Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37481 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2436-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA C.

SALISTRI n. 2, presso lo studio dell’avvocato LUISA BUONGIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO ROMANO e RAFFAELE DI MONDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempere, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei Presidente pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, ed UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del Rettore pro tempore, tutti domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2909/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 7.12.2015 G.M. evocava in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università Federico II di Napoli, per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 33.559,70 a titolo di remunerazione per l’attività professionale espletata.

Con sentenza n. 7975/2017 la domanda veniva accolta nei soli confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quest’ultima interponeva appello e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 2909/2018, emessa nella resistenza di G.M., rigettava il gravame, compensando le spese del secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.M., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università Federico II di Napoli.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, fuori termine.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

ACCOGLIMENTO del ricorso.

G.M. propone ricorso, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2909/2018, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla odierna contro ricorrente avverso la decisione di prima istanza e disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché, a fronte dell’integrale rigetto dell’impugnazione, la Corte di Appello avrebbe comunque compensato le spese del grado, senza fornire alcuna idonea motivazione a sostegno di detta decisione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché pur rigettando l’impugnazione la Corte distrettuale avrebbe compensato anche le spese di prime cure.

Entrambi i motivi sono fondati.

Il primo, alla luce del principio secondo cui “Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv. 652795), con l’ulteriore precisazione che le eventuali ragioni di gravità ed eccezionalità vanno indicate espressamente ne/1a motivazione e non possono risolversi in mere espressioni di stile né in formule generiche (quali, ad esempio, “la natura della controversia”), inidonea a consentire il necessario controllo sull’esercizio del potere in esame (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998).

Il secondo, in quanto a fronte dell’integrale rigetto del gravame il giudice di seconde cure non avrebbe potuto modificare il governo delle spese operato dal Tribunale, che aveva condannato la parte resistente anche alle spese del primo grado di giudizio”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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