LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8074-2020 proposto da:
D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO NAVACH;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3476/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19.9.19, il tribunale di Bari ha accertato il diritto all’assegno di invalidità del ricorrente in epigrafe ed ha compensato le spese in ragione della proposizione di due procedimenti coevi aventi ad oggetto l’accertamento delle condizioni sanitarie dell’istante (peraltro richieste con distinte domande amministrative presentate lo stesso giorno).
Avverso tale sentenza ricorre l’assistita con un motivo, illustrato da memoria, in ordine alla compensazione delle spese. L’INPS è rimasto intimato.
Il motivo è manifestamente fondato.
Occorre premettere, come precisato dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., che il presente giudizio ha ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie della ricorrente per beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità (riconosciuto dal giudice di merito), e che l’altro procedimento cui il tribunale ha fatto riferimento nella decisione sulle spese attiene alle condizioni sanitarie inerenti prestazione del tutto diversa (indennità di accompagnamento), del pari riconosciute alla ricorrente.
In tale contesto, la proposizione di procedimenti – amministrativi e giudiziari – distinti (per quanto implicanti entrambi la verifica in accertamento preventivo delle condizioni sanitarie dell’istante, ma con riferimento ai requisiti di prestazioni diverse) è del tutto legittima e non può in quanto tale integrare le ragioni richieste dalla legge per la compensazione delle spese.
Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019 (Rv. 653625 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4521 del 21/02/2017, Rv. 643983 – 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019, Rv. 652328 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6059 del 09/03/2017, Rv. 643329 – 01) che, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al capo relativo alle spese e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale per un nuovo esame sul punto ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021