LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18008-2020 proposto da:
CLEANPOWER SOGLIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO LEONETTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3985/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 15 ottobre 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla Cleanpower Soglio s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di pagamento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recuperava, in relazione agli anni 2010 e 2011, le accise sull’energia elettrica, oltre interessi, con irrogazione delle sanzioni. Sosteneva l’Ufficio che la contribuente aveva fruito indebitamente dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 52, comma 3, lett. b), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola successivamente.
Riteneva la CTR che la società non esercitando un impianto di produzione di energia elettrica non poteva essere considerata autoproduttore e che l’energia elettrica acquistata (e non prodotta in proprio) veniva ceduta ad altri soggetti, di modo che la contribuente non poteva avvalersi dell’esenzione dall’accisa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 52, comma 3, lett. b). I giudici di appello dichiaravano assorbita ogni altra questione prospettata con l’atto di appello.
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge ed errata interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 52 TUA, comma 3, lett. b), e al D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, per non avere la CTR ritenuto che la società contribuente è una impresa di autoproduzione ai sensi e per gli effetti delle diposizioni suindicate e quindi non tenuta al pagamento delle accise sull’energia elettrica.
La censura è infondata, in quanto si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte.
Si è difatti osservato che “In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 52, comma 3, lett. b), per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo al D.Lgs. n. 79 del 2009, art. 2, comma 2, in quanto, regolando il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale” (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: “In tema di accise, le società consortili costituite per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, comma 1, lett. b), mentre ne sono esentate, ai sensi dello stesso decreto, art. 52, comma 3, lett. b) (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 1, comma 1, lett. m) solamente a condizione che l’energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell’esenzione limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati” (Cass. n. 26142 del 2019). In senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla Cleanpower Soglio s.r.l., Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla interpretazione della L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 11. Deduce la ricorrente che la CTR aveva erroneamente dichiarato assorbite le censure formulate dall’appellante concernenti il legittimo affidamento che si era ingenerato nella società contribuente circa l’esenzione dall’accisa nonché riguardo agli effetti riconducibili alla presentazione delle istanze di interpello.
La censura è fondata.
La CTR ha errato nel dichiarare assorbite le questioni concernenti la dedotta violazione dei principi di cui alla L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 11, prospettate dalla contribuente con i motivi di gravame trascritti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, posto che l’accoglimento di tali censure avrebbe potuto comportare l’annullamento della pretesa impositiva, confermata invece dai giudici di appello. La decisione su tali questioni non poteva dunque ritenersi superflua, di guisa che l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (cfr. Cass. n. 12193 del 2020).
In conclusione, contrariamente alla proposta del relatore, in accoglimento del secondo motivo ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021