Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37504 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29967-2019 proposto da:

COOPERATIVA DI LAVORO F.O. A R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA MARIA TAMBURRO, ALESSIA CARRETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere partecipata Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

La CTR della Toscana con sentenza n. 347/2019 rigettava l’appello proposto dalla Cooperativa di Lavoro F.O. a r.l. nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente presentato nei riguardi degli avvisi di accertamento della Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all’omessa dichiarazione dell’imposta in questione avente ad oggetto un’area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti.

Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell’amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamone.

Osservava, in particolare, che costituiva circostanza pacifica che il Porto di Talamone era gestito da Autorità Marittima, segnatamente l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, e non da una Autorità Portuale. Rilevava che il servizio di raccolta rifiuti nel territorio comunale era stato conferito in appalto alla Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. di modo che la società contribuente era tenuta al pagamento della Tarsu. Riteneva che i “posti barca” fossero ricompresi nelle aree scoperte soggetta assoggettate a Tarsu.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Orbetello.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 84 del 1994, art. 16, nonché del D.Lgs. n. 182 del 2003, artt. 2 e 3, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di Orbetello nel porto commerciale di Talamone quale sede di Autorità Marittima.

Si sostiene che la sola autorità competente per l’area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l’Autorità Marittima presente all’interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l’Ufficio della Guardia Costiera.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68 e 69. La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi.

Preliminarmente va rilevato che, come dedotto dalla ricorrente in memoria, con ordinanza di questa Corte n. 8771/2021, con riferimento alla questione oggetto del primo motivo di ricorso, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile, non sussistendo sul punto evidenza decisoria.

Ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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