LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29288-2020 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RUGGERO DI SICILIA, N. 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GRIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI BOLOGNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 266/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 05/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
L.S. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 266 del 5. 2. 2020 del Tribunale di Bologna, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Bologna che gli aveva applicato la sanzione per la violazione del C.d.S., art. 7, per avere circolato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione;
La Prefettura UTG di Bologna non si è costituita.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 12, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione contestata nonostante che la vettura dell’opponente fosse autorizzata al transito nella zona a traffico limitato in quanto dotata di permesso riservato agli invalidi, in difetto della prova della presenza della persona invalida nell’autovettura, laddove la norma non impone altro obbligo se non l’esposizione del contrassegno medesimo;
il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che l’opponente avesse dovuto provare la presenza dell’invalido a bordo della sua autovettura e non invece che fosse a carico dell’Amministrazione la prova contraria, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria da essa fatta valere;
i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati, in quanto, premesso che la sentenza ha accertato che il contrassegno invalidi era stato rilasciato a persona diversa dalla opponente, la circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l’autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale (Cass. n. 1292 del 2008), con l’effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l’uso dell’autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità di superare il divieto di circolare nelle predette zone;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1);
nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021