LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27291-2019 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’
PICCINNI n. 87, presso lo studio dell’avvocato LUCIA GIUSTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FURNARI;
– ricorrente –
contro
A.O. e M.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato l’8.2.2010 A.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *****, emesso dal Tribunale di Catania in favore di A.O. e M.A..
Nella resistenza degli opposti, il Tribunale, con sentenza n. 1288/2015, rigettava l’opposizione condannando l’opponente alle spese di primo grado.
Interponeva appello la A. e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, n. 247/2019, emessa nella resistenza degli appellati, dichiarava inammissibile il gravame perché la notificazione dell’atto di appello era avvenuta con il mezzo della posta elettronica certificata, nell’ultimo giorno utile, dopo le ore 21, e si era quindi perfezionata, in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, convertito in L. n. 221 del 2012, alle ore 7 della mattina successiva.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.G., affidandosi ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Non risultano depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.
ACCOGLIMENTO del ricorso.
A.G. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 247/2019, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dalla odierna ricorrente avverso la decisione di prima istanza perché la notificazione dell’atto di appello era avvenuta con il mezzo della posta elettronica certificata, nell’ultimo giorno utile, dopo le ore 21, e si era quindi perfezionata, in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, convertito in L. n. 221 del 2012, alle ore 7 della mattina successiva.
L’unico motivo è fondato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato l’incostituzionalità del citato art. 16, nella parte in cui essa prevede che la notificazione si abbia per perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, e non invece nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata contenente l’atto notificato per via telematica, con conseguente applicazione, anche in questa fattispecie, del cd. principio della scissione degli effetti della notificazione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020, Rv. 657243)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021