Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37472 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20257-2020 proposto da:

A.G., Z.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENATO FUCINI 63, presso lo studio dell’avvocato CARLA MONTANARO, rappresentati e difesi dall’avvocato BARTOLOMEO SPAZIANO;

– ricorrenti –

contro

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 34, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO NUNE’, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO PAPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1798/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda, proposta da Z.M.R. e A.G. nei confronti di Z. Adelaide, volta all’accertamento delle illegittimità delle aperture che si aprivano sull’area cortili zia di loro esclusiva proprietà, con conseguente obbligo di apporre le inferriate;

– gli attori deducevano che con l’atto di donazione del ***** era stato previsto, in favore della proprietà dei convenuti, il diritto di servitù di veduta su tale area ma le finestre realizzate consentivano anche il passaggio sul fondo servente;

– la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda;

– poiché l’atto di donazione consentiva la veduta sul fondo altrui, la realizzazione di inferriate non avrebbero consentito il comodo affaccio;

– le finestre erano state realizzate ad un metro e trenta da terra e gli infissi che si aprivano all’interno sicché il passaggio poteva realizzarsi solo saltando da tale altezza, il che costituiva un uso abnorme delle finestre;

– per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Z.M.R. e A.g. sulla base di un unico motivo;

– ha resistito con controricorso Z.A.;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 900 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello errato nell’interpretazione dell’atto di donazione del *****; i ricorrenti sostengono che, con tale atto, le parti volevano impedire l’accesso alla proprietà esclusiva dei ricorrenti, attraverso la trasformazione delle porte in finestre ma la realizzazione delle finestre ad un’altezza di un metro e trenta consentirebbe il passaggio sull’area pertinenziale di loro proprietà; la corte avrebbe, inoltre errato, nell’affermare che l’apposizione delle grate non consentisse l’esercizio della veduta;

– il motivo è inammissibile;

– l’attività di interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 e ss. c.c., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536);

– l’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178);

– la Corte d’appello di Napoli ha interpretato l’atto di donazione nel senso che le parti avevano inteso mantenere la servitù di veduta sul fondo altrui ma non l’accesso sul medesimo, obbligando la proprietaria del fondo dominante a trasformare le porte in finestre;

– ne consegue che, correttamente, la Corte distrettuale ha ritenuto che la realizzazione delle finestre ad un’altezza di metri 1,30 impediva il passaggio sul fondo altrui se non in modo anomalo, ovvero saltando dalla finestra;

– inoltre, l’apposizione di grate non avrebbe consentio l’esercizio della veduta, ovvero la cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente” siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. (cfr. ad es. Cass. n. 7267 del 12/05/2003 e n. 26049 del 10/12/2014).

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Suprema Corte di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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