LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26005/2018 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA ARSENALE ARL, IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO CARROZZA, FRANCESCO CARROZZA, CARLO CARROZZA;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ ***** SRL, IN PERSONA DEL CURATORE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 18, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TOMMASINI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 821/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. All’esito del rapporto d’appalto dell’1.12.1993 tra l'***** s.r.l. e la Cooperativa Edilizia Arsenale s.c.a.r.l., avente ad oggetto la costruzione di 40 alloggi di ERP con contributo della Regione siciliana, l’impresa ebbe ad accedere all’arbitrato previsto dalla clausola compromissoria, ponendo quesiti relativi alla spettanza di indicate somme per revisione prezzi.
1.1. Nel contraddittorio con la Cooperativa Edilizia Arsenale s.c.a.r.l., il Collegio arbitrale, con lodo del 3.4.2004, dichiarò spettante all’impresa, per compenso revisionale secondo il sistema del prezzo chiuso, la somma di Euro 544.958,78.
1.2. La Cooperativa impugnò il lodo innanzi alla Corte di Appello di Messina, che ne dichiarò la nullità e, in sede rescissoria, rigettò la domanda della ***** di pagamento di Euro 544.958,78 per compenso revisionale.
1.3. La Corte di cassazione, su ricorso dell’impresa, con sentenza del 24.10.2011 n. 22333, cassò la decisione della Corte d’appello di Messina in quanto la L.R. Siciliana n. 21 del 1985, nella parte in cui sottoponeva a divieto di revisione prezzi, con il temperamento limitato del prezzo chiuso, i soggetti privati appaltanti lavori pubblici, non era applicabile alle società cooperativa a responsabilità limitata. Secondo la Corte di legittimità, non poteva assumere rilievo la permanente previsione di una vigilanza nei riguardi del soggetto di diritto privato-cooperativa edilizia perché detta vigilanza era diretta a tutela non dell’operatività di un organismo di diritto pubblico ma delle sole ragioni della correttezza nella gestione dei contributi dei quali venga a beneficiare la società di capitali-cooperativa.
1.4. Quanto alla contrarietà alla legge dell’interpretazione del contratto da parte degli arbitri, questa Corte osservò che la corte territoriale aveva errato nel sostituire la propria interpretazione letterale, teleologica sistematica a quella data dagli arbitri, pervenendo ad un accertamento della volontà contrattuale che in alcun modo le competeva, alla stregua del costante orientamento di questa Corte sui limiti del sindacato impugnatorio sulla interpretazione arbitrale del contratto (Cass. 8049 del 2011, ed ante in Cass. 13511 del 2007 e 6423 del 2003).
1.5.Quel che più specificamente rileva in questa sede, riguarda l’interpretazione dell’atto integrativo 5.9.1997, con il quale le patti convennero di rinviare al 30.11.1998 il termine di ultimazione dei lavori e, segnatamente, l’operatività della revisione prezzi sino a tale data. Questa Corte ha ritenuto assorbite le censure attinenti all’interpretazione dell’atto integrativo dall’accoglimento dei motivi riguardanti la revisione dei prezzi in quanto ” solo affermata la esistenza della valida ricezione contrattuale dell’istituto, nelle forme possibili, sarà infatti corretto interrogarsi sulla esistenza della questione de qua (nel senso che sia stata esattamente denunziata al giudice dell’impugnazione) e sulla sua soluzione (essere o meno l’atto 5.9.1997 comunque cronologicamente limitativo della revisione)”.
1.6. La Corte d’appello di Messina, in sede di rinvio, con sentenza del 24.7.2017, ha rigettato l’impugnazione avverso il lodo arbitrale e, quanto all’accordo integrativo, ha accertato che esso non potesse essere interpretato come limitativo della revisione dei prezzi tanto più che la proroga era avvenuta per venire incontro alle esigenze della stazione appaltante.
2. Per la cassazione ha proposto ricorso la Società Cooperativa Edilizia Arsenale sulla base di tre motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso il fallimento dell'***** s.r.l..
2.3. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito omesso di esaminare tutte le clausole relative all’accordo integrativo del 5.9.1997, dalle quali di evincerebbe come detto accordo non si limitava a prorogare il termine di consegna e completamento dei lavori ma lo disciplinasse in modo autonomo. La motivazione della corte di merito sarebbe quindi del tutto carente ed inadeguata perché non avrebbe tenuto conto delle disposizioni contenute nelle singole clausole e del fatto che, se la società appaltatrice avesse avuto diritto alla revisione, le parti avrebbero inserito una apposita clausola in tal senso.
1.1. Il motivo non è fondato.
1.2. La corte di merito ha esaminato il lodo arbitrale del 5.9.1997, con il quale le patti convennero di rinviare al 30.11.1998 il termine di ultimazione dei lavori, confermando l’insussistenza di profili di nullità del lodo arbitrale, che aveva ritenuto l’operatività della revisione prezzi sino a tale data.
1.3.Alla stregua del costante orientamento di questa Corte sui limiti del sindacato impugnatorio sulla interpretazione arbitrale del contratto, richiamato nella sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 8049 del 2011, ed ante in Cass. 13511 del 2007 e 6423 del 2003), la corte di merito ha escluso che l’accordo integrativo potesse essere interpretato come limitativo della revisione tanto più che la proroga era intervenuta per esigenze della stazione appaltante (pag.20 della sentenza impugnata).
1.4. Il ricorso contrappone all’interpretazione plausibile della corte di merito, che ha valutato l’intenzione delle parti non solo dal tenore letterale del contratto ma anche dalla circostanza che la proroga fosse stata determinata da specifiche esigenze della stazione appaltante – che quindi non dovevano arrecare pregiudizio all’impresa – senza dedurre specifiche violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale.
1.5. Va quindi ribadito il principio secondo cui l’interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicità della motivazione ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti (Cass. 2717 del 2007).
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha considerato che, in seguito alla condanna della stazione appaltante al pagamento della somma di Euro 544.958,78, a titolo di revisione prezzi, la ricorrente avrebbe pagato all’impresa la somma di Euro 282.479,34 nel luglio- settembre 2005, sicché residuerebbe l’importo di Euro 262.479,44. La corte territoriale avrebbe errato nell’omettere di esaminare, in sede di rinvio, l’avvenuto pagamento di detta somma sull’errato rilievo che nel giudizio di rinvio non possano essere proposte nuove domande o eccezioni mentre tale esame non sarebbe precluso se derivante dalla sentenza di cassazione.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 5137 del 2019). Ancor più significativamente, si è sancito che il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 c.p.c., come un giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (cfr. Cass. n. 27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017; Cass. n. 16180 del 2013, che ha altresì specificato che in siffatte ipotesi, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3).
2.2. Si tratta, dunque, come appare di tutta evidenza, di un’affermazione applicabile alla fattispecie in esame in cui il giudice di merito, nel confermare le statuizioni contenute nel lodo arbitrale, deve garantire il pieno ed effettivo dispiegamento dei diritti delle parti e dei loro rapporti di dare ed avere, con particolare riferimento all’accertamento dell’avvenuto pagamento del compenso a titolo di revisione prezzi, che rientra nel thema decidendum devoluto al giudice del rinvio.
2.3. Poiché il pagamento parziale integra un fatto sopravvenuto riguardante la controversia in decisione, certamente riconducibile alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, esso doveva essere esaminato dal giudice di rinvio (Cass. Civ., Sez., Trib., 30/09/2015, n. 19424).
3. Il secondo motivo di ricorso va, pertanto, accolto ed assorbito il terzo motivo.
3.1.La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che applicherà il seguente principio di diritto: “il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 c.p.c., come un giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, anche sopravvenuti, intesi in senso storico o normativo, rilevanti ai fini della decisioni, salvo che si siano verificate decadenze”.
3.2. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1366 - Interpretazione di buona fede | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 345 - Domande ed eccezioni nuove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 394 - Procedimento in sede di rinvio | Codice Procedura Civile