Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37478 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7317-2020 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI n. 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI, che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

CA.AN.MA., C.R. e C.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 22777/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/09/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

C.S. evocava in giudizio C.C. per il pagamento di Euro 11.041,84 a fronte delle riparazioni eseguite sulla vettura del convenuto.

Con sentenza n. 218/2006, emessa nella resistenza del C., il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, rigettava la domanda di C.S., sul presupposto che costui non avesse adeguatamente provato l’esistenza di un accordo tra le parti per l’importo delle riparazioni di cui è causa.

Interponeva appello avverso detta decisione C.S. e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 8386/2006, emessa nella resistenza di parte appellata, riformava la decisione di prime cure, ravvisando la prova di un accordo verbale tra le parti, e condannava il C. al pagamento, in favore degli eredi dell’appellante, medio tempore deceduto, della somma di Euro 9.510,70 corrispondente alla differenza ancora dovuta rispetto al preventivo.

Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione C.C. e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22777/2019, emessa nella resistenza degli eredi di C.S., rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la revocazione di detta decisione C.C..

Ca.An.Ma., C.R. e C.M., eredi di C.S., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di revocazione.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

C.C. propone ricorso per la revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., dell’ordinanza n. 22777/2019 di questa Corte, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denuncia l’erronea percezione, da parte della Corte, del contenuto di un documento – la lettera dell'***** a firma del legale del carrozziere – e del fatto che la riconsegna del veicolo al C. fosse avvenuta in conseguenza della predetta missiva.

Il motivo non si confronta con la ratio del provvedimento impugnato, con il quale era stato respinto il ricorso proposto dal C. avverso la sentenza n. 5089/2014 della Corte di Appello di Roma. L’ordinanza n. 22777/2019, infatti, ha respinto, per quel che qui interessa, il primo motivo del ricorso, con il quale il C. denunciava che il giudice di seconde cure avesse deciso sulla base di presunzioni e congetture, affermando che “… diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il ragionamento operato dalla Corte territoriale e conducente alla soluzione del riconoscimento del compenso in favore dell’autocarrozziere non è basato su un percorso presuntivo, ma su riscontri oggettivi ritenuti emersi dall’esperita istruzione, che costituiscono, quindi, frutto di una mera valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità” (cfr. pag. 4). Tale, decisivo, passaggio della motivazione, evidenzia che con l’ordinanza impugnata il ricorso del C. è stato rigettato non già sulla base di una erronea percezione di elementi di fatto, bensì in quanto la censura incideva sull’apprezzamento riservato al giudice di merito”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il ricorrente, invero, afferma, nella memoria, che la Corte di Cassazione avrebbe errato nel ritenere che il giudice di merito avesse configurato l’esistenza dell’accordo tra le parti sulla base di “riscontri emersi dall’esperita istruzione”, poiché in effetti tale accordo sarebbe stato configurato in base ad una fallace interpretazione delle prove operata dalla Corte distrettuale, Tale deduzione conferma, da un lato, l’inammissibilità, o comunque l’infondatezza, del motivo proposto in sede di legittimità dall’odierno ricorrente, poiché esso ineriva alla valutazione delle risultanze istruttorie, ed evidenzia, dall’altro lato, l’assenza di un vizio revocatorio nell’ordinanza impugnata, poiché la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal C. sulla base di una valutazione di diritto, e non invece di una erronea percezione di un fatto storico.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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