LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18201/2020 R.G., proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Vezzosi e dall’avv. Michela Pasqualetti, con domicilio in Bibbiena, loc.
Ferrantina n. 26/A.
– ricorrente –
contro
C.F. E J.C..
– intimati –
avverso il decreto del tribunale di Firenze, pubblicato il 7.4.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. B.M. propone ricorso basato su un unico motivo avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di J.C., consulente tecnico nominato d’ufficio nella causa civile proposta dal ricorrente nei confronti di C.F..
J.C. e C.F. sono rimasti intimati.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, esponendo che il decreto è stato emesso in totale carenza di potere, allorquando il tribunale aveva già definito la causa in cui era stata espletata l’attività del consulente.
Il ricorso è fondato.
L’esame degli atti conferma che il decreto di liquidazione è stato emesso in data 9.4.2020, allorquando era già stata depositata – in data 18.12.2019 – la sentenza resa a definizione del processo in cui il resistente aveva svolto l’attività di c.t.u., conseguendone la nullità insanabile del provvedimento.
Questa Corte ha stabilito che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme.
Trattandosi di atto reso in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, contro il decreto è ammissibile non già l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., n. 3 (Cass. n. 20478 del 2017; Cass. n. 28299 del 2009).
Segue accoglimento dell’unico motivo di ricorso.
Il decreto è cassato senza rinvio, non potendo il giudice adito pronunciare sulla richiesta di liquidazione dopo l’emissione della sentenza conclusiva del giudizio in cui era stata svolta la consulenza tecnica.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, non avendo i ricorrenti in alcun modo dato causa al vizio della pronuncia.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021