Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37438 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17053/2015 R.G. proposto da:

B.A.M. (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. SALVATORE ORESTANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, Via de’ Prefetti, 26;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3305/38/14, depositata in data 19 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

La contribuente B.A.M. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2003, con il quale erano stati recuperati a tassazione redditi di locazione non dichiarati, deducendo che l’immobile non fosse più concesso in locazione da alcuni anni.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. La CTR del Lazio, con sentenza in data 19 maggio 2014, ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo non provata la cessazione del rapporto locatizio con atto avente data certa. Il giudice di appello ha, in particolare, ritenuto che la contribuente potesse provare tale circostanza per testi, ritenendo che le dichiarazioni di terzi abbiano valore meramente indiziario.

Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo. L’amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio non con controricorso ma con “atto” ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione “della normativa contenuta nella L. n. 431 del 1998”, nonché violazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente dovesse provare la cessazione del contratto attraverso un atto avente data certa concernente la disdetta del contratto di locazione. Osserva il ricorrente come il contribuente non abbia alcun obbligo di comunicare variazioni del contratto originariamente registrato. Deduce parte ricorrente di avere ricevuto il preavviso di cessazione del contratto da parte del conduttore, osservando in fatto che l’immobile sarebbe rimasto in stato non locativo, come risultante dalle dichiarazioni acquisite agli atti del giudizio. Osserva, infine, il ricorrente, come non sia concesso all’Ufficio dedurre l’esistenza di redditi ipotetici in assenza di specifico accertamento del presupposto impositivo.

2. Il ricorso è infondato. Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, (TUIR), attuale art. 26TUIR, dispone che “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili (…) per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”, risultando i redditi fondiari tassati secondo il principio di competenza e non di cassa.

3. Eccezionalmente – come prevede la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8, comma 5, (norma implicitamente richiamata da parte ricorrente), nella formulazione pro tempore, “i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”. Tale norma ha introdotto una eccezione alla presunzione di percezione dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo di competenza dell’anno di imposta, consentendo al contribuente locatore di non dichiarare i canoni non percepiti qualora si sia concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Qualora, poi, nell’ambito del medesimo procedimento, venga accertato e indicato l’importo dei canoni non percepiti, al dichiarante compete, per lo stesso importo, un credito di imposta.

4. La natura eccezionale della previsione di cui al secondo periodo dell’art. 23 TUIR, comma 1 (nella formulazione pro tempore) è evidenziata, oltre che dal riferimento ai soli redditi derivanti da contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo – con esclusione, pertanto, dei redditi derivanti da immobili locati a uso non abitativo (Cass., Sez. V., 9 maggio 2019, n. 12332) – dall’espresso riferimento (quanto alla formulazione pro tempore) alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità, procedimento che funge anche da quantificazione dei canoni non riscossi, precedentemente alla conclusione del procedimento, sui quali applicare un credito di imposta. Al di fuori di tali casi, deve, pertanto, applicarsi il principio della presunzione di percezione del reddito come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito (secondo competenza) e non quello percettivo (per cassa), come indicato dalla Circolare n. 150/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 luglio 1999, con conseguente assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione non riscossi o, comunque, non percepiti.

5. Ove, pertanto, il contribuente intenda sottrarsi al principio di tassazione secondo il principio di competenza, deve dimostrare l’esistenza di un fatto impeditivo, analogo alla risoluzione per inadempimento, come il recesso anticipato del conduttore, opponibile all’amministrazione finanziaria con atto avente data certa (Cass., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15352). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la contribuente non avesse dato prova dello scioglimento del contratto con atto avente data certa (al fine di sottrarsi all’applicazione del principio di imputazione per competenza dei redditi fondiari), ritenendo che la dichiarazione di terzi acquisita agli atti del giudizio avesse mero valore indiziario, non si è sottratta alla corretta applicazione dei suindicati principi.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di proposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione finanziaria. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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