LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18507/2015 R.G. proposto da:
M.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Angelo Caramanno, ed elettivamente domiciliato presso lo studia dell’Avv. Andrea Rossi, in Roma, piazza Sallustio, n. 3;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 240/12/2015, depositata il 14 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vitiello Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da M.R. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (n. 218/13/2012), che aveva rigettato il ricorso presentato dal contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, avendo il contribuente utilizzato il credito in compensazione negli anni 2005, 2006 e 2007 per importi, rispettivamente, per gli anni 2005 e 2006, al di sotto del limite di legge (della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. f), e per l’anno 2007, al di sopra del limite di legge. Il giudice d’appello evidenziava che, poiché le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell’istanza del contribuente non arano state effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, il soggetto interessato era decaduto dal contributo, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. g).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
4. Il contribuente ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese alle liti, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (“Rottamazione cartelle), ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, e delle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002. Eccezione di incostituzionalità della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. g)”. La L. n. 388 del 2000, art. 3, ha previsto un’ipotesi di agevolazione fiscale consistente in un credito di imposta a favore di soggetti titolari di un reddito d’impresa che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, avessero effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, nei territori di cui all’obiettivo 1 del Reg. CE n. 1260 del 1999. Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10, ha eliminato la fruizione automatica del beneficio fiscale, prevedendo una specifica procedura di accesso all’agevolazione, attraverso la presentazione di un’istanza che contribuente deve presentare al Centro Operativo di ***** (COP).
Tutta via, l’utilizzo è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello in cui è presentata l’istanza. Sono stati, poi, fissati limiti di importo relativi alla fruizione del credito per ciascun periodo compreso nel triennio di riferimento. Il mancato rispetto dei limiti di importo per la compensazione del credito comporta la decadenza dal diritto al contributo. L’Agenzia delle Entrate, con cartella in esame, ha disconosciuto parte del credito portato in compensazione, in quanto detto credito è stato utilizzato in compensazione per le annualità 2005 e 2006 in misura inferiore al limite minimo, ritenendo così il contribuente parzialmente decaduto dal diritto al contributo. Tuttavia, l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, seguita anche dai giudici di merito, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost.. Il limite minimo di utilizzo del credito in compensazione, infatti, avrebbe un senso e rispetterebbe lo spirito della legge solo laddove vi fosse l’effettiva possibilità di giovarsi della riconosciuta agevolazione fiscale. Tuttavia, tale previsione perderebbe senso laddove non vi fosse per il beneficiario dell’agevolazione la possibilità effettiva di poter e giovare, per carenza di imposte e/o contributi da versare. Il contribuente non ha rispettato il limite minimo di utilizzo del credito d’imposta per gli anni 2005 e 2006 soltanto per “carenza di capienza tributaria/contributiva”. Tale ipotesi non è contemplata dalla normativa di riferimento.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “l’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata”, in quanto il giudice d’appello non avrebbe rispettato l’obbligo previsto di adeguata e puntuale motivazione della propria decisione.
3. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Invero, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3, e, con la memoria depositata il 9 settembre 2021, ha chiesto dichiararsi “cessata la materia del contendere”, con integrale compensazione delle spese di lite.
Deve dunque, applicarsi il principio per cui, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876).
Anche nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
5. Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo co.nto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata 6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” – fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016 – (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021