LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5281/2020 R.G. proposto da:
Admiral Intermediary Services S.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Minolfo;
– ricorrente –
contro
Autocarrozzeria B.F.;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 495/2019, depositata il 5 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal consigliere Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 5/12/2019, il Tribunale di Sciacca ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dalla Autocarrozzeria B.F. per la condanna della Admiral Intermediary Services S.A. al pagamento della somma di Euro 2.775 quale saldo del credito risarcitorio da sinistro stradale ad essa ceduto da G.A..
2. Per la cassazione di tale sentenza la società soccombente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’intimata non svolge difese nella presente sede.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza di primo e secondo grado nonché dei relativi procedimenti per error in procedendo, non essendo stato mai evocato in giudizio il proprietario del veicolo asseritamente danneggiante malgrado sia “parte necessaria” pure nella fattispecie di indennizzo diretto e sussistendo, di tal guisa, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado (che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio), né da quello di appello (che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1), così restando viziato l’intero processo.
2. Il motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure.
Osserva il Collegio come, al caso di specie (relativo a una controversia avente comunque a oggetto l’esercizio dell’azione diretta ex art. 149 del Codice delle assicurazioni: cfr. pagg. 2-3 del ricorso), trovi applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (Codice delle assicurazioni private), promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, art. 144, comma 3, (v. Cass. 7755 del 08/04/2020; n. 21896 del 20/09/2017, con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, Il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 18724 del 09/12/2003).
3. Nel caso di specie, essendosi celebrato l’intero giudizio in assenza del proprietario del veicolo danneggiante, dev’essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Ribera, cui demanda di provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021