Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37401 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 12995 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Servizi generali s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Alessandra Fabrizio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to S. Filippucci, in Roma, Via Spallanzani n. 36;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 6971/39/14, depositata in data 20 novembre 2014 non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 6971/39/14, depositata in data 20 novembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Servizi generali s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 98/05/11 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento RC2030200176/2009 con il quale l’Ufficio, per l’anno 2005, aveva recuperato a tassazione un maggiore reddito di impresa, ai fini Iva, in relazione all’emissione di fatture afferenti ad operazioni ritenute inesistenti;

– in punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) l’Ufficio aveva fornito prova del maggior reddito accertato “basandosi su precise argomentazioni e documenti inerenti l’avviso di accertamento”… in ordine alle contestazioni dell’Ufficio “rileva(vano) requisiti di gravità e precisione suffragati da elementi validi al fine di rendere fondato e legittimo l’accertamento”; 2) la società non svolgeva attività commerciale e intratteneva rapporti inconsistenti con altri soggetti societari, per cui le affermazioni della contribuente dovevano essere disattese;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2700 e 116 c.p.c., e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la CTR, con argomentazioni generiche, aventi le caratteristiche di mere petizioni di principio, ritenuto legittimo l’atto impositivo, limitandosi ad affermare la fittizietà delle fatture emesse dalla contribuente sottese all’accertamento, senza peraltro, alcuna disamina della documentazione (copia dei contratti di locazione dell’immobile e di noleggio degli autoveicoli di proprietà della società) prodotta da quest’ultima nei gradi di merito circa la dedotta “realità” delle operazioni commerciali fatturate;

– il motivo – che si articola in due sub censure – è complessivamente inammissibile;

– in primo luogo, il ricorrente col mezzo all’esame ha cumulato censure per violazioni di legge e per vizi motivazionali senza però distinguere tra di essi nell’illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico. Va ricordato il principio reiteratamente affermato da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 21611 del 2013; v. anche Cass. 7009 del 2017) secondo cui “il motivo di impugnazione che (come nel caso qui vagliato) prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione”;

– inammissibile si profila, in ogni caso, la dedotta la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. configurandosi quest’ultima nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012) (ex multis, Cass. sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013). In realtà, con le denunciate violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 2697 e 2700 c.c., la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa in quella astratta recata da una norma di legge – intende ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censurando inammissibilmente l’interpretazione degli stessi fornita dalla CTR;

– quanto alla doglianza circa l’assunta violazione dell’art. 116 c.p.c. quest’ultima è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020);

– inammissibile si profila anche la sub censura con cui si cui denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in quanto trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 20 novembre 2014 (v. nello stesso senso, Cass. 30948 del 2018; n. 8716 del 2021);

– invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro – quanto all’assunta mancata valutazione da parte della CTR delle argomentazioni e della documentazione prodotta a contrario dalla contribuente – di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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