Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37426 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36792/2019 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ivpc Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Quattro Fontane, 161, presso lo Studio Legale Nctm rappresentato e difeso dagli avvocati Angiani Angelo, Berruti Giuliano;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3956/2019 della COMM. TRIB. REG., CAMPANIA, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la commissione tributaria regionale della Campania ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento emessi da essa ricorrente nei confronti della Italian Vento Power Corporation s.r.l., titolare di diritti di superficie su aree su cui insistono 4 parchi eolici, in rettifica della rendita proposta dalla società con procedura DOCFA includendo tra gli elementi di computo della rendita il sostegno (torre) del rotore e della navicella eolica, escluso invece dalla società – secondo la CTR a piena ragione – in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica a termini della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21;

2. la Italian Vento Power Corporation s.r.l. propone controricorso con ricorso incidentale condizionato; deposita memoria;

3. l’Avvocatura dello Stato, in data 28 settembre 2021, ha depositato istanza di rinvio del seguente tenore “In data 8/09/2021 (udienza pubblica) sono state introitate in decisione numerose cause dell’Agenzia delle Entrate contro varie Società, aventi ad oggetto avvisi di accertamento della rendita catastale di unità immobiliari, censite nel catasto urbano in varie province, sulle quali insistono pale eoliche. L’Agenzia aveva interesse alla rimessione alle sezioni Unite per avere un orientamento di massima. La Corte di Cassazione ha depositato da poco le sentenze relative all’udienza dell’8/09/2021, sentenze che sono tutte sfavorevoli all’Agenzia. Pertanto si chiede un rinvio al fine di consentire a questa Avvocatura di poter riferire ed inviare l’Agenzia delle Entrate le sentenze in modo da valutare le successive iniziative”.

CONSIDERATO

che:

1. l’istanza di rinvio presentata dalla Avvocatura dello Stato non può trovare accoglimento: la circostanza che l’istante avesse interesse alla rimessione alle Sezioni Unite delle cause trattate all’udienza pubblica dell’8 settembre è ormai irrilevante. Peraltro l’orientamento di questa Corte in merito alla questione centrale in dette cause e nella causa che occupa è univoco e consolidato (come si dirà oltre). La generica, dedotta esigenza di riferire all’Agenzia delle Entrate sull’esito di dette cause in vista di imprecisate “successive iniziative” non giustifica il rinvio;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta che la CTR, recependo in toto la tesi della società anche sul richiamo a relazioni tecniche da quest’ultima deposite, aveva violato “gli artt. 112,132 c.p.c., e prima ancora ed in misura assorbente le garanzie del diritto di difesa e di contraddittorio dell’ufficio ex art. 2 Cost., art. 111 Cost., le cui difese non hanno avuto alcun riscontro espresso”;

3. il motivo è manifestamente destituito di fondamento (tanto che la stessa ricorrente, subito dopo averlo formulato, passa a formulare il motivo successivo scrivendo: “in disparte tale primo motivo di impugnazione…”).

Più volte la Corte ha precisato che il giudice del merito non è tenuto a dare conto di ogni allegazione, essendo invece solo tenuto, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, ad esporre, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).

Nel caso di specie la CTR ha ampiamente argomentato sul perché le torri di cui trattasi, di sostegno dei rotori e delle pale eoliche, sono da considerarsi componenti impiantisitiche funzionali al processo di produzione dell’energia e quindi da ritenersi, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, escluse dal novero degli elementi di calcolo della rendita degli impianti. Ha fatto riferimento alle relazioni tecniche della contribuente ma, al contrario di quanto viene lamentato con il motivo in esame, non ha trascurato la posizione dell’Agenzia. Si legge infatti nella sentenza impugnata che la natura e la funzione della torre sono ben delineate nei “pareri prodotti dalla contribuente nel giudizio” la cui conclusione “non sembra essere stata tecnicamente smentita dall’Ufficio”;

4. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, per avere la CTR ritenuto che le torri non dovevano essere ricomprese tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale degli impianti;

5. il motivo è infondato.

La CTR ha richiamato il testo della normativa (“A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”) e ne ha dato una interpretazione conforme a quella datane, in più occasioni (sentenze 22 settembre 2021 nn. da 25784 a 25793; ordinanze 26 febbraio 2021, nn. 5460, 5459 e 5458; 6 ottobre 2020, nn. 21462, 21461,21460; 5 ottobre 2020, nn. 21288, 21287, 21286; 30 settembre 2020, nn. 20728, 20727, 20726) e in modo compatto, da questa Corte di Cassazione (cui spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ex art. 65).

E’ stato infatti affermato da questo giudice di legittimità che la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, non è legata alla consistenza fisica né all’ancoraggio stabile al suolo dei manufatti e si incentra invece sul loro impiego nel, sulla loro strumentalità rispetto al, processo produttivo; tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale; è quindi possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità, come il caso delle torri, debba essere escluso dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalizzazione al processo produttivo (e, nel caso di specie, come già rilevato, tale specifica funzionalizzazione è stata accertata dalla CTR);

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. il ricorso incidentale, espressamente proposto in via condizionata all’accoglimento del ricorso, resta assorbito;

8. le spese sono compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla questione centrale, oggetto del secondo motivo di ricorso, è sopravvenuta durante il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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