LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20964/2015 proposto da:
T.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola Di Rienzo, 212, presso lo studio dell’avvocato Marinucci Gianlorenzo, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 556/14/2015, depositata il 2.2.2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– T.P. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento – formata a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della dichiarazione dei redditi UNICO 2007 per il 2006, dichiarazione inviata per via telematica – per un importo complessivo di 22.517,00 Euro per omessi versamenti Iva e minor credito Irpef; premesso di avere presentato istanza di autotutela, affermava essere l’Ufficio incorso in errore in quanto la somma Iva sarebbe stata già versata e quella Irpef sarebbe derivata da una eccedenza dell’anno precedente non riconosciuta; deduceva infine la non corretta informazione al contribuente degli atti impositivi a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5.
– Si costituiva l’Agenzia delle Entrate per rappresentare di avere provveduto allo sgravio di Euro 3.115,00, relativo a sanzioni ed interessi dei versamenti Iva, chiedendo per il resto la conferma dell’atto impositivo.
– La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso eccettuata la parte oggetto dello sgravio – sul rilievo che i dati indicati dalla contribuente erano diversi da quelli esposti nella dichiarazione e che, tuttavia, la parte aveva provveduto ad apportare le correzioni del caso oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis.
– La sentenza della CTP era gravata di appello dalla contribuente, la quale assumeva che non era stato rispettato il termine di cui sopra a ragione del fatto che solo dopo l’invio della cartella essa era venuta a conoscenza della difformità dei dati per cui è causa; resisteva l’ufficio, ribadendo che la pretesa si fondava sulle dichiarazioni rese dalla parte e concludendo per il rigetto dell’appello.
La CTR rigettava l’appello in quanto l’assunto della contribuente – in forza del quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe utilizzato dati diversi da quelli trasmessi dalla odierna ricorrente – non avrebbe trovato riscontro negli atti: invero, la T., che a suo tempo aveva inviato i dati per via telematica, avrebbe dovuto dare la prova che sin dall’inizio i dati trasmessi erano i medesimi di quelli destinati poi a comparire nella dichiarazione in autotutela e poi nel ricorso introduttivo del presente contenzioso, prova che è mancata; di conseguenza la dichiarazione successiva diretta a correggere la precedente avrebbe dovuto essere presentata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, il che non è avvenuto. Per ultimo la CTR affermava non ravvisarsi la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per l’omesso invio di previo avviso a ragione del fatto che non si rinvenivano particolari incertezze nella liquidazione della dichiarazione.
Per la cassazione della predetta sentenza la contribuente propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
Il motivo di cui consta il ricorso reca: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R., art. 2, comma 8 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Il motivo è fondato, alla stregua della sentenza n. 13378 del 2016 che questa Corte ha reso, a sezioni unite, allorché è stata chiamata a decidere – così componendo un contrasto di interpretazioni – “se il contribuente, in caso di imposta sui redditi, abbia la facoltà di rettificare la dichiarazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 e ss., per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d’imposta, solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo – come stabilito dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma b bis – oppure se, al contrario, quest’ultimo termine sia previsto solo ai fini della compensazione, richiamata dal comma 8 bis cit., secondo periodo, per cui la predetta rettifica sia possibile anche a mezzo di dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – a norma del D.P.R. n. 322 cit., art. 2 comma 8 – e, in ogni caso, tanto in sede di rimborso, nel rispetto dei relativi termini di decadenza e/o prescrizione, quanto in sede processuale, e cioè per opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato”.
Le sezioni unite hanno ritenuto di condividere l’orientamento che “ha riconosciuto la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2 cit.”
Da quanto esposto deriva che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021