LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15076-2019 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA n. 909, presso lo studio dell’avvocato SABRINA PRIMAVERA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICAELA ZANNINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI FERRARA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 776/2018 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 16.2.2018 G.S. proponeva opposizione avverso il provvedimento della Prefettura di Ferrara con il quale era stata sospesa la sua patente di guida per un anno, in conseguenza dell’accertamento della violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per guida in stato di ebbrezza.
Con sentenza n. 274/2018 il Giudice di Pace di Ferrara, nella resistenza della Prefettura, rigettava il ricorso.
Interponeva appello avverso detta decisione il G. e il Tribunale di Ferrara, con la sentenza impugnata, n. 776/2018, dichiarava inammissibile l’appello, perché l’appellato aveva omesso di specificare i motivi di appello e di confutare le statuizioni contenute nella decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.S., affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ferrara, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Non risultano depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
G.S. proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso un’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione. Interponeva appello il G. e il Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile il gravame.
Ricorre per la cassazione di detta decisione G.S. affidandosi a due motivi.
Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, perché quella allegata dal ricorrente contiene espressioni incompatibili con la specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c., e dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155, secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali”; conf. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 551515; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6070 del 21/03/2005, Rv. 583207)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore, poiché la procura, redatta su foglio separato, risulta conferita “… a rappresentarmi e difendermi in ogni fase del presente giudizio e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello e di esecuzione” e quindi con l’uso di espressioni oggettivamente non idonee ad esprimere la specialità del mandato, né ad indicarne il collegamento con la proposizione del ricorso per cassazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività da parte intimata nel presente giudizio di legittimità
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021