenza”;
l’eccezione non è fondata giacché, contrariamente a quanto asserito dal controricorrente, la questione della validità o no delle notificazioni dei due prodromici avvisi di accertamento fu sollevata dallo stesso controricorrente (come controeccezione) nella già menzionata memoria da lui depositata il 14 novembre 2005 ed è stata perciò conseguentemente esaminata e decisa dalla CTR;
deve ora essere esaminato, in ordine logico, il quinto motivo;
preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità di tale motivo sollevata dal controricorrente nel controricorso per “la mancata individuazione di quale dei due avvisi ivi si faccia riferimento”, atteso che il motivo non può che fare necessariamente riferimento all’avviso di accertamento n. 5011026778 – con riguardo al quale la CTR ha affermato la nullità della notificazione per la mancata indicazione, nella relativa relazione di notificazione, del luogo e dell’ora in cui è avvenuta la consegna dell’atto – sicché nessun dubbio può sussistere in ordine all’avviso cui il motivo di ricorso si riferisce;
il motivo è fondato;
con riguardo alla parte di esso relativa alla mancata indicazione, nella relazione di notificazione dell’avviso di accertamento n. 5011026778, del luogo della notificazione, questa Corte ha affermato il principio, che è condiviso dal Collegio, che, “(p)oiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all’atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l’omessa indicazione del detto luogo nella “relata”, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell’atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall’art. 160 c.p.c.” (09/04/1996, n. 3263, 03/03/2010, n. 5079; in senso analogo, Cass., 24/01/2007, n. 1550);
nella specie, dall’intestazione dell’avviso di accertamento n. 5011026768, riprodotta dalla ricorrente nel ricorso (in ossequio, come si è detto, al principio di autosufficienza), risulta che esso era intestato a M.G. “domicilio fiscale *****”;
si deve perciò presumere che la notificazione dell’avviso sia stata effettuata in tale luogo, con la conseguenza che l’omessa indicazione di esso nella relazione di notificazione, in quanto emendabile con riferimento alle risultanze dell’atto, non comporta la nullità della sua notificazione, ma una mera irregolarità formale;
con riguardo alla parte del motivo relativa alla mancata indicazione, nella relazione di notificazione dell’avviso di accertamento n. *****, dell’ora della notificazione, si deve osservare che l’art. 47 disp. att. c.p.c. stabilisce che, nella relazione di notificazione, di cui all’art. 148 c.p.c., deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita “se la parte interessata lo chiede”;
nella specie, poiché non risulta che la parte contribuente abbia neppure allegato (né provato) di avere fatto una tale richiesta, ne consegue che nessuna invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento n. ***** poteva discendere dalla mancata indicazione, nella relativa relata, dell’ora della notificazione;
il quarto motivo è fondato;
ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), la notificazione degli avvisi di accertamento deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, che, ai sensi dello stesso D.P.R. (“(l)e persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”), coincide con il comune di residenza del contribuente;
ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, la notificazione va eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e, quindi, anche secondo l’art. 139 di tale codice, il cui prima comma stabilisce che, se la notificazione non è fatta in mani proprie, essa deve essere eseguita “ricercando (il destinatario) nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”;
pertanto, la notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento ben poteva essere validamente eseguita nel comune di residenza del contribuente dove egli “(aveva) l’ufficio o esercita(va) l’industria o il commercio”;
da ciò discende la decisività per il giudizio dei fatti, addotti dall’Agenzia delle entrate nella memoria del 4 aprile 2006, depositata il 5 aprile 2006 (trascritta, nelle parti rilevanti, nel ricorso e allegata allo stesso come allegato n. 14) che le notificazioni degli avvisi di accertamento presupposti erano avvenute nel comune di residenza del contribuente dove egli esercitava la propria attività (segnatamente in *****);
poiché la CTR non ha esaminato tali fatti, il motivo deve essere accolto;
passando all’esame del sesto motivo, preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità di esso sollevata dal controricorrente nel controricorso sull’assunto che “manca la decisivtà del fatto”, atteso che, con tale motivo, la ricorrente ha denunciato non l’omesso esame di un fatto decisivo ma delle violazioni e false applicazioni di norme di legge (segnatamente, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 139 c.p.c.);
il motivo è fondato sotto tutti e tre i profili in cui si articola;
in primo luogo, è erronea l’affermazione della CTR secondo cui la notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento sarebbe nulla perché essi non sono stati consegnati nella casa di abitazione del contribuente, atteso che, come si è visto, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e dell’art. 139 c.p.c., comma 1, gli avvisi di accertamento non devono essere necessariamente notificati nella casa di abitazione del contribuente ma possono essere, in via alternativa, notificati dove egli ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio;
in secondo luogo, è erronea anche l’affermazione della CTR secondo cui la notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento sarebbe nulla perché essi sono stati consegnati a persone sconosciute;
l’art. 139 c.p.c., comma 2, stabilisce che, se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi indicati nello stesso articolo, comma 1 (casa di abitazione ovvero, alternativamente, luogo dove egli ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio), “l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”;
questa Corte ha più volte affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, nel caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., “la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (Cass. 17/05/2013, n. 12181, 05/04/2018, n. 8418; nello stesso senso, tra le tante, Cass., 30/10/2018, n. 27587);
nella relazione di notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento, riprodotte dalla ricorrente nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si attesta che gli stessi avvisi furono consegnati a persone addette alla ricezione degli atti;
alla luce del principio appena esposto, era quindi onere del contribuente, destinatario degli avvisi di accertamento, fornire eventualmente la prova dell’inesistenza di alcun rapporto con i consegnatari comportante la suddetta qualità di addetto alla ricezione degli atti;
non risultando che tale prova sia stata fornita – anzi, l’impugnazione, con querela di falso, delle relazioni di notificazione degli avvisi di accertamento proposta dal contribuente era stata rigettata dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 1326/2011, depositata il 24 novembre 2011 (prodotta dall’Agenzia delle entrate come allegato n. 16 al ricorso) – e operando, quindi, la presunzione di sussistenza della qualità di persone addette alla ricezione degli atti in copi ai consegnatari dei due avvisi di accertamento, ne discende l’erroneità della sentenza impugnata là dove ha affermato la nullità della notificazione degli stessi in quanto notificati a persone sconosciute;
in terzo luogo, è erronea anche l’affermazione della CTR secondo cui la notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento sarebbe nulla anche in quanto “nella relata non è specificamente indicata la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato allo stesso destinatario o ad alcune delle persone che nell’ordine tassativo lo seguono”;
questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, “(i)n tema di notificazione dell’atto di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, qualora la notifica sia eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la consegna dell’atto ad una delle persone ed in uno dei luoghi indicati dalla norma, facendo presumere l’avvenuta vana ricerca del destinatario, rende irrilevante la mancata indicazione nella relata delle ragioni che hanno impedito al messo finanziario di eseguire la notifica a mani del destinatario, essendo tale indicazione prescritta soltanto nell’ipotesi in cui la notifica sia eseguita a mani del portiere” (Cass., 29/09/2005, n. 19079);
risulta quindi l’errore commesso dalla CTR col ritenere la nullità della notificazione dei due prodromici avvisi di accertamento perché nelle relative relazioni di notificazione non erano indicate le ragioni che avevano impedito al messo notificatore di eseguire la notifica in mani proprie del destinatario;
la fondatezza del motivo risulta poi evidente anche alla luce della considerazione che la notificazione dei due avvisi di accertamento è avvenuta a mani di addetti alla ricezione degli atti, cioè di soggetti compresi nella prima delle categorie di persone, diverse dal destinatario, previste dall’art. 139 c.p.c. in via successiva e preferenziale;
pertanto, il primo, il terzo, il quarto il quinto e il sesto motivo devono essere accolti, rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché si uniformi al principio di diritto sopra enunciati e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo, il terzo, il quarto il quinto e il sesto motivo, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021