Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37400 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10062/2015 R.G. proposto da:

C.F., con il prof. avv. Claudio Preziosi e con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– Controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 8821/09/14, pronunciata 11 ottobre 2014 e depositata il 16 ottobre 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Il contribuente, a seguito di visura ipotecaria, veniva a conoscenza di una cartella di pagamento emessa per un ruolo relativo a due avvisi di accertamento assunti dall’Ufficio ai fini Irpef, oltre addizionali, interessi e sanzioni. Segnatamente, l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, a seguito dell’acquisto di una villa per un prezzo complessivo di Euro 750.000,00: stante l’acquisita titolarità dell’immobile per la sola quota di 1/3, l’Amministrazione finanziaria determinava le quote di reddito imputabili agli anni 2004 e 2005 nella misura di Euro 50.000,00 ciascuno a fronte dell’omessa dichiarazione dei redditi, con conseguente accertamento di maggior Iperf, addizionali regionale e comunale, interessi e sanzioni. I debiti erariali venivano poi iscritti a ruolo, cui faceva seguito l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.

2. Il contribuente impugnava i due atti impositivi e la cartella di pagamento svolgendo censure di rito e di merito. Ivi in particolare rappresentava di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento come atti presupposti né della successiva cartella di pagamento. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate eccependo la ritualità della notifica degli atti presupposti, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Si costituiva anche l’Agenzia della riscossione che ribadiva la ritualità del proprio operato. La commissione tributaria provinciale accoglieva le eccezioni preliminari svolte dal contribuente. In particolare rilevava l’omessa produzione in giudizio, da parte dell’Agenzia della riscossione, della prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e, in ordine agli avvisi di ricevimento, riteneva irrituale la relativa notificazione per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stata data notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.

3. Interponeva appello l’Agenzia delle Entrate, cui resisteva il contribuente. Non svolgeva appello né si costituiva in giudizio l’Agenzia della Riscossione, con ogni conseguente effetto in ordine alla statuizione di primo grado di annullamento della cartella esattoriale per omessa prova di perfezionamento della relativa notifica. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello erariale, riformava la decisione di primo grado.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che svolge due motivi, cui resiste l’Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, in particolare, l’illegittimità della sentenza d’appello per aver la CTR riformato la decisione di primo grado omettendo di pronunciarsi su alcuni fatti decisivi per il giudizio. Evidenzia, in particolare, che la CTR non avrebbe considerato la mancanza in atti della prova dell’invio e della ricezione degli avvisi di accertamento, né la prova dell’esistenza dell’avviso di giacenza previsto dall’art. 140 c.p.c.

1.2 L’Avvocatura generale dello Stato, dopo aver ricordato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla cartella di pagamento con l’effetto di rimandare all’Agenzia della riscossione ogni onere probatorio sulla ritualità della relativa notifica, eccepisce che il contribuente, pur vittorioso in primo grado anche in relazione alla suddetta cartella, avrebbe dovuto rinnovare in appello e nel ricorso di cassazione le eccezioni svolte nei confronti della cartella esattoriale. Quest’ultima, doveva pertanto ritenersi ricevuta dal contribuente.

Il motivo va accolto nei termini che seguono.

2. Occorre premettere che con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 8053/2014 questa Corte ha affermato che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. b) Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). c) L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”.

2.1 Nella fattispecie in commento risulta dalla sentenza che gli avvisi di ricevimento della raccomandata, con cui doveva essere data notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. in relazione agli avvisi di accertamento, sono stato oggetto di discussione tra le parti. Inoltre, trattasi di fatto (conoscenza e ricezione dell’avviso ex art, 140 c.p.c.) decisivo ai fini del decidere, essendo suscettibile di condurre alla cassazione della sentenza.

3. Tanto premesso, il motivo è fondato.

Con recente arresto, parimenti assunto a Sezioni Unite, questa Corte ha affermato che “… Tuttavia, a partire dalla ordinanza della medesima Sezione. Quinta civile n. 5077 del 21 febbraio 2019, secondo un diverso orientamento, al verificarsi della fattispecie concreta in esame (notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell’atto notificando), per considerare perfezionata la procedura notificatoria è invece necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., 16601/2019, 6363- 21714-23921-25140-26078/2020; successive difformi, Cass., 3307033257/2019, che si richiamano all’altro indirizzo ermeneutico). Tale divergente indirizzo, diffusamente argomentato nella citata pronuncia della Sezione tributaria che lo ha avviato, si confronta con la letteralità della disposizione legislativa applicabile, in particolare con la “previsione di effetto” di cui al comma 4, ma ne dà una diversa connotazione giuridica, qualificando tale effetto normativo come “provvisorio” e sospensivamente condizionato a detta verifica, da effettuare giudizialmente, sull’avviso di ricevimento della “seconda raccomandata”. La necessarietà di tale verifica e dell’onere probatorio correlativo viene fondata sull’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica del dato normativo stesso, a sostegno della quale pone le pronunce della Corte costituzionale n. 346 del 1998, proprio sulla L. n. 890 del 1982, art. 8 e L. n. 10 del 2010, sulla notificazione ex art. 140 c.p.c.. Ritiene il Collegio che debba darsi seguito a questo secondo – più recentemente consolidatosi – orientamento giurisprudenziale. Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso. La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la citata C. Cost. 346/1998), con il quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una “raccomandata con avviso di ricevimento”. In particolare, alla previsione di questa, particolare e rafforzata, forma di “postalizzazione” della notifica non può assegnarsi un significato pleonasticamente ridondante, ma piuttosto una pregnante direttiva anche ermeneutica – della Corte costituzionale, peraltro, pur a rilevante distanza di tempo, positivamente fissata con il D.L. n. 35 del 2005, citato art. 2. D’altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia “capofila” del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice – su questo specifico segmento della procedura notificatoria – si differenzia nettamente da quella dell’art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest’ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8 (e dell’art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Peraltro, riprendendo il filo dell’interpretazione costituzionalmente orientata che si va illustrando, in detta sentenza della Corte costituzionale vi è tuttavia in nuce un ulteriore argomento che va valorizzato, consistente nella comparazione della procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull’identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all’art. 140 c.p.c., tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall’ufficiale giudiziario. Ed in effetti il pendant logico-giuridico tra le due procedure notificatorie, a causa della loro evidente analogia, risulta piuttosto chiaro e porta senz’altro ad utilizzare la seconda (art. 140 c.p.c.) quale tertium comparationis, secondo una consolidata tecnica di valutazione delle questioni di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza. Di conseguenza viene inevitabilmente in considerazione un’altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (C. Cost., sent. n. 3/2010) appunto dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede(va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di “irreperibilità o rifiuto di ricevere” del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito dell’atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione. Orbene, risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (cfr. Cass., n. 25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 – 01; n. 21132 del 02/10/2009, Rv. 609852 – 01; per la cartella di pagamento, anche a seguito di C. Cost. 258/2012, cfr. altresì Cass., n. 9782/2018; v. per argomenti nello stesso senso Cass., Sez. U., 627/2008). Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD – quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo – non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella – profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111 Cost., comma 2) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 1 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”. Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un’interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi. In conclusione sul punto, va formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Essendo del tutto pacifico che nel caso in esame la notificante Agenzia delle entrate non ha assolto all’onere probatorio in questione in tali termini configurato, devono pertanto affermarsi fondate sia l’eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata sia la correlata eccezione di invalidità consequenziale di tale atto della riscossione; quindi in ultima analisi deve sancirsi la fondatezza del profilo della censura in oggetto che le ripropone in forma di critica alla difforme pronuncia, ancorché implicita, del giudice tributario di appello. In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, va rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve essere accolto il ricorso introduttivo della lite” (Cfr. Cass., SS.UU., n. 10012/2021).

3.1 Nel caso in commento è pacifico che l’Amministrazione finanziaria non abbia assolto all’onere probatorio, non avendo versato in atti la prova di consegna dell’avviso ex art. 140 c.p.c.

3.2 Va inoltre ricordato l’ulteriore principio già affermato da questa Corte secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).

3.3 Ne’ può essere condivisa l’eccezione del patrono erariale secondo cui la cartella dovrebbe intendersi per conosciuta non avendo il contribuente rinnovato, in secondo grado e nel presente giudizio di legittimità, le contestazioni svolte in relazione alla mancata notifica della cartella esattoriale. Vero è infatti il contrario posto che la CTP aveva annullato la cartella di pagamento anche per suo vizio proprio di notifica e che quel capo della sentenza non è stato impugnato dall’Agenzia della Riscossione, sicché alcun onere di rinnovazione delle censure può essere ascritto in capo al contribuente.

3.4 Va dunque ritenuto fondato il primo motivo di ricorso in relazione all’eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata sia la correlata eccezione di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione.

4. Con il secondo motivo, svolto in via gradata, il ricorrente avanza censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 49, 54, 61 e 22. In particolare, critica la sentenza nella parte in cui risulta completamente omessa ogni pronuncia della CTR sulla doglianza di merito svolta. Ricorda infatti di aver censurato, nel corso del giudizio di primo grado, anche il merito degli atti impositivi, ma che la relativa doglianza era rimasta assorbita dalla pronuncia di rito. La parte ricorrente evidenzia altresì di aver riproposto la medesima doglianza anche nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di appello, completamente obliata dalla CTR che aveva circoscritto la propria pronuncia ai soli profili di rito della notifica degli atti impositivi.

4.1 Il motivo è fondato.

Il fenomeno dell’omessa pronuncia si realizza quando il Giudice non statuisce su tutta la domanda, neppure indirettamente. L’omessa pronuncia implica infatti il completo disinteresse del Giudice al provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., rinvenibile esclusivamente dal confronto fra la pronuncia del giudice impugnata e il petitum della domanda avanzata nel grado del giudizio. In altri termini, “ad integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 17956 del 2015; Cass. n. 21612 del 2013; Cass. n. 20311 del 2011). Nella specie, invero, la CTR ha disatteso la prospettazione della contribuente evidenziando come sugli “altri rilievi” fossero “da confermare” le “tesi dell’ufficio”” (cfr. Cass., V, n. 1855/2020).

Nella fattispecie in esame la CTR, dopo aver riformato la decisione di primo grado in ordine alla ritualità della notifica degli atti impositivi, ha integralmente omesso, anche indirettamente, ogni sindacato sulla legittimità della pretesa erariale. E’ così incorsa in un vizio di natura processuale correttamente denunciato, in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Ne’ può condiviso la difesa del patrono erariale secondo cui la ritualità della notifica degli avvisi di accertamento, non impugnati, aveva reso superflua la delibazione sul merito della pretesa.

5. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, cui demanda altresì la regolazione del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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