Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37403 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 22774 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

D.F.S. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Gianni Di Matteo e dall’Avv.to Saman Dadman, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in Roma, Via Giuseppe Ferrari, n. 35;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 864/39/15, depositata in data 16 febbraio 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 864/39/15, depositata in data 16 febbraio 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina accoglieva parzialmente l’appello proposto da D.F.S. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 182/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio – previa verifiche fiscali eseguite dalla G.d.F. nei confronti di Euroservice di D.F.S. & C. s.a.s. (cessata nel 2002) di cui la contribuente era stata socia accomandataria e nei confronti della ditta individuale, esercente attività di “promotori finanziari” dall’11.7.2006 e fino al 30.1.2008, attività agricola – aveva contestato nei confronti di quest’ultima, per l’anno 2005: 1) D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, maggiori ricavi, ai fini Irpef, Irap e Iva, in relazione a movimentazioni risultate ingiustificate su conti correnti bancari intestati o cointestati alla medesima; 2) costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione alla emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) dalla documentazione reperita in atti e acquisita dal CTU era risultata la giustificazione di operazioni (attive e passive) per Euro 72.224,86 con superamento, solo per tale importo, della presunzione legale di maggiori ricavi cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non avendo la contribuente prodotto, per la restante parte accertata, altra documentazione a contrario comprovante la estraneità delle movimentazioni contestate alla produzione del reddito di impresa; 2) dalla documentazione in atti non emergeva alcuna prova con riferimento a corrispondenza bancaria in ordine a prestiti restituiti ai parenti nonché agli assunti versamenti in contanti effettuati dal N.F. alla contribuente;

– avverso la sentenza della CTR, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. per avere la CTR – nell’accogliere parzialmente l’appello della contribuente detraendo dall’importo complessivamente accertato per l’anno 2005, la somma di Euro 72.224,86 – ritenuto erroneamente legittima, per la restante parte accertata, la presunzione legale di maggiori ricavi in capo alla contribuente con riguardo a movimentazioni effettuate dagli altri soggetti cointestatari (nonni) dei conti correnti bancari verificati e, pertanto- come eccepito nei gradi di merito- non riconducibili alla sfera giuridica della contribuente;

– il motivo è infondato;

– va, al riguardo, ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. A fronte di detta presunzione legale il contribuente è onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo (Cass. n. 19971 del 2016; Cass. n. 22502 del 2011); la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità (Cass. n. 13035 del 2012);

– in tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass. n. 4829 del 2015; Cass. n. 21303 del 2013);

– va, altresì, ribadito che, come già statuito da questa Corte, “i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (…) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale” (Cass. n. 24419 del 2018; n. 16978 del 2015; n. 20668 del 2014; n. 26173 del 2011);

– nella specie, il giudice a quo conformemente ai suddetti principi, a fronte di una indagine bancaria sui conti correnti della contribuente, anche cointestati con stretti familiari, ha ritenuto operativa la presunzione legale (relativa) di imputabilità a maggiori ricavi delle movimentazioni risultate ingiustificate, ad eccezione delle operazioni (attive e passive) per l’importo di Euro 72.224,86 che, in base alla documentazione acquisita dal CTU, erano risultate idonee a vincere tale presunzione, non avendo- ad avviso della CTR, con un apprezzamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità – la contribuente fornito, per la restante parte di quanto accertato, una prova a contrario atta a dimostrare la estraneità delle movimentazioni contestate alla produzione del reddito di impresa;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio per non avere la CTR considerato che le movimentazioni riscontrate sui conti correnti verificati fossero riferibili, non già alla contribuente, ma ai soggetti cointestatari dei medesimi e che la quasi totalità delle movimentazioni fossero rappresentate da versamenti e non già da prelevamenti;

– va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 16 febbraio 2015) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). Nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, essendo stato dedotto l’omesso esame non già di un “fatto storico”, ma bensì inammissibilmente di questioni o argomentazioni (la riferibilità delle movimentazioni contestate ai soggetti cointestatari dei conti correnti; la costituzione della quasi totalità delle movimentazioni da versamenti);

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. nonché 24 e 53 Cost. per avere la CTR confermato – ad accezione dell’importo detratto di Euro 72.224,86 – i maggiori ricavi accertati in base alla presunzione legale ex art. 32 cit., aderendo alle conclusioni dell’elaborato peritale anche in ordine alle movimentazioni che, per la loro irrisorietà (non eccedenti Euro 1.000,00), erano da considerarsi- come eccepito nei gradi di merito – destinate a fare fronte alle esigenze personali di vita della contribuente o di soggetti cointestatari dei conti correnti;

– il motivo è inammissibile, in quanto pur prospettando una violazione di legge, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, accertato che, a fronte della presunzione legale di cui all’art. 32 cit, la contribuente non avesse documentato (a contrario) – ad eccezione che per l’importo di Euro 72.224,86 – la estraneità all’attività di impresa delle contestate movimentazioni sui conti correnti bancari verificati (anche cointestati con stretti familiari); né tantomeno, ad avviso del giudice di appello, la contribuente aveva documentato la sussistenza di corrispondenza bancaria in ordine a prestiti restituiti ai parenti nonché ad assunti versamenti in contanti effettuati dal N. alla medesima;

– in conclusione il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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