Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37423 del 30/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10733/2016 proposto da:

Camping Verde Mare Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fedele Lampertico 12, presso lo studio dell’avvocato D’Agostino Nicoletta, rappresentata e difesa dall’avvocato Nerbi Matteo e Scarano Antonio Angelo;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1884/2015 depositata il 26.10.2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– Camping Verde Mare srl proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008 nascenti da una verifica eseguita da funzionari dell’Ufficio in contraddittorio con la contribuente.

– Nel contraddittorio tra le parti, l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte della società, era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza, per la cui cassazione la contribuente propone ricorso, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

– Successivamente, la società ha depositato, nell’ordine: rinuncia al ricorso, istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio e memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, confermativa dei precedenti atti e dei documenti allegati.

CONSIDERATO

che:

La contribuente ha provveduto a depositare “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” (D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito dalla L. n. 136 del 2018), ritualmente comunicata all’Ufficio; “Comunicazione delle somme dovute Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione” rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.

– La rinuncia al ricorso risulta notificata ritualmente – alla luce della documentazione prodotta – sia alla Agenzia delle Entrate che alla Avvocatura Generale dello Stato.

– Deriva da quanto esposto che il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472